Pronuncia 264/1987 — Rel. Francesco Saja
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito in l.
25 marzo 1982 n. 94; promossi con ordinanze emesse dal Pretore di Milano il 13 ottobre 1986 nel procedimento civile vertente tra Nardi Lino e Nava Carla Luisa (reg. ord. n. 24 del 1987) e il 16 dicembre 1986 nei procedimenti vertenti tra Balducci Luigi e Cioni Emanuela (reg. ord. n. 64 del 1987) e tra Boni Giovanni e C.A.F. (reg. ord. n. 65 del 1987), pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n.12, prima serie speciale, del 18 marzo 1987 e n.
13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Nardi Lino e Nava Carla Luisa ed avente per oggetto il rilascio di un immobile abitativo locato, il Pretore di Milano con ordinanza del 13 ottobre 1986 (reg. ord. n. 24 del 1987) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.14, quinto comma, lett. b, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1982 n.94, il quale dispone che le norme relative alla fissazione di una nuova data per i provvedimenti di rilascio di immobili abitativi non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, superi i diciotto milioni di lire; che il Pretore faceva riferimento:
Considerato che i giudizi, per l'identità della norma impugnata, debbono essere riuniti; che con l'art.1 d.l. 7 febbraio 1985 n.12, convertito in l. 5 aprile 1985 n.118, è stata disposta la sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi non ancora eseguiti (commi 1 e 2), con l'eccezione dei provvedimenti "fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore nonché di quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn.1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 3, primo comma, n. 2), 3),
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 36 Cost. dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA Il Redattore: SAJA Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI