Pronuncia 295/1987 — Rel. Ugo Spagnoli
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 136 del codice penale promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto: che con le due ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe il Pretore di Milano dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., nel testo sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo prima della chiusura della procedura fallimentare: con ciò equiparando le due diverse situazioni dell'insolvibilità e dell'insolvenza in cui versa il fallito - posto nell'impossibilità giuridica di pagare - ed istituendo un'equazione tra inderogabilità ed indifferibilità della pena; che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri sostiene che il concetto d'insolvibilità di cui alla disposizione impugnata va inteso nel senso di non ricomprendere la situazione d'insolvenza in cui versa il fallito e chiede che, alla stregua di tale interpretazione, la proposta questione sia dichiarata infondata;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1987, ha precisato (par. 11) che il concetto d'insolvibilità di cui al sesto comma dell'art. 586 c.p.p. - nel testo sostituito con l'art. 106 della legge n. 689 del 1981 - va interpretato come distinto da quello di insolvenza o, più in generale, di temporanea difficoltà di pagamento, ed ha di conseguenza ritenuto differibile la conversione di pene pecuniarie ivi disciplinata in presenza di situazioni di mera insolvenza, ovvero di difficoltà insorte successivamente alla pronuncia di condanna che appaiano meritevoli di considerazione; che alle medesime conclusioni la Corte è pervenuta anche in relazione alla specifica ipotesi di pena pecuniaria, anche rateizzata, non pagata da chi sia stato dichiarato fallito successivamente alla sentenza di condanna (sentenza cit., par. 15); che conseguentemente, riferendosi tanto la disposizione processuale (art. 586 c.p.p.) che quella sostanziale qui impugnata (art. 136 c.p.) ad un identico concetto d'insolvibilità, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., nel testo sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Milano con le ordinanze in data 21 maggio e 27 giugno 1986 indicate in epigrafe (r.o. 564 e 717/86).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA Il Redattore: SPAGNOLI Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI