Pronuncia 140/1987 — Rel. Francesco Saja
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b), d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in l. 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), promosso dal Pretore di Milano con ordinanze emesse: il 17 aprile 1984 in cause Cocchini Renato c.
Ferrari Giandomenico (reg. ord. n. 1171 del 1984) e Soldani Pantaleo c. Nicastro Enrico (n. 1172 del 1984); il 18 aprile 1984, in causa Merlini Enrico c. Molaschi Reno (n. 1173 del 1984); il 15 aprile 1985, in causa Pogliani Luigi c. Cantoni Grassi Carla (n.
75 del 1986); il 9 dicembre 1985, in causa Cellario Roberto c.
Scacheri Anna Maria (n. 287 del 1986); il 13 luglio 1985, in causa Virti Speranza c. Fortini Maria Luisa (n. 289 del 1986); il 7 gennaio 1986, in causa Ramaioli Giovanni c. s.r.l. Boscodue (n. 586 del 1986); il 15 marzo 1986, in cause Di Santi Carlo c. Gardosi Enzo (n.
587 del 1986) e Morelli Salvatore c. Battaini Sergio (n. 588 del 1986); il 27 gennaio 1986, in causa Gargiulo Gioacchino c. s.p.a.
B.I.C.A. (n. 589 del 1986); il 15 maggio 1986, in causa Fumagalli Natale c. Casati Luisa (n. 725 del 1986); il 7 luglio 1986, in causa Mantovani Sergio c. Scardi Ida (n. 740 del 1986); il 28 luglio 1986 in causa Napolitano Salvatore c. Baggio Seconda (n. 741 del 1986); il 24 aprile 1986, in causa Borlone Ermanno c. s.r.l. Capri (n. 742 del 1986) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'anno 1985: n.38- bis del 13 febbraio, n. 59- bis del 9 marzo; e dell'anno 1986, prima serie speciale: n. 27 dell'11 giugno, n. 35 del 25 luglio, n. 51 del 29 ottobre, n. 59 del 17 dicembre, n. 60 del 24 dicembre.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Cocchini Renato e Ferrari Giandomenico ed avente ad oggetto il rilascio di un immobile abitativo locato, il Pretore di Milano con ordinanza del 17 aprile 1984 (reg. ordinanze n. 1171 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
14, quinto comma, lett. b), d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1982 n. 94, il quale dispone che le norme relative alla fissazione di una nuova data per i provvedimenti di rilascio di immobili abitativi non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, superi i diciotto milioni di lire; che il Pretore faceva riferimento:
Scardi Ida (n. 740 del 1986); del 28 luglio 1986, in causa Napolitano Salvatore c. Baggio Seconda (n. 741 del 1986); del 24 aprile 1986, in causa Borlone Ermanno c. s.r.l. Capri (n. 742 del 1986); che con ordinanze 18 aprile 1984, in causa Merlini Enrico c.
Molaschi Reno (n. 1173 del 1984), del 15 aprile 1985, in causa Pogliani Luigi c. Cantoni Grassi Carla (n. 75 del 1986) e del 7 gennaio 1986, in causa Ramaioli Giovanni c. s.r.l. Boscodue (n. 586 del 1986) lo stesso Pretore, impugnando la medesima disposizione di legge, faceva riferimento soltanto agli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo che la discriminazione fondata sul reddito fosse meramente formale e non rispecchiasse le reali condizioni economiche delle parti; che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate.
Considerato che i giudizi, per l'identità della norma impugnata, debbono essere riuniti; che con l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in l. 5 aprile 1985 n. 118, è stata disposta la sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi non ancora eseguiti (commi 1 e 2), con l'eccezione dei provvedimenti "fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore nonché di quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano, che ha sollevato le questioni con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: SAJA Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI