Pronuncia 256/1987 — Rel. Aldo Corasaniti
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, lettera b, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promossi con sei ordinanze emesse rispettivamente il 21 febbraio, 9 aprile, 28 maggio, 1 luglio, 22 settembre 1986 e 22 gennaio 1987 dal pretore di Teano nei procedimenti penali a carico di Nigro Nicola, D'Arezzo Angela, Raimo Bernardo, Della Torre Francesco ed altra, Zarone Annina e Di Nuzzo Federico ed altra, iscritte ai nn. 448, 449, 548 e 706 del registro ordinanze 1986 e nn. 50 e 87 del 1987, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44, 49, 58 della 1° serie speciale dell'anno 1986 e nn. 13 e 14 della 1° serie speciale dell'anno 1987.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Nel caso di specie il deposito costruito dall'imputato, tenuto conto del volume della preesistente abitazione dell'imputato, alla quale il manufatto accede, e della superficie a disposizione, non avrebbe potuto essere realizzato perché eccedente l'indice di edificabilità della zona. L'imputato, chiesto il dissequestro al solo fine di demolire il manufatto in ottemperanza all'ordinanza sindacale, ha effettivamente demolito la piccola costruzione per la quale non poteva avere la concessione in sanatoria prevista dall'art.
13, legge n. 47 del 1985.
Secondo l'autorità rimettente, l'art. 20, lett. b), legge n. 47 del 1985, sicuramente rilevante nel procedimento in quanto rappresenta la norma incriminatrice in base alla quale dovrà essere valutata la responsabilità dell'imputato e determinata la pena da infliggere, fissando una pena minima edittale di giorni 5 di arresto e lire 10.000.000 di ammenda, viola l'art. 3 Cost. sotto due distinti profili.
Infatti, anche a considerare la possibilità di concedere le attenuanti generiche, non si può scendere al di sotto dell'importo di lire 6.666.667 (pari, in sede di conversione, a 267 giorni di libertà controllata): rispetto all'intrinseca gravità del fatto da giudicare, tale importo appare completamente sproporzionato, sia in assoluto (riguardo al minimo valore del manufatto per cui si procede), sia con riferimento al quadro dei valori sanzionatori che si trae dall'esame dell'entità delle pene pecuniarie in genere comminate dal nostro ordinamento penale e specialmente da norme di natura affine a quella in esame (v., ad es., art. 20, legge n. 64 del 1974 che, in materia di non minor rilievo per la salvaguardia del territorio, pone un minimo edittale di lire 400.000).
Così disponendo, il legislatore ha imposto un medesimo trattamento penale a situazioni obiettivamente diverse, quali quelle dello speculatore edilizio che edifichi illegittimamente migliaia di mc. di volume, e quella del privato che edifichi, a fini familiari, manufatti di modesta entità.
Pur avendo presente il rischio che simile profilo potrebbe apparire teso ad ottenere una inammissibile sentenza additiva (previsione di una attenuante o dell'estinzione del reato per chi prima del giudizio elimini il fabbricato illegittimamente realizzato), ritiene l'autorità remittente che il fatto di non poter scendere, anche in presenza dello spontaneo e tempestivo ripristino dei luoghi, al di sotto della pena pecuniaria di lire 6.666.667 (e ciò nonostante la presenza dell'art. 133, comma secondo, c.p., che permette di prendere in considerazione, ai fini della determinazione della pena, il comportamento del reo in epoca successiva alla consumazione del reato), costituisce circostanza che ulteriormente dimostra come il minimo edittale previsto dall'art. 20, lett. b), legge n. 47 del 1985, risulti eccessivo, irrazionale e tale da imporre l'uniforme trattamento di situazioni oggettivamente differenziate, il cui diverso grado di gravità deve trovare riscontro in una adeguata graduazione della pena.
In questi quattro procedimenti, mancando l'ordine di demolizione e/o il relativo spontaneo adempimento, l'autorità remittente contesta la legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge n. 47 del 1985, sotto il solo profilo riportato supra sub n. 2.
A giudizio dell'autorità remittente, la disposizione impugnata, prevedendo un minimo edittale pecuniario eccessivamente elevato, violerebbe l'art. 3 Cost., sotto due distinti profili: a) perché, risultando il minimo incongruo rispetto a violazioni di scarso rilievo, sarebbe sostanzialmente impossibile graduare la pena in relazione alla gravità dei fatti e si equiparerebbero situazioni obiettivamente diverse; b) perché sarebbero equiparate le situazioni, obiettivamente diverse, di colui che, avendo costruito illegittimamente, abbia poi ottemperato alla diffida a demolire pronunziata dal sindaco, e di colui che invece non ottemperi all'ordine di demolizione (profilo, questo secondo, prospettato con le ordinanze nn. 448 e 548 del 1986, relativamente alle fattispecie da esse considerate).
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la configurazione delle fattispecie criminose e le valutazioni in ordine alla congruità delle pene sono censurabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo nel caso di irragionevolezza delle previsioni normative di tal misura da condurre a sperequazioni palesemente inique (cfr. da ultime sent. n. 132 del 1986; ord. n. 84 del 1984).
La determinazione di un elevato minimo edittale è, nel caso in questione, chiaramente giustificata dall'esigenza, correlata all'intento perseguito dal legislatore di predisporre strumenti che garantiscano il controllo dell'uso del territorio, di assicurare mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio l'effettività degli strumenti stessi ( per una simile valutazione - in diversa materia v. sent. n. 45 del 1970): l'inasprimento (sia rispetto alla legge 28 febbraio 1977, n. 10, sia rispetto al dato normativo offerto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64) va collegato - oltre che alla notoria diminuzione di potere d'acquisto della moneta nei periodi di tempo intercorsi - all'accrescimento di sensibilità del legislatore verso i fenomeni di degrado urbanistico.
Giova in proposito ricordare che la normativa impugnata si inserisce in un orientamento legislativo di maggior rigore verso gli illeciti urbanistici ed edilizi: così il d.P.R. 16 dicembre 1986, n.
865 esclude l'applicazione dell'amnistia a tutti i reati urbanistici ed edilizi, anche quelli meno gravi, modificando il precedente orientamento, in cui agli illeciti meno gravi veniva riservato un trattamento di maggior favore (cfr., da ultimo, il d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413).
548 del 1986) che la eventuale spontanea ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione può essere valutata - come peraltro ha rilevato l'autorità remittente - ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche, così restando ampliata l'area delle sanzioni applicabili.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Teano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI Il Redattore: CORASANITI Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI