Pronuncia 1060/1988 — Rel. Francesco Greco
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, e 30 del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanze emesse il 9 novembre 1987 dal Tribunale di Firenze, il 10 ottobre 1987 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di Genova, l'11 dicembre 1987 dal Pretore di Genova, il 26 novembre 1987 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di Parma, il 25 febbraio 1988 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Parma e il 26 novembre 1987 dal Pretore di Firenze, iscritte rispettivamente ai nn. 13, 37, 38, 39, 112, 135, 136, 137, 212, 213, 214 e 226 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle GG.UU. nn. 5, 7, 14, 17, 22 e 23/I ss. dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Cassi Bruno, Boni Maria, Alfieri Maria e Fabbri Bruna, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; uditi gli avv.ti Luciano Petronio e Luciano Ventura per Cassi Bruno, Boni Maria, Alfieri Maria e Fabbri Bruna e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui esclude che il credito del lavoratore iscritto all'I.N.A.D.E.L. relativo alla liquidazione della indennità premio di servizio nei sensi sopra indicati dia luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria. Con la stessa ordinanza, il Tribunale di Genova ha, altresì, denunciato l'art. 30 del citato decreto legge per contrasto con l'art. 77 Cost., nella parte in cui stabilisce che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti sulla base dei decreti legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 18 e 30 giugno 1987, n. 256", decaduti per mancata conversione in legge da parte delle Camere nel termine di 60 giorni dalla loro pubblicazione.
1.1 - In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo, premesso di aver pronunciato sentenza non definitiva sul punto del computo della indennità integrativa speciale maturata dopo il 31 gennaio 1977 nell'indennità premio di servizio, rinviando al prosieguo della causa la questione inerente agli "accessori", ha osservato che la conferma o la riforma della sentenza del Pretore su tale punto dipende proprio dall'applicazione o meno della norma in questione, avendo lo stesso Pretore condannato l'I.N.A.D.E.L. a corrispondere al Mule' gli interessi legali sulla somma riliquidata a titolo di indennità premio di servizio, ed avendo, sul punto, l'appellante formulato specifico motivo di gravame.
Né la rilevanza della questione può ritenersi esclusa, secondo il Tribunale di Genova alla stregua del rilievo che "allorquando la Corte costituzionale la esaminerà, il d.l. impugnato non avrà probabilmente più vigore come tale, in quanto, nelle more, decaduto, rinnovato o convertito". Infatti, ha rilevato il giudice a quo, "l'attuale forza di legge del decreto ne impone l'obbligatoria applicazione da parte del giudice a prescindere da qualunque previsione in ordine alla sua sorte futura".
1.2 - Circa la non manifesta infondatezza della questione sollevata nella ordinanza di rimessione, rilevato che la disposizione in esame è contenuta in un decreto-legge ripresentato dal Governo per la quinta volta dopo ben quattro mancate conversioni in legge nei termini fissati dall'art. 77 Cost., si è osservato che sussisterebbe anche violazione del principio secondo cui i rapporti sorti per effetto di decreti non convertiti devono essere regolati da legge.
Il decorso di otto mesi tra il primo decreto e quello convertito dimostrerebbe che non ricorrono la necessità e l'urgenza, sicché vi sarebbe "un caso di appropriazione del potere di conversione spettante al Parlamento da parte del Governo, oggettivamente idonea ad alterare la stessa forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione". Quanto al merito, l'art. 23 del citato decreto-legge, secondo il Tribunale di Genova, contrasterebbe:
Nei giudizi susseguenti alle tre ordinanze menzionate è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri. Essa ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione sollevata per carenza del giudizio sulla rilevanza.
Non sarebbe chiaro se la "riliquidazione" si riferisca esclusivamente alla ricomprensione, nel relativo calcolo, degli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977, ovvero anche alla rivalutazione delle somme. Comunque, in entrambi i casi la questione inerente alla rivalutazione monetaria sarebbe irrilevante: nel primo caso, lo sarebbe, non risultando proposto appello incidentale dell'interessato contro la decisione di I grado che aveva escluso la rivalutazione; nel secondo, lo sarebbe perché già decisa in secondo grado con sentenza parziale dallo stesso giudice a quo, che, come chiarito nella ordinanza, ha rinviato al prosieguo della causa solo "la questione inerente agli accessori".
Nel merito, l'Avvocatura ha contestato la fondatezza della questione osservando:
23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, in relazione all'art. 3 Cost.
Vi sarebbe disparità di trattamento del credito in esame con altri crediti previdenziali per i quali si applica l'art. 1224 c.c., anche secondo la Cassazione.
Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, e, nel merito, per l'infondatezza della questione per le stesse argomentazioni di cui ai precedenti giudizi.
23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 39, denunciandone il contrasto con l'art. 3 Cost., alla stregua del rilievo che il nostro ordinamento è improntato al principio per il quale al creditore di una obbligazione pecuniaria sono sempre riconosciuti gli interessi legali (art. 1282 c.c.), e, in caso di mora, anche il maggior danno (art. 1224, secondo comma, c.c.), principio che trova espressa conferma anche nell'ambito previdenziale, nelle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Il giudice a quo ha, altresì, fatto riferimento al parametro costituito dell'art. 97 Cost., rilevando che l'esonerare l'Istituto previdenziale dalla corresponsione della svalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme dovute significherebbe rimuovere l'unica sanzione che possa costituire remora al ritardo e sia, quindi, idonea a garantire il buon andamento dell'amministrazione.
Nei giudizi relativi alle ordinanze del Tribunale di Parma, si sono costituite le parti private, che hanno insistito, con argomentazioni analoghe, sulla irragionevolezza della deroga apportata, con l'art.
23 impugnato, in danno dei lavoratori iscritti all'I.N.A.D.E.L., rispetto ai principi generali in tema di decorrenza degli interessi e rivalutabilità ex art. 1224 c.c., operanti anche con riguardo alla generalità dei crediti previdenziali (come si desume da Cass. 1986 nn. 3843, 5027; Cass. 1986 n. 2368; Cass. 1987 n. 5314).
La disposizione impugnata sarebbe, inoltre, ispirata ad una ratio non già satisfattiva (come quella che aveva ispirato la legge n. 75 del 1980, perciò passata indenne alla verifica di costituzionalità di cui alla sent. n. 185 del 1981), ma spoliatoria, defraudando i cittadini interessati di diritti loro spettanti e già venuti ad esistenza.
È, altresì, intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità della questione, non essendosi specificato se si tratti di giudizio per inadempimento o per risarcimento danni per comportamento colposo dell'I.N.A.D.E.L.
Nel merito, l'Avvocatura ha sostenuto la infondatezza della questione rifacendosi alle argomentazioni già riferite.
31 agosto 1987, n. 359, oltre che per contrasto con l'art. 3 Cost., anche per violazione dell'art. 38 Cost., in quanto alle esigenze relative alla vecchiaia dei lavoratori si provvederebbe in modo inadeguato mediante erogazione previdenziale tardiva e non rivalutata.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo, come per gli analoghi casi precedenti, per la inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza della questione sollevata.
429 c.p.c. e 1224 c.c., il Pretore di Genova, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1987 (R.O. n. 112 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, in relazione all'art. 3 Cost.
Il giudice a quo rileva, in particolare, che la norma censurata discrimina ingiustificatamente coloro che sono creditori dell'I.N.A.D.E.L. per "riliquidazione" dell'indennità premio di servizio dipendente dall'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella base di computo sia rispetto ai creditori nei cui confronti venga "tardivamente liquidata" l'indennità premio di servizio, sia rispetto a quelli nei cui confronti tale indennità debba essere riliquidata per ragioni diverse dall'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella base di computo.
Anche nel giudizio susseguente alla cennata ordinanza è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo la inammissibilità della questione, in base al rilievo secondo cui nella ordinanza di rimessione non vengono qualificati preliminarmente i giudizi a quibus come di adempimento ovvero di risarcimento, e, mentre si parte dell'erroneo presupposto che l'art. 429 c.p.c. sia applicabile ai crediti previdenziali (per l'ipotesi in cui i giudizi siano da qualificare di adempimento), non si afferma espressamente che in alcuni di tali giudizi sia stata proposta una domanda di risarcimento danni in base all'allegazione di un comportamento colposo dell'amministrazione.
Nel merito, l'Avvocatura ha concluso per l'infondatezza della questione, alla stregua dei rilievi già riferiti.
Inoltre, il Pretore di Parma ha denunciato la norma in questione anche in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. (parametro, quest'ultimo, richiamato anche dal Pretore di Firenze nella ordinanza sub E) poiché anche la retribuzione differita, a fini previdenziali, alla cessazione del rapporto di lavoro e corrisposta sotto forma di trattamento di liquidazione e quiescenza fa parte del patrimonio del lavoratore e; quindi, della complessiva situazione giuridica tutelata dalle citate norme costituzionali; né, in base al combinato disposto delle stesse norme e dell'art. 3 Cost., il legislatore può incidere su diritti quesiti con interventi irrazionali ed arbitrari, frustrando anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica (cfr. Corte cost., sent. n. 349 del 17 dicembre 1985).
Infine, il giudice a quo ha ravvisato la violazione, da parte della norma in esame, del combinato disposto degli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto essa limiterebbe ingiustificatamente il diritto di difesa di una categoria di cittadini (questione, quest'ultima, sollevata anche dal Tribunale di Genova con le ordinanze R.O. nn. 37, 38 e 39 del 1988 di cui sub A e B).
Nei giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza delle questioni sollevate, argomentando analogamente a quanto riferito in relazione alle precedenti ordinanze.
Si sono, altresì, costituite le parti private, che hanno ribadito le considerazioni svolte dal giudice a quo, chiedendo la declaratoria di illegittimità della norma impugnata.
Nell'imminenza dell'udienza pubblica, è stata prodotta una memoria per Fabbri Bruna, parte privata costituitasi nel giudizio, con cui si insiste per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 23, quarto comma, d.l. n. 359/87, alla stregua del rilievo che ai lavoratori degli enti locali collocati in quiescenza dopo il 31 maggio 1982 è stato sottratto un diritto che l'ordinamento già attribuiva loro, diritto già perfetto e già fatto valere in molti casi, in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di diritti quesiti (sentt. nn. 408, 497, 501 del 1988) e con la sentenza n. 763 del 1988 con la quale la Corte ha affermato che l'indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. "costituisce una conquista conseguita dal lavoratore durante la prestazione della sua attività e con il pagamento di appositi contributi, al fine di superare le difficoltà economiche che insorgono nel momento in cui viene meno il trattamento retributivo per effetto della cessazione del rapporto di impiego".
30 dicembre 1986 n. 922, 2 marzo 1987 n. 55, 2 maggio 1987 n. 167 e 30 giugno 1987, n. 256, per violazione dell'art. 77 Cost., in quanto i rapporti giuridici in definitiva restano regolati da un decreto-legge anziché da una legge e perché, non ricorrendo i requisiti di necessità ed urgenza, si ha un caso di appropriazione da parte del Governo del potere di conversione spettante al Parlamento e, quindi, una alterazione della stessa forma di Governo parlamentare prevista dalla Costituzione.
1.1 - La questione non è fondata.
Essendo avvenuta la conversione in legge del decreto-legge, tutta la materia de qua resta regolata dalla legge e non più dal decreto-legge.
1224 c.c., o di rivalutazione monetaria in base al principio che trova conferma anche nell'ambito previdenziale negli artt. 46 e 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, risultando, per di più, vanificati i diritti già acquisiti da parte dei creditori di prestazioni liquide ed esigibili di un ente previdenziale;
Si è rilevato che in alcune ordinanze (R.O. nn. 37, 38, 39/88) non viene chiarito se la rivalutazione si riferisca anche alle somme dovute successivamente al 31 gennaio 1977; che, inoltre, in primo grado non è stata accolta la domanda di rivalutazione e avverso la sentenza non è stato proposto appello sul punto, onde l'irrilevanza della questione, per effetto della formazione del giudicato contrario; e inoltre, nell'ordinanza n. 13 del 1988 manca la motivazione sulla rilevanza né risultano il periodo e il titolo per i quali è stata richiesta la liquidazione del maggior danno commisurato alla svalutazione; in altre ordinanze (R.O. nn. 226, 112, 135, 136, 137 del 1988) non si è precisato se si tratti di adempimento o di risarcimento e se sia stata proposta o meno la domanda di risarcimento per comportamento colposo dell'I.N.A.D.E.L.
3.1 - Le eccezioni non possono avere accoglimento.
Invero, dei fatti esposti non vi è puntuale riscontro nell' oggetto dei vari giudizi, tutti concernenti la riliquidazione della indennità premio di servizio e l'opposizione alla pretesa dell'I.N.A.D.E.L. di corrisponderla senza la maggiorazione della rivalutazione e degli interessi, fondata nella norma denunciata per sospetta illegittimità costituzionale.
Anzitutto, si richiama l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (sent. n. 408 del 1988) secondo cui, per i crediti previdenziali, a differenza dei crediti di lavoro privato (per i crediti di lavoro dei dipendenti statali vigono i principi affermati nella sentenza n. 52/1986), non trova applicazione l'art. 429 c.p.c. ma piuttosto l'art. 1224, secondo comma, c.c.. Secondo detto articolo, occorre la domanda di pagamento del maggior danno e la dimostrazione del pregiudizio patrimoniale risentito, per cui assumono rilevanza le condizioni e le qualità personali del creditore idonee a fondare presunzioni a suo favore; tra le dette condizioni personali va considerata la qualità di pensionato, non isolatamente, però, ma nel contesto globale della sua situazione (capacità economica, condizioni di vita personali e familiari) e delle sue peculiari necessità in modo che si possa determinare la concreta destinazione delle somme spettantegli.
Si deve, però, considerare che l'art. 23 ora censurato è stato emanato per sanare la situazione finanziaria venutasi a creare in seguito alla sentenza di questa Corte n. 236 del 1986, la quale, risolvendo i dubbi interpretativi cui avevano dato luogo in tutti i gradi di giurisdizione le disposizioni regolatrici della indennità premio di servizio a seguito dell'entrata in vigore della legge n.
297 del 1982 e dell'abolizione del congelamento dei punti di contingenza, sanciva la inclusione dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio, a partire dall'entrata in vigore della predetta legge n. 297 del 1982.
Per la mancata richiesta ai dipendenti di contributi e la loro mancata riscossione da parte dell'I.N.A.D.E.L., si era verificata una situazione di "deficit" che rendeva estremamente precario il soddisfacimento delle pur legittime richieste di pagamento dell'indennità maggiorata con l'inclusione suddetta.
Lo Stato, per porre termine ai ritardi e addirittura alla impossibilità dei pagamenti, si è assunto l'onere dei contributi previdenziali per il quadriennio 1982-1986, mentre i dipendenti solo all'atto della liquidazione venivano a subire la decurtazione dalla somma loro spettante della quota di contributi da essi dovuta, in un'unica soluzione ma senza corresponsione di interessi.
Trattasi, quindi, di una norma eccezionale, di durata temporanea (solo un quadriennio) e, sopratutto, di una valutazione legislativa non arbitraria e sufficientemente razionale, il che deve indurre l'Istituto previdenziale ad una rapida definizione delle pendenze.
Inoltre, non sono affatto omogenee le situazioni poste a raffronto dai giudici a quibus, quella in esame, assolutamente eccezionale, straordinaria e transitoria, e quella, ordinaria, di un comune pagamento di un credito previdenziale.
Basta l'indubbia situazione di incertezza, verificatasi in ordine all' interpretazione dell'articolo censurato a giustificare il comportamento dell'Istituto previdenziale, tenuto, peraltro, ad osservare anche il precetto costituzionale del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).
Nemmeno risultano violati gli artt. 24 e 113 Cost., essendo quella denunciata una norma di diritto sostanziale e non di natura processuale, per cui il diritto di difesa dei dipendenti non ne soffre limitazioni o impedimenti.
Inoltre, la riduzione del credito, non essendo eccessiva, non incide sulle condizioni poste dagli artt. 36 e 38 Cost.
Per quanto riguarda gli interessi, va osservato, anzitutto, che, sia secondo quanto già ritenuto da questa Corte (sent. n. 408/1988), sia secondo l'indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte di cassazione, la relativa tematica è autonoma rispetto a quello della rivalutazione. La decorrenza dei termini di pagamento determina automaticamente la mora dell'Istituto. I tempi del meccanismo di liquidazione della prestazione sono prefissati per legge, decorrenti dalla richiesta del dipendente, pur in assenza dell'emissione del mandato di pagamento. Pertanto, la previsione della corresponsione di interessi non è razionale e crea discriminazioni e disparità di trattamento ingiustificate con gli altri creditori degli Istituti previdenziali. Risulta, così, violato l'art. 3 della Costituzione.
La violazione degli altri articoli (24, 113, 36, 38, 97 Cost.) rimane assorbita.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i ricorsi: dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi"; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, conv. in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione delle indennità premio di servizio non danno luogo... a rivalutazione monetaria", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost., dai Tribunali di Parma, Genova e Firenze nonché dai Pretori di Parma, di Firenze, di Genova, con le ordinanze in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dal Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI