Pronuncia 1102/1988 — Rel. Giovanni Conso
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Saccavino Giannantonio, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Investita del gravame avverso tale sentenza, la Corte d'assise d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena inflitta e determinava il periodo di ricovero in una casa di cura e di custodia in misura non inferiore a sei mesi.
Ricorreva per cassazione l'imputato e - richiamando la sentenza costituzionale n. 249 del 1983 - deduceva, fra l'altro, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, "nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità medesima al tempo della sua esecuzione".
Con ordinanza del 5 febbraio 1985 la Corte di cassazione accoglieva la dedotta eccezione.
Premesso che l'accertamento di pericolosità sociale dell'imputato è riferito "al momento in cui il Giudice applica, con la sentenza di condanna, la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia e non al momento della sua esecuzione, il cui inizio si verificherà, specie in caso di condanna a pena di elevata entità, dopo molti anni e comunque dopo notevole intervallo di tempo", rileva la Corte che l'art. 204, ultimo comma, del codice penale subordina l'esecuzione della misura di sicurezza non ancora iniziata all'accertamento della pericolosità sociale del condannato nel caso di misura di sicurezza aggiunta a pena non detentiva; non prevede, invece, analogo accertamento nel caso in cui la misura di sicurezza sia aggiunta a pena detentiva.
Dopo aver fatto richiamo alle sentenze costituzionali n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983 (con le quali la Corte ha, fra l'altro, osservato che - a differenza di quanto si verifica nell'ipotesi della totale infermità psichica - nell'ipotesi della seminfermità, conseguendo l'irrogazione della misura ad una condanna definitiva a pena diminuita, l'applicazione della misura stessa viene disposta, normalmente, ex art. 220 del codice penale, solo dopo l'espiazione della pena), il giudice a quo ha ravvisato nella disposizione impugnata, da un lato, arbitrarietà, non esprimendo "esigenze di tutela, discrezionalmente riservata al legislatore"; dall'altro, ingiustificata disparità di trattamento "rispetto all'ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 219" del codice penale, così come risultanti a seguito delle sentenze costituzionali n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983, ed alla fattispecie disciplinata nell'art. 204, ultimo comma, dello stesso codice, "stante l'eadem ratio che sotto il profilo di un'effettiva permanenza dell'infermità psichica e della pericolosità sociale unifica le predette disposizioni".
Con ordinanza n. 280 del 1986 questa Corte ordinava la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza, essendo, dopo la proposizione della questio de legittimitate, entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31, oltre ad abrogare espressamente l'art. 204 del codice penale, ha anche stabilito che "tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il reato è persona socialmente pericolosa".
La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
La questione, già sollevata dallo stesso giudice nel corso del medesimo procedimento con ordinanza del 5 febbraio 1985, aveva dato luogo all'ordinanza n. 280 del 1986, di restituzione degli atti al giudice a quo, essendo apparso necessario un nuovo, aggiornato esame della rilevanza a seguito delle innovazioni nel frattempo apportate in materia di accertamento della pericolosità sociale dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, "il cui art. 31 ha espressamente abrogato con il primo comma l'intero art. 204 del codice penale, inoltre stabilendo nel secondo comma che 'Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il reato è persona socialmente pericolosa''".
Una volta chiarito che la norma di cui si deve fare applicazione nel caso di specie porta tuttora a considerare esaurito l'accertamento della pericolosità sociale "al momento in cui la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia viene disposta dal giudice di cognizione", la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte che omette di prevedere l'accertamento della stessa pericolosità anche al momento dell'esecuzione della misura, priverebbe del carattere di definitività l'accertamento compiuto dal giudice di cognizione, condizionandone il concreto operare ad un ulteriore accertamento da compiere "al momento dell'esecuzione".
Le ipotesi allora prese in esame apparivano caratterizzate tutte, prima che dalla presunzione di persistenza della pericolosità sociale conseguente all'infermità psichica, dalla presunzione assoluta di tale pericolosità, prevista, in via generale, dal periodo iniziale del secondo comma dell'art. 204 e, in via specifica, dai primi due commi dell'art. 219 del codice penale. Con il che si differenziavano sensibilmente dall'ipotesi ora in esame, caratterizzata sì dalla presunzione di persistenza della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità psichica, ma non anche dalla presunzione assoluta di tale pericolosità, dovendosi, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 219, addivenire sempre al concreto accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa ("se... risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa", dispone sin dal 1930 tale comma).
Dopo che l'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 - abrogando l'intero art. 204 del codice penale e prescrivendo tassativamente che "Tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa" - ha opportunamente cancellato dal nostro ordinamento i "casi espressamente determinati", nei quali, ai sensi dell'art. 204, secondo comma, del codice penale, la qualità di persona socialmente pericolosa era "presunta dalla legge", ogni differenza di ordine concettuale tra l'ipotesi disciplinata dal terzo comma dell'art. 219 e le ipotesi disciplinate dai due commi precedenti, già dichiarati illegittimi in parte qua, si può ben dire venuta meno.
La reiterazione dell'accertamento, che sola consente di far fronte all'esigenza di verificare l'effettivo persistere della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità psichica anche nel momento dell'applicazione e, quindi, della concreta esecuzione della misura di sicurezza, si impone, pertanto, pure nei casi in cui la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia sia prevista dall'art. 219, terzo comma, del codice penale. E vi si impone, anzi, a maggior ragione, data la minor gravità che i reati cui tale comma si riferisce presentano rispetto ai delitti presi in considerazione dagli altri due commi dello stesso art. 219.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale, derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: CONSO Il Redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI