Pronuncia 75/1987 — Rel. Giuseppe Borzellino
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del capo I del titolo VII, ivi compreso l'art. 270, del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato); degli articoli 204 e seguenti del regio decreto 12 febbraio 1911 n. 297 (Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale); del capo IV del titolo II del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni (Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato); e degli articoli 87, 295, 296, 324, 325 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni (Testo unico della legge comunale e provinciale) in riferimento agli articoli 3, 28 e 97, 23 e 53 Cost., promosso con l'ordinanza emessa il 7 giugno 1977 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Alessio Tubi e il Comune di Giulianova, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Nella parte motiva dell'ordinanza viene richiamata "la disciplina della contabilità dello Stato (e specie la normativa di cui al Capo IV del Titolo II regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e succ. modif. - articoli 49 a 72 - e quella di cui al Capo I del Titolo VII del relativo Regolamento regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 - specie all'articolo 270 -)" dalla quale si evincerebbe "l'esistenza di una norma imperativa di legge in senso formale" secondo la quale i debiti pecuniari della P.A. divengono liquidi ed esigibili e, quindi, produttivi di interessi, soltanto dalla data di emissione dell'ordine o mandato di pagamento o atto equipollente.
Viene altresì rilevata l'applicabilità di detta norma di legge "anche ai debiti degli enti pubblici territoriali, e segnatamente dei Comuni, in forza della normativa riguardante la loro contabilità, richiamante o sostanzialmente riproducente quella relativa alla contabilità dello Stato (cfr.T.U. della legge comunale e provinciale, regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 e succ. modif., specie agli articoli 87, 295, 296, 324 e 325; e il relativo Regolamento regio decreto 12 febbraio 1911 n. 297 agli articoli 204 seguenti)".
1282 in rapporto all'art. 1498 c.c. e alla particolare disciplina contrattuale stipulata tra le parti".
Da ciò il contrasto con l'art. 4 Cost. della "norma di diritto amministrativo sopra precisata" ostativa nella fattispecie (trattandosi di un Comune, quale parte convenuta) all'accoglimento della domanda.
Inammissibile sarebbe pure l'impugnazione del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 stante la natura regolamentare dello stesso, nonché del regio decreto 12 febbraio 1911 n. 297, ugualmente privo di forza di legge. "Assolutamente irriducibili al pur ambiguo tema della questione proposta" risulterebbero, poi, le disposizioni degli articoli 87, 295, 296, e 325 regio decreto 3 marzo 1934 n. 383.
Viene infine osservato che "la procedimentalizzazione della spesa pubblica" (capo IV, titolo II, regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 modif.dalla legge 5 agosto 1978 n. 468), "al di là di eventuali disfunzioni in sede applicativa, che non toccano la legittimità dei precetti normativi", risponderebbe funzionalmente alle esigenze di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.
La relativa norma impugnata sarebbe stata secondo il Collegio remittente "in motivazione meglio identificata" e contrasterebbe con gli articoli 3, 23, 28, 53 e 97 Cost.
In realtà, il giudice a quo si è limitato ad elencare una serie indistinta di disposizioni, senza argomentazioni di sorta attinenti al loro contenuto in relazione al principio che se ne sarebbe inteso ricavare. In particolare, è stata impugnata l'intera "normativa di cui al capo IV del titolo II", tutto il procedimento di spesa cioè (dall'art.49 al 72 e successive modificazioni) contenuto nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato); nonché gli articoli 87, 295, 296, 324, 325 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni (testo unico della legge comunale e provinciale) relativi alle procedure contrattuali e di gestione delle spese negli enti locali.
Inoltre, viene contestualmente riportata la normazione regolamentare rispettiva e cioè il "capo I del titolo VII del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, specie all'art. 270" nonché "gli articoli 204 e seguenti" del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.
Così posta la questione è inammissibile.
Sono senz'altro insuscettibili d'esame, infatti, le disposizioni regolamentari (in punto specifico, la sentenza n. 83 del 1967 per il regolamento della legge comunale e provinciale e la sentenza n. 71 del 1981 per quello di contabilità dello Stato).
Quanto ai contenuti delle disposizioni con forza di legge, la mera e genericamente diffusa impugnazione cui si è fatto or ora cenno non consente di desumere, in alcun modo, il convincimento del remittente e men che meno - in base a questo - il principio normativo su cui appuntare esame ed eventualmente censura.
Invero, come chiaramente risulta, siffatti contenuti altro non costituiscono che il compendio normativo dei procedimenti (di spesa) della Pubblica Amministrazione; talché neppure può rilevare, in alcun senso, che - in tempi successivi all'ordinanza - siano intervenute talune riforme strutturali per l'ammodernamento di questi procedimenti (legge 5 agosto 1978, n. 468), con l'abrogazione espressa - tra l'altro - dell'art.49 regio decreto n. 2440/1923, con cui si dà inizio alla seriazione sospettata di illegittimità costituzionale.
Tutto ciò prescindendo dalla ulteriore considerazione che il Collegio remittente - come rileva l'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'astratta, palmare genericità dell'ordinanza - non fornisce il benché minimo elemento circa la specie di interessi in contestazione, onde poterne in apice radicare la rilevanza concreta.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del capo I del titolo VII, ivi compreso l'art. 270, del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato); degli articoli 204 e segg. del regio decreto 12 febbraio 1911 n. 297 (Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale); nonché del capo IV del titolo II del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni (Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato); degli articoli 87, 295, 296, 324, 325 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni (Testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 28 e 97, 23 e 53 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: BORZELLINO Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE