Pronuncia 109/1987 — Rel. Antonio La Pergola
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti) in riferimento all'art. 2237 codice civile, promosso con l'ordinanza emessa il 22 dicembre 1983 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gaudino Elio ed altra contro Latini Franco iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione di Gaudino Elio ed altra;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Antonio La Pergola;
Ritenuto che:
Considerato che la medesima questione, sotto gli stessi profili, è stata già esaminata dalla Corte e, con sentenza n. 192 del 1984, dichiarata non fondata in quanto "la maggiorazione del compenso per l'incarico parziale ha nella specie un sicuro e razionale nesso con la natura e le modalità dell'opera prestata da ingegneri e architetti"; che non vengono addotti nel caso ora all'esame, argomenti nuovi che possano indurre la Corte a modificare tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: LA PERGOLA Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE