Pronuncia 343/1987 — Rel. Ugo Spagnoli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" promosso con la seguente ordinanza:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Il Tribunale nega innanzitutto che un tale effetto possa prodursi alla stregua della lettera della norma, condividendo in proposito l'interpretazione delle S.U. della Cassazione secondo cui l'estinzione della pena si ha solo in caso di esito positivo dell'esperimento. Esclude, inoltre, che l'accoglimento del proposto incidente possa fondarsi sulla sentenza n. 185 del 1985 di questa Corte, che ha bensì dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, ma in quanto non consentiva il computo del periodo di affidamento nel diverso caso di annullamento del provvedimento di ammissione.
Ad avviso del Tribunale, peraltro, i principi affermati in tale decisione dovrebbero condurre ad analoga conclusione anche per l'ipotesi della revoca.
In riferimento all'art. 3 Cost., il giudice a quo osserva che il carattere afflittivo e limitativo della libertà personale delle prescrizioni inerenti all'affidamento in prova e, soprattutto, l'essere questo - come affermato nella citata sentenza - una "modalità di esecuzione della pena" condurrebbero a ritenere identica, sotto il profilo oggettivo, la situazione del condannato, fino al momento in cui interviene nell'un caso l'annullamento, nell'altro il fatto che poi determina la revoca. Ed è appunto al comune fatto storico dell'afflizione subita che dovrebbe aversi riguardo, non potendo esso - ad avviso del giudice a quo - essere posto nel nulla per effetto del dato soggettivo differenziale consistente nella smentita dell'impegno di emenda in caso di revoca.
In riferimento, poi, all'art. 13 Cost., il Tribunale rimettente richiama il passo della sentenza 185/85 in cui si è affermato che il considerare inutilmente trascorso il periodo di affidamento, in caso di annullamento del provvedimento ammissivo, comporterebbe la trasformazione della misura alternativa in "misura aggiuntiva alla detenzione stessa, senza che questo vero e proprio 'supplemento' di pena trovi fondamento e sia quindi legittimato da una sentenza di condanna".
Ad avviso del giudice a quo, tale formulazione dovrebbe intendersi nel senso che le restrizioni alla libertà personale imposte con l'affidamento abbiano fondamento non nel provvedimento di ammissione alla misura, ma nella sentenza di condanna: il che sarebbe esatto, in quanto è a quest'ultima che l'ordinanza di affidamento deve adeguarsi per quanto attiene alla durata della misura alternativa ed è essa che, quindi, legittima la durata dell'affidamento in quanto modalità di esecuzione della pena. Di qui la dedotta violazione dell'art. 13 Cost., in quanto anche in caso di revoca la mancata fungibilità comporterebbe "l'inflizione di un'aggiunta di pena, non legittimata dall'unico provvedimento cui si deve far capo per la determinazione della pena stessa, cioè la sentenza di condanna".
Il riferimento, poi, - nella sent. 185/85 - alla "sentenza di condanna" come unico fondamento del "supplemento" di pena trova ragione, ad avviso dell'Avvocatura, nel fatto che in caso di annullamento l'ordinanza di ammissione è caducata fin dall'origine; il che per converso dimostra che proprio in tale ordinanza risiede il fondamento in questione nel diverso caso di revoca per esito negativo della prova. In questo caso, d'altra parte, l'ordinanza di ammissione integra l'"atto motivato dell'autorità giudiziaria" legittimante il "supplemento di detenzione", sicché dovrebbe escludersi la violazione dell'art. 13 Cost..
Con le sentenze nn. 185 e 312 del 1985, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 47, nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo trascorso in affidamento in caso di annullamento del relativo provvedimento ammissivo (sent. n. 185) o in caso di revoca per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova (sent. n. 312).
Richiamando la prima di tali decisioni, il giudice a quo osserva che, dovendo la misura in questione qualificarsi come modalità di esecuzione della pena, il condannato verserebbe oggettivamente in identica situazione tanto nel caso di annullamento o revoca per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, quanto in quello di revoca per comportamento incompatibile con la prosecuzione di essa, a nulla rilevando la smentita dell'impegno di emenda riscontrabile nell'ultima ipotesi; e che, poiché anche in questa le limitazioni alla libertà personale inerenti alla misura trovano fondamento non nel provvedimento ammissivo, ma nella sentenza di condanna, il mancato computo del periodo trascorso in affidamento si tradurrebbe nell'inflizione di un supplemento di pena da questa non legittimata.
A ciò l'Avvocatura dello Stato oppone che il fondamento dell'irrogazione di tale supplemento di pena viene a mancare nei casi di annullamento o di revoca per cause di inammissibilità, perché in essi il provvedimento di ammissione è caducato ex tunc e quindi la sentenza di condanna resta unico titolo di legittima restrizione della libertà personale. Invece, in caso di esito negativo della prova, ed in particolare di comportamento incompatibile con la sua prosecuzione, il provvedimento di ammissione non è caducato, ed è appunto in relazione ad esso che il periodo di affidamento viene considerato non mai trascorso, stante la mancata realizzazione dello scopo della misura, di cui sarebbero altrimenti frustrate le finalità rieducative e di stimolo alla positiva conclusione dell'esperimento. La distinzione operata dall'Avvocatura è esatta, ed era stata del resto già precisata nella sentenza n. 312 già citata. Ma ciò non basta a risolvere il problema posto dall'ordinanza di rimessione, la cui soluzione richiede un'indagine più ampia.
Nella varia e riccamente articolata configurazione di tali istituti, spesso oggetto di reiterati interventi legislativi intesi a migliorarne l'efficacia, ha generalmente un ruolo centrale il problema degli strumenti da impiegare in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte o, comunque, di esito negativo della prova, ed in particolare delle condizioni in base alle quali procedere alla revoca dell'esperimento e degli effetti da attribuire a questa in termini di ritorno alla pena detentiva. Schematizzando al massimo i modelli ricavabili dal variegato atteggiarsi delle singole discipline, può dirsi che si prevede il ripristino integrale della pena detentiva, quale determinata al momento del giudizio, là dove la misura è concepita come sostitutiva di quella a cui lo Stato rinuncia in vista del conseguimento dell'essenziale fine di risocializzazione assegnato all'istituto. In tale ottica, gli oneri imposti sono considerati non per il loro carico sanzionatorio, ma come strumenti per realizzare tale obiettivo, sicché il fallimento di questo comporta l'applicazione della sanzione originaria.
Negli ordinamenti, invece, in cui alle misure in questione si assegna la funzione di effettivi strumenti di controllo sociale, esse sono concepite come pene autonome, completamente alternative alla detenzione, e perciò strutturate mediante un'articolata previsione di aiuti, controlli ed obblighi, il cui carico sanzionatorio è adeguatamente valutato e perciò computato nella sanzione da irrogare in caso di revoca: sanzione, peraltro, non necessariamente detentiva, ritenendosi talora adeguata a reprimere l'inottemperanza agli obblighi imposti anche pene di tipo diverso.
In certo modo intermedia rispetto a quelle dianzi descritte è la soluzione adottata dal legislatore francese con l'istituto del sursis avec mise à l'epreuve, che, pur se non concepito come sanzione autonoma, consente al magistrato, ove ne ritenga inevitabile la revoca, di irrogare solo una frazione dell'originaria pena detentiva, scomputando quella parte ritenuta proporzionale al carico sanzionatorio insito nelle prescrizioni positivamente adempiute nel trascorso periodo di prova: valutando in ciò sia la causa delle intervenute trasgressioni sia il grado di parziale risocializzazione eventualmente raggiunto ed il contributo ad essa apportato dal reo.
Le prescrizioni da osservare sono concretamente specificate nel provvedimento di affidamento. La legge prevede in via generale la sfera di rapporti che ne sono oggetto, e le distingue in obbligatorie e facoltative: le prime, attinenti ai rapporti del soggetto col servizio sociale, alla sua dimora e libertà di locomozione, al suo lavoro, al divieto di frequentare determinati locali ovvero di svolgere attività o avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati; le seconde, che possono consistere in divieti od obblighi di soggiorno, nonché nell'adoperarsi del reo in favore delle vittime del suo delitto e nel puntuale adempimento degli obblighi di assistenza familiare.
Al servizio sociale sono affidati compiti tanto di controllo della condotta del soggetto, quanto di assistenza ai fini del reinserimento nella vita sociale, con obbligo di riferire, periodicamente ed in dettaglio, al magistrato di sorveglianza e potere di proporre a questo modifiche delle prescrizioni in corso di affidamento.
I due ultimi commi dell'art. 47 recitano testualmente: "L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova". "L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale".
Successivamente all'ordinanza di rimessione, all'istituto in questione sono state apportate innovazione di rilievo con gli artt.
11, 15 e 16 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (e, già prima, con l'art. 4- bis del d.-l. 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 297). In particolare, è stato in via generale elevato a tre anni il limite di pena detentiva che consente l'applicazione della misura e sono state soppresse le esclusioni oggettive concernenti alcuni delitti e l'accessione alla pena di misure di sicurezza detentive.
Il tempo minimo di osservazione della personalità in istituto è stato ridotto ad un mese, e si è stabilito che anche da questo si può prescindere "quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire" una prognosi favorevole. Di quest'ultima, inoltre, si sono rettificati i presupposti, sia nel senso di fissare come obiettivo della misura - oltre alla prevenzione della recidiva - un mero contributo alla rieducazione, in luogo della compiuta evoluzione di tale processo; sia nel senso di non considerare più le prescrizioni come tramite necessario per pervenire alla prognosi in questione; sia, infine, nel senso di indicare come oggetto di valutazione, a tale fine, le sole prescrizioni (obbligatorie) di cui al comma quinto del citato art. 11. È stata inoltre resa obbligatoria la prescrizione relativa all'impegno verso la vittima e la famiglia (comma settimo del medesimo articolo). Quanto al ruolo del servizio sociale - che resta insieme di controllo e di assistenza
Da un lato vi è chi, assegnando alle misure una funzione essenzialmente rieducativa, fa leva sull'estinzione della pena e degli effetti penali che l'esito positivo della prova comporta per dedurne che trattasi di istituto di diritto sostanziale, mediante il quale lo Stato rinuncia alla punizione - o, più precisamente, sospende un'esecuzione già iniziata - a condizione che quel positivo risultato sia raggiunto: sicché, mancando questo, la revoca opera retroattivamente e dà perciò luogo al ripristino dell'originario rapporto punitivo.
Al polo opposto si colloca chi, argomentando dalle sensibili restrizioni alla libertà personale che la misura comporta e dal suo essere applicata, dopo un periodo di osservazione, dalla magistratura di sorveglianza, la concepisce come istituto di diritto penitenziario avente sostanza di pena: come, cioè, una modalità esecutiva della pena medesima, che perciò, anche in caso di revoca, va scomputata dalla pena da espiare.
A questa seconda impostazione sono state inizialmente sensibili, talune pronuncie della Corte di cassazione, secondo le quali in caso di revoca si sarebbe dovuto scomputare l'intero periodo trascorso in affidamento prima del provvedimento di revoca, ovvero prima del fatto causativo di essa. In prosieguo di tempo, però, è prevalsa, consolidandosi, l'opinione favorevole alla prima tesi: ed è appunto su tale presupposto interpretativo che si fondano le censure mosse dal giudice a quo alla disposizione impugnata.
13 Cost. circonda di particolari cautele.
Posta questa premessa, non può non riconoscersi che il non tenere in alcun conto, in caso di revoca, il già patito assoggettamento a tali restrizioni nel pregresso periodo di affidamento costituisce un risultato contrastante con quel disposto costituzionale. Per convincersene, basti osservare che ogni rigidità regressiva degli effetti nella revoca conduce a porre l'affidamento in prova sullo stesso piano di misure clemenziali quali la sospensione condizionale della pena (art. 168 c.p.) e l'amnistia, l'indulto e la grazia condizionati (art. 596 c.p.p.), nei quali manca del tutto un assoggettamento a restrizioni della libertà personale e la realizzazione dell'evento posto in condizione è interamente riportabile ad autonome determinazioni del soggetto.
Parimenti inaccettabile è, però, anche il risultato cui si perviene coll'integrale scomputo del periodo di affidamento antecedente alla revoca. Innanzitutto, ciò comporterebbe una non giustificata parificazione delle situazioni di chi sino a tale momento ha tenuto un comportamento osservante delle regole imposte e di chi, invece, è soggetto alla revoca proprio per averle violate fin dall'inizio. È evidente, inoltre, che in tal modo la condotta violatrice delle prescrizioni resterebbe priva di qualsiasi sanzione, e sarebbe depotenziato l'impulso ad un impegno del soggetto verso la positiva conclusione dell'esperimento e, conseguentemente, menomata la funzione rieducativa della misura. Infine, se la meccanica e rigida parificazione in termini di durata (un giorno di pena detentiva - un giorno di affidamento) tra sanzioni ben diversamente afflittive - non a caso, sconosciuta a molti ordinamenti ove vigono analoghi istituti di prova controllata - può ancora giustificarsi in caso di esito positivo della prova, che la norma qui in esame presume coincidente con un risultato di compiuta rieducazione; essa non può, viceversa, ritenersi razionalmente fondata quando si constati che tale risultato non è stato raggiunto.
Il primo, invero, oscillando tra gli opposti poli della (indulgenziale) rinuncia a punire e dell'inderogabilità della pena, accentua eccessivamente la portata rieducativa della misura, non a caso oggi più realisticamente ridimensionata in termini di mero contributo alla rieducazione; e, nel contempo, pone a base di essa una sorta di "scambio" tra Stato e condannato ed intende la revoca come sanzione per la violazione di tale patto, nell'implicito presupposto che il fallimento della prova sia interamente ed in ogni caso ascrivibile a responsabilità del condannato e che l'irrogazione di un supplemento di pena conseguente all'integrale ripristino di quella originaria si giustifichi con la violazione della fiducia in lui riposta, oltre che con la modesta afflittività delle prescrizioni.
Siffatta concezione non tiene adeguato conto del ruolo preminente che, tra le prescrizioni imposte, hanno quelle modellate su già noti strumenti di controllo sociale; e che l'efficacia di quelle più specificamente finalizzate alla risocializzazione può in concreto risentire sia di ben note carenze strutturali e finanziarie, sia - almeno nell'originaria configurazione dell'istituto, qui considerata
D'altra parte, l'addebitare interamente al condannato il fallimento della prova significa trascurare, da un lato che questo costituisce smentita non solo di impegni da lui consapevolmente assunti, ma anche di giudizi predittivi potenzialmente fallibili, anche perché misurati su comportamenti tenuti in ambiente carcerario, che può notoriamente indurre ad atteggiamenti artificiali; e, dall'altro, che, per le ragioni ora dette, un tale risultato può essere anche, almeno in parte, frutto della concreta carenza di strumenti di reinserimento nella vita sociale.
Al riguardo, occorre considerare che, poiché la legge distingue le prescrizioni in obbligatorie e facoltative e non specifica il loro concreto contenuto, il carico coercitivo che esse esprimono può essere di volta in volta significativamente diverso, e può altresì variare in corso di trattamento per effetto di eventuali modifiche alle prescrizioni medesime. Inoltre, che - non definendo la legge i requisiti del "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova" che dà luogo alla revoca - questa può sottendere, oltre che diversi apprezzamenti soggettivi, situazioni tra loro assai differenti, rispetto alle quali il giudizio sulla trasgressione si misura anche sulla diversa incisività delle prescrizioni concretamente imposte.
In altri termini, tra i casi estremi del comportamento fin dall'inizio inosservante - che conduce a non dare rilievo ad un carico coercitivo rimasto privo di concreta incidenza sul condannato
Il collegamento tra lo stesso art. 13 e l'art. 3 Cost. impone, inoltre, che analoga proporzione sussista tra la condotta ulteriore e la sanzione aggiuntiva: sia nel senso che questa deve essere astrattamente congrua e concretamente commisurata al grado di disvalore della prima, sia nel senso che la previsione normativa deve consentire il pari trattamento di condotte analoghe e la differenziazione di quelle diverse. Questa Corte ha, invero, avuto più volte occasione di sottolineare (cfr. sentt. 103 del 1982; 137 e 274 del 1983; 185 del 1985) come in materia di trattamento sanzionatorio vigano i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena: principi ai quali il legislatore ordinario si è appunto ispirato, sia nel dettare i criteri di determinazione della pena nella fase di cognizione (art. 133 c.p.), sia nel fissare i principi del trattamento penitenziario (artt. 1 e 13 l. n. 354 del 1975), sia, infine, nel por mano ad una strategia sanzionatoria differenziata con l'introduzione di sanzioni sostitutive (l. n. 689 del 1981) e di misure alternative alla detenzione (l. n. 354 cit.); ed agli stessi principi, nonché alla connessa finalità rieducativa assegnata alla pena (art. 27, terzo comma, Cost.), questa Corte ha ritenuto che debba essere adeguata la disciplina delle riduzioni, in corso di esecuzione, della pena originariamente inflitta (sent. 274/83 cit.).
Tali principi vanno, appunto, concretamente realizzati non solo nella fase di cognizione, ma anche in quella esecutiva. Non ci si può, invero, ancorare a criteri formali, ma è necessario tener conto delle circostanze di contenuto sostanziale intervenute successivamente alla fase di cognizione e perciò non considerate in quella sede (cfr., da ultimo la sent. n. 108 del 1987, nonché, sotto altro profilo, la sent. n. 115 dello stesso anno).
Alla stregua delle considerazioni finora svolte, i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, cui la norma impugnata va adeguata, esigono che la sezione (oggi, Tribunale) di sorveglianza, nel procedere alla revoca dell'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione, debba determinare la durata della residua pena detentiva da scontare, tenendo conto, sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.
La Corte non si nasconde che ciò comporta l'attribuzione al Tribunale di sorveglianza di un consistente potere: ma ciò è fenomeno non solo ben noto - come si è detto - in altri ordinamenti, ma coerente all'analogo potere spettante al predetto Tribunale e al magistrato di sorveglianza in sede di ammissione della misura, di controllo sul corso di essa e di individuazione dei presupposti per la sua revoca. D'altra parte, non è certo inibito al legislatore di dettare nuove regole che, in ottemperanza al precetto costituzionale, valgano a stabilire puntuali criteri di valutazione e comparazione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art.
47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI Il Redattore: SPAGNOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI