Pronuncia 273/1987 — Rel. Virgilio Andrioli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1986 dal Tribunale di Macerata nel procedimento civile vertente tra Banca Nazionale del Lavoro e S.p.a.
Ditta Brugi e Carrera ed altri iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12/1 ss dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 18 dicembre 1986 con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per la manifesta infondatezza della proposta questione nella parte relativa alla parola "quindici" e per la infondatezza della stessa nella parte relativa alle parole "dall'affissione della sentenza" di cui all'art. 18 co. 1 l. fall.
2.2. - Nell'adunanza del 2 luglio 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
3.1. - Il Tribunale di Macerata, ritenuta rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla debitrice opponente, l'ha giudicata non manifestamente infondata in riferimento all'art.
24 Cost. sul duplice riflesso che la presunzione legale di conoscenza promanante dalla affissione della sentenza dichiarativa, pur operando su tutto il territorio nazionale, è ricollegata ad una attività che si realizza in un solo luogo e che il termine di quindici giorni non sarebbe sufficiente e la ha per contro giudicata infondata in riferimento all'art. 3 Cost. perché la distinzione tra debitore ed altri interessati sarebbe stata evidenziata nella C. cost. n. 151 del 1980.
3.2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta - nella mancata comparizione delle parti del giudizio di merito - per il Presidente del Consiglio dei ministri, per un verso ha dedotto la manifesta infondatezza della questione nella parte in cui il Tribunale di Macerata si è riferito al lasso del termine di quindici giorni, perché sarebbe stata già definita dalla ripetuta C. cost. n. 151 del 1980, e per altro verso la ha reputata infondata nella parte in cui ha il giudice di merito soffermato la propria attenzione sull'identificazione dell'inizio del termine nella affissione della sentenza dichiarativa vuoi perché gli interessi dei soggetti diversi dal fallito sarebbero marginali vuoi perché l'imposizione dell'onere delle notificazioni della sentenza a ciascuno di costoro sarebbe economicamente gravoso e di arduo adempimento.
Certo, non sfugge a questa Corte che l'art. 150 delinea garanzie del diritto di difesa del destinatario dell'atto che non si esauriscono nell'affissione dell'atto stesso, ma l'elevazione di tali garanzie ad oggetto di normativa sottordinata è compito del legislatore ordinario, che, in non diversa guisa del "diritto vivente", non ha purtroppo dato sinora prova di eccessiva diligenza nel colmare la lacuna provocata dalla C. cost. n. 151 del 1980.
Né diversa sorte merita la puntualizzazione sulla durata del termine di quindici giorni perché quel che conta è non la durata ma l'individuazione del suo termine iniziale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 co. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 24 co. 1 e 2 Cost., nei termini di cui in narrativa (supra 3.1.) dal Tribunale di Macerata con ordinanza 13 dicembre 1986 (n. 29 reg. ord. 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987 Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI