Pronuncia 403/1987 — Rel. Francesco Paolo Casavola
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1983 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Rioli Domenico e Talice Paolo ed altro, iscritta al n. 830 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione dell'Ufficio Centrale Italiano nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avv. Mario Pogliani per l'Ufficio Centrale Italiano e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Contumace il cittadino britannico, l'U.C.I. si costituisce eccependo per sé difetto di legittimazione passiva, perché non dimostrato il possesso della c.d. carta verde da parte dello straniero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo, rilasciata da apposito ente costituito all'estero, accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, nella specie il convenuto U.C.I., ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
In base all'art. 18 della citata legge, il danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore, purché il sinistro sia causato dalla circolazione di veicolo assistito dalla stipula di regolare assicurazione. L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata sia nella forma descritta della c.d. "carta verde", certificato internazionale di assicurazione, sia in quella della c.d. "carta rosa" o polizza di frontiera, valida per la durata della permanenza in Italia del veicolo immatricolato all'estero.
L'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile, imposto dall'art. 6 della legge n. 990 del 1969, per i veicoli e i natanti immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, nell'alternativa delle due forme o della polizza di frontiera, stipulata per la durata della permanenza in Italia, o della carta verde, certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero e accettato da un corrispondente ente costituito in Italia, non è affatto contraddetto dalla direttiva C.E.E. del 24 aprile 1972 (72/166/CEE).
Tale direttiva è ispirata dalla ratio di agevolare la circolazione degli autoveicoli e delle persone all'interno della Comunità e a tal fine stabilisce che ogni Stato membro si astiene dall'effettuare controllo dell'assicurazione della responsabilità civile sui veicoli provenienti dal territorio di altro Stato membro, quando entrano nel suo territorio. Dall'ottavo considerando, nonché dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva emerge chiaramente che la soppressione del controllo della "carta verde" è condizionata alla garanzia, realizzata in base all'accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione, fondato sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari sono coperti da un'assicurazione, dell'indennizzo dei danni a seguito di sinistro causato da uno di tali veicoli, anche se non assicurato.
La presunzione che si sia adempiuto all'obbligo dell'assicurazione è a fondamento dell'assunzione di garanzia da parte degli uffici nazionali di assicurazione, indipendentemente dalla realtà del fatto presunto.
Si tratta dunque di un regime di equiparazione del veicolo non assicurato a quello assicurato, strutturato sulla fictio iuris che "qualsiasi autoveicolo comunitario che circoli nel territorio della Comunità sia coperto da assicurazione. In conformità a questo principio, la direttiva non contempla l'intervento dei vari fondi di garanzia, ma solo quello dell'Ufficio nazionale di ciascuno Stato membro. Quest'ufficio deve provvedere al risarcimento, rivolgendosi all'Ufficio dello Stato membro di immatricolazione per ottenere il rimborso delle somme erogate. In mancanza di assicurazione, l'ufficio del paese di stazionamento può rivolgersi a sua volta al fondo di garanzia dello stesso paese". Così la Corte di Giustizia della Comunità ha interpretato con sentenza 9 febbraio 1984, causa 64/1983, l'ottavo considerando della direttiva 72/166.
Il provvedimento ministeriale riproduce quanto disposto dalla direttiva C.E.E., l'estensione, cioè, della garanzia anche ai veicoli per i quali è mancato l'adempimento dell'obbligo di assicurazione. Non è ravvisabile pertanto deroga, da parte di un atto amministrativo, quale è il decreto ministeriale, di norma di legge, come l'art. 6 della legge n. 990 del 1969.
La deduzione che il giudice a quo trae dalla propria disapplicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 1972 - e cioè che alla direttiva 72/166/CEE lo Stato italiano non si sarebbe conformato, non essendo adeguato un provvedimento amministrativo e occorrendo una legge di attuazione, con la conseguenza che, nel permanere della legge n. 990 del 1969, si mancherebbe all'obbligo di cui all'art. 189 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 istitutivo della C.E.E., in violazione dell'art. 11 della Costituzione - si fonda sulla petizione di principio, innanzi confutata, della contrarietà, sia pure in parte qua, della direttiva 72/166/CEE alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria imposta dalla legge italiana.
163; 5 giugno 1984, n. 170; 19 aprile 1985, n. 113), che abilitano il giudice ordinario a disapplicare le norme nazionali confligenti o incompatibili con il diritto comunitario, qualora egli accerti che la normativa comunitaria debba regolare il caso sottoposto alla sua cognizione. La distinzione tra regolamenti comunitari di immediata applicazione e direttive che abbisognano di leggi o provvedimenti interni di recezione e adattamento non ha tuttavia rilievo in causa dato che il profilo, prospettato dal giudice a quo di confligenza di norma nazionale con norma sovranazionale, è insussistente.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" modificata dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39), sollevata in riferimento all'art. 11 della Costituzione, dal Pretore di Modena con ordinanza del 29 marzo 1983 (reg. ord. n. 830/1983).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA Il Redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI