Pronuncia 286/1987 — Rel. Francesco Greco
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); dell'art. 23, comma quarto, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinarri), promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Sconfienza Maria;
Udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 1987 il giudice relatore Francesco Greco;
Udito l'avv. Paolo Boer per l'I.N.P.S.;
La domanda veniva respinta in sede amministrativa e, da ultimo, in sede giudiziaria con sentenza della corte di appello di Palermo.
Con ricorso per cassazione la Cattarinich sosteneva che per la pensione di rivrsibilità a carico del suddetto Fondo speciale non trovava applicazione il divieto, posto in via generale per l'assicurazione obbligatoria I.V.S., di concessione della pensione stessa al coniuge separato per propria colpa; subordinatamente eccepiva l'illegittimità costituzionale delle norme istitutive di tale divieto.
La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 3 aprile 1979, in parziale accoglimento di quest'eccezione, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma n. 1, del d.l.l.
18 gennaio 1945 n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui vieta la corresponsione della pensione di riversibilità al coniuge separato per sua colpa con sentenza passata in giudicato.
La Corte rilevava, preliminarmente, che tale divieto, contrariamente all'assunto della ricorrente, operava anche con riferimento alle pensioni a carico del menzionato fondo speciale, stante il richiamo alla disciplina comune, comprensiva delle norme censurate, contenuto nella legge 25 novembre 1971, n. 1079 (art. 9), regolatrice di tale fondo.
Riteneva, poi, rilevante l'esposta questione, osservando che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate avrebbe certamente comportato il riconoscimento del diritto della ricorrente alla rivendicata pensione, pur essendosi la morte del dante causa verificata in epoca di vigenza del divieto in questione. Ciò perché tale evento si pone soltanto come circostanza che predispone alla possibile maturazione del diritto del superstite ove si verifichino tutte le altre condizioni costitutive della fattispecie normativa, alla cui completezza è legata la produzione degli effetti. Pertanto, il sopravvenire di una disposizione soppressiva di quel divieto costituisce completamento di una fattispecie in via di formazione, in presenza del presupposto della morte dell'assicurato.
Nel merito, riteneva, anzitutto, la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale delle citate norme sollevata dalla parte privata in riferimento all'art. 38 della Costituzione, considerando estranea all'ambito di operatività di questa norma la materia delle pensioni ai superstiti. Rilevava, invece, profili di illegittimità in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto:
Invero il riferimento allo stato di bisogno come condizione sia per l'erogazione dell'assegno alimentare a favore del coniuge, separato per colpa propria, del dipendente statale (art. 11 della legge n. 46/1958), sia per l'attribuzione al coniuge divorziato di una quota di pensione (art. 2 della legge n. 436/1978), induce a ravvisare in questi istituti forme particolari di intervento sostanzialmente assistenziale, non assimilabili al trattamento di riversibilità nell'ambito del nucleo familiare superstite, che costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto diretto non ad eliminare uno stato di bisogno, ma a prevenirlo (Corte costituzionale n. 6/1980).
Pertanto, i possibili dubbi di illegittimità costituzionale debbono, a tutto concedere, investire le norme che, riconoscendo siffatti trattamenti assistenziali, non ne fanno applicazione a tutti i casi analoghi a quelli espressamente considerati, non anche quelle limitative, nel senso esposto, del trattamento di reversibilità in senso proprio.
Il giudice a quo, in particolare, ha censurato detta norma, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude il dirito a pensione del coniuge superstite nei cui confronti sia stata pronunziata sentenza di separazione legale per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi ed in quanto riserva un trattamento differenziato e deteriore ai coniugi separati prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, rispetto a quelli separati successivamente. In via subordinata, ha prospettato la questione di illegittimità costituzionale della medesima norma, in relazione all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo l'esclusione suddetta, non fa eccezione per il caso in cui la colpa del coniuge sia stata individuata nel rifiuto della moglie di seguire il marito nella residenza unilateralmente da lui fissata.
Ritenuta la rilevanza delle questioni, in quanto la norma censurata non può ritenersi tacitamente abrogata a seguito della intervenuta soppressione dell'istituto della separazione per colpa, ha osservato che:
Sulla questione sollevata in via subordinata il giudice a quo ha rilevato che:
Si è costituita la parte privata, depositando una memoria di contenuto sostanzialmente analogo alle argomentazioni svolte dal giudice a quo per motivare l'esposto dubbio di incostituzionalità.
2.1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude il diritto del coniuge superstite, separato per sua colpa con sentenza passata in giudicato, alla pensione di riversibilità. Esso violerebbe l'art. 3 della Costituzione perché:
2.2. - Il pretore di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, perché sancendo l'esclusione del diritto del coniuge separato per colpa alla pensione di riversibilità violerebbe:
L'evoluzione dell'istituto della pensione di riversibilità e la più incisiva generalizzazione del principio di solidarietà (artt. 3 e 38 della Costituzione), come ritenuto anche da questa Corte (sent. n. 169/1986), l'espansione della linea di tendenza alla unificazione o, quanto meno, alla equiparazione dei regimi pensionistici dei lavoratori pubblici e privati, l'evoluzione della disciplina legislativa dei rapporti tra i coniugi in caso di scioglimento del matrimonio, di cui, per alcuni aspetti, si è occupata questa Corte (sent. n. 215/1985) in relazione al testo normativo allora vigente (legge n. 436/1978) però pressoché identico a quello ora in vigore (legge n. 74/1987), inducono ad una rimeditazione delle considerazioni svolte nella precedente sentenza (n. 14/1980) con cui è stata decisa la stessa questione.
3.1. - Anzitutto si rileva che il legislatore non ha affatto accolto l'invito, allora rivoltogli, di provvedere con apposita norma a soddisfare l'esigenza, anche allora considerata giusta, di attribuire al coniuge del lavoratore privato separato per colpa, ed ora con addebito della separazione, una pensione o una quota di pensione di riversibilità condizionata allo stato di bisogno: e ciò specialmente quando vi sia il riconoscimento in suo favore del diritto agli alimenti, tenuto conto del fatto che il settore pubblico, già prima della riforma del diritto di famiglia, prevedeva, a favore dello stesso coniuge separato per colpa, l'attribuzione di una quota della pensione di riversibilità (art.
81, quarto comma, e art. 88, quarto e quinto comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 - Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
3.2. - A maggiore specificazione di quanto genericamente rilevato, si osserva che la pensione di riversibilità appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, cioè, un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.
La disciplina, in un primo momento, è stata diversa per i soggetti del rapporto pubblico e per i lavoratori del settore privato.
Per gli uni la pensione era ritenuta dovuta per effetto della continuazione del rapporto di impiego; per gli altri conseguiva alla continuazione delle contribuzioni e la sua erogazione si giustificava come corrispettivo dei contributi versati da parte degli stessi lavoratori e dei datori di lavoro per l'attività di lavoro, che poteva essere stata anche discontinua e svolta alle dipendenze di diversi datori di lavoro.
In un primo momento, per il settore privato, la pensione di riversibiità è stata riconosciuta solo ad alcune categorie che erano in grado di sostenerne il costo; successivamente è stata generalizzata.
L'evoluzione legislativa ha dato, poi, al trattamento di cui si discute, un fondamento diverso dal precedente e sostanzialmente identico per i due settori, pubblico e privato.
La si considera, ormai, come una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art.
3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione).
Della solidarietà generale, in definitiva, fa parte quella solidarietà che si realizza quando il bisogno colpisce i lavoratori ed i loro familiari per i quali, però, non può prescindersi dalla necessaria ricorrenza dei due requisiti della vivenza a carico e dello stato di bisogno, i quali si pongono come presupposti del trattamento, così come ha ritenuto anche questa Corte (sentt. nn. 6 e 7 del 1980).
Per effetto della morte del lavoratore, la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione, ma il trattamento di riversibilità realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti.
Questa stessa Corte ha riconosciuto (sent. n. 213/1985) anche alla indennità di buonuscita la stessa funzione previdenziale, con l'esigenza della ricorrenza dei suddetti presupposti, e l'ha ritenuta spettante anche al coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, parificando le due situazioni, quella della separazione per colpa, precedente alla riforma del diritto di famiglia, e quella della separazione con addebito nell'attuale regime.
Pertanto, le norme censurate non solo non sono state abrogate a seguito della modifica operata dal nuovo regime con l'introduzione dell'istituto della separazione con addebito, ma esse trovano applicazione anche in danno del coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la separazione con addebito.
Si comprendono nella famiglia "previdenziale" anche le persone legate da vincoli di affiliazione e di adozione, i figli legalmente riconosciuti o legalmente dichiarati, i figli naturali ed anche i fratelli celibi e le sorelle inabili al lavoro.
Non si richiede essenzialmente nemmeno la convivenza. Invero la convivenza non esclude la possibile autonomia socio-economica del soggetto che, pertanto, non beneficia del trattamento previdenziale, mentre la mancanza di convivenza non esclude anche la sopportazione del carico. Quello che si richiede è proprio quest'ultima condizione, intendendosi per "vivenza a carico" la cura del sostentamento del "familiare" in modo continuativo e non occasionale, in adempimento di uno specifico obbligo giuridico o di un mero dovere.
Ora, proprio i suddetti principi hanno ispirato quelle norme che nel settore pubblico assicurano anche al coniuge separato per colpa ed in stato di bisogno una quota della pensione di riversibilità del coniuge defunto; hanno determinato la previsione legale, a favore del coniuge divorziato, di un assegno la cui entità è determinata proprio tenendosi conto, oltre che del contributo dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, dello stato di bisogno e delle condizioni economiche nonché della responsabilità per la rottura del matrimonio.
Invero, l'assegno ha una natura complessa ma esso oltre che risarcitorio ed indennitario è anche assistenziale.
Nel caso della morte dell' ex coniuge pensionato, a carico del quale sussistenva l'obbligo della somministrazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970, si è specificamente previsto (art. 9 della stessa legge n. 898 nel testo novellato dalla legge n. 436/1978 ed ora dalla legge n. 74/1987), a favore dell'altro ex coniuge, non passato a nuove nozze, titolare ancora del suddetto assegno, privo di mezzi adeguati e non in grado di procurarseli per ragioni oggettive, e sempre che abbia i requisiti per la pensione di riversibilità, l'attribuzione dell'intera pensione o di una parte di essa, se non concorre con l'altro coniuge o con i figli, o altrimenti di una parte della stessa, tenuto conto, tra l'altro, anche della durata del rapporto matrimoniale.
I detti trattamenti si giustificano anche con il riferimento a quella particolare solidarietà che si crea tra persone già legate dal vincolo del coniuge e che può continuare ad avere effetti rilevanti anche dopo lo scioglimento del matrimonio, proprio per la lata nozione di famiglia.
Pertanto devesi dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme cennsurate nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale:
1357 (Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari); nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA Il Redattore: GRECO Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI