Pronuncia 507/1988 — Rel. Vincenzo Caianello
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 80 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 ("Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa"), promossi con ordinanze:
Visti gli atti di costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, della Camera di commercio di Genova, delle s.p.a.
Dalmine, Italsider e Finsider, della Camera di commercio di Milano e della s.p.a. Nuova Italsider;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Franco G. Scoca per il Consorzio di credito per le opere pubbliche, gli avvocati Fabrizio Lemme e Michele Savarese per le s.p.a. Dalmine, Italsider e Finsider, gli avvocati Ezio Antonini e Valerio Onida per la Camera di commercio di Milano e l'avv. Fabrizio Lemme per la s.p.a. Nuova Italsider;
2011 - che si limita a prevedere tali diritti, demandandone la determinazione a provvedimenti dell'autorità amministrativa.
Ritiene il Tribunale remittente che gli stessi presentino i caratteri propri della prestazione patrimoniale imposta, ed infatti: sia le modalità di determinazione del loro ammontare, unilateralmente fissato dall'amministrazione in base a criteri predeterminati (nel caso di specie L.10.000 quale diritto fisso, e L.1.000 quale diritto proporzionale per ogni miliardo di capitale in circolazione), sia la conseguente impossibilità di commisurare la prestazione pecuniaria alla quantità e qualità del servizio reso dall'ente gestore, sia infine la necessità, per accedere alla quotazione ufficiale, di rivolgersi esclusivamente ad un soggeto pubblico, impedirebbero di qualificarli come corrispettivi di natura privata. In altri termini, l'utente, qualora decida di richiedere l'ammissione dei propri titoli in borsa, deve sottostare ad un rapporto interamente imposto, corrispondendo diritti obbligatoriamente dovuti ed autoritativamente fissati.
Così qualificatane la natura, la norma che si limita a prevederne l'istituzione, demandandone poi la concreta attuazione all'autorità, si porrebbe in contrasto con la riserva di legge, seppur relativa, di cui all'art. 23 Cost., la cui osservanza richiede, ad avviso del giudice a quo, che siano almeno predeterminati, in via legislativa, criteri idonei a quantificare la misura della prestazione patrimoniale imposta.
Il dubbio di legittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui difetta di una qualsiasi previsione di criteri idonei a determinare la misura della prestazione, o a circoscrivere comunque la discrezionalità dell'ente impositore, non potrebbe poi essere superato, ad avviso del giudice a quo, dalla possibilità di ragguagliare l'imposizione alla spesa effettiva che l'ente è tenuto a sostenere per l'erogazione del servizio, in quanto di tale criterio non vi sarebbe alcuna traccia nelle norme che disciplinano la prestazione imposta.
Nell'escludere che le prestazioni in oggetto costituiscano il mero corrispettivo di un servizio gestito in forma imprenditoriale da un soggetto pubblico, la Corte remittente impugna, insieme all'art. 53 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, anche l'art. 80 dello stesso testo unico, nella parte in cui richiamando il r.d. 4 gennaio 1925, n. 29, prevede l'istituzione dei diritti inerenti ai servizi di borsa senza però individuare alcun criterio di determinazione dell'ammontare del diritto o almeno del suo limite massimo.
In particolare, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (I.C.I.P.U., ora Consorzio di credito per le opere pubbliche, C.R.E.D.I.O.P.), ribadendo ed ampliando, le argomentazioni svolte dai giudici a quibus circa la natura giuridica dei diritti di quotazione, la loro sottoposizione alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., e l'ambito di tale riserva, ha osservato che il testo unico approvato con r.d. n. 2011 del 1934, non risultando emanato in forza di una norma delega, costituirebbe una fonte meramente ricognitiva, e, pertanto, le disposizioni in esso contenute avrebbero il valore e la forza di legge solo in quanto riproduttive di precedenti norme di eguale forza e valore. Di conseguenza, quella parte dell'art. 53 che si riferisce ai diritti delle borse valori, non trovando alcuna rispondenza nelle disposizioni previste come oggetto di coordinamento (artt. 19 Legge 18 aprile 1926, n. 731, e 3, quarto comma, Legge 3 gennaio 1929, n. 16), risulterebbe priva di fondamento legislativo.
Nell'ipotesi in cui venisse invece riconosciuto alla norma impugnata il valore di fonte giuridica, allora, la disciplina in essa contenuta, non prevedendo, nemmeno indirettamente, il presupposto dal quale sorge l'obbligo della prestazione, si porrebbe in contrasto con il principio della riserva di legge costituzionalmente garantito.
In riferimento poi alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene rispettato tale principio anche in assenza di un'espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti o controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi siano ricavabili dalla destinazione della prestazione ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura, (sentt. nn. 4 del 1957, 55 del 1963, 67 del 1973, 51 del 1960 e 21 del 1969), la parte osserva che, benché si possa ritenere che i diritti di quotazione, destinati a coprire le spese di un servizio reso dalle camere di commercio, possano trovare nel costo di tale servizio un sufficiente limite all'eventuale arbitrio dell'amministrazione, tuttavia non risulterebbe chiaramente individuato il servizio del quale la prestazione imposta intende bilanciare il costo, ne tantomeno il criterio per commisurare la prima al secondo. Inoltre, il d.P.R. 31 marzo 1975 n. 138, trasferendo alla Consob la titolarità della maggior parte dei servizi di borsa, avrebbe profondamente modificato il sistema dei rapporti tra camere di commercio e borse, sistema nel quale i diritti di quotazione trovavano la loro ragion d'essere quanto meno sul piano sostanziale. In relazione, infine, alla composizione e al funzionamento dell'organo competente a stabilire la misura della prestazione, né il Presidente della Repubblica, né il Ministro del tesoro proponente assicurerebbero, di fatto, nell'esercizio della loro funzione (non assistita da garanzie procedimentali) il soddisfacimento di esigenze esclusivamente tecniche.
Ad eccezione della Italsider s.p.a., tardivamente costituitasi, le altre società, parti nei giudizi pendenti presso la Corte d'appello di Milano, hanno osservato come sia ormai consolidata in giurisprudenza l'opinione che i diritti di quotazione spettanti alle camere di commercio debbano considerarsi tasse in senso tecnico, in conformità al concetto di "prestazione patrimoniale imposta" accolto da questa Corte, ogni qualvolta si tratti di prestazioni istituite con atto dell'autorità, e a prescindere dalla circostanza che l'erogazione del servizio sia rimessa o meno alla volontà del privato.
Le società osservano poi che la norma impugnata non esaurisce certo quelle esigenze di specificità più volte sottolineate dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione ai limiti che dovrebbero essere imposti alla discrezionalità dell'amministrazione nell'individuare i soggetti passivi e l'ammontare del tributo. Né d'altra parte, tale carenza legislativa (che potrebbe comportare anche l'individuazione della base imponibile negli importi negoziati, e dei soggetti passivi negli azionisti in sede di negoziazione dei titoli) può essere superata - come ritenuto dal giudice di primo grado - da una "supposizione" logica, e cioè che avendo avuto le camere di commercio il potere di ammettere i titoli societari, soggetto passivo dell'imposizione debba considerarsi la società nel suo complesso, ed oggetto di essa la quotazione in borsa dei titoli rappresentativi del capitale nella sua interezza. La tesi, infatti, oltre che priva di fondamento, in quanto venuto meno il potere di ammissione, trasferito dal 1974 alla Consob, risulterebbe costituzionalmente inaccettabile, dal momento che affiderebbe ad uno strumento diverso da quello legislativo il potere di delimitare la discrezionalità dell'amministrazione, privando altresì il legislatore della possibilità di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei soggetti passivi, con conseguente violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
L'ente ha in proposito rilevato come, in base alla giurisprudenza di questa Corte concernente l'art. 23 Cost., i limiti alla discrezionalità dell'amministrazione possano anche non essere previsti con lo strumento legislativo, a condizione però che siano desumibili dal contesto della disciplina in cui la norma primaria si inserisce ovvero da altri elementi.
In tal senso, la camera di commercio sostiene che il sistema normativo conterrebbe una disciplina del tutto sufficiente ad individuare l'oggetto ed i presupposti della prestazione. In particolare, l'elemento oggettivo di riferimento, per la commisurazione dei diritti non potrebbe che essere l'intero capitale della società, dal momento che la quotazione riguarda i titoli nel loro insieme e prescinde del tutto dall'effettiva negoziazione in borsa di una parte o meno dei medesimi.
Inoltre, poiché i diritti di quotazione sarebbero stati configurati dalla legge, fin dall'inizio, come entrate volte a finanziare i servizi di borsa, (art. 7 r.d. n. 29 del 1925 e artt. nn. 52 e 32, e 4 t.u. n. 2011 del 1934), la determinazione della loro misura sarebbe circoscritta dal perseguimento di tale scopo, che, costituendo un elemento di carattere essenzialmente tecnico, risulta senz'altro idoneo a delimitare adeguatamente la discrezionalità dell'amministrazione.
Altri limiti idonei ad escludere la possibilità che la discrezionalità amministrativa possa trasmodare in arbitrio vengono infine ravvisati nell'esistenza di garanzie procedimentali (delibera della Giunta camerale, proposta dal Ministero del tesoro, decreto del Presidente della Repubblica), nonché nella fissazione dei diritti mediante l'adozione di un atto a carattere generale.
In una delle ordinanze è sollevata questione, sempre in riferimento all'art. 23 Cost., anche dell'art. 80 della stessa legge, il quale dispone che restano in vigore, fra gli altri, il r.d. 4 gennaio 1925, n. 29, che all'art. 7, terzo comma, elenca i diritti in questione.
Ad avviso dei giudici a quibus, dette norme, prevedendo l'istituzione dei diritti inerenti ai servizi di borsa, non indicherebbero alcun criterio per la determinazione in concreto di tale prestazione patrimoniale imposta, dal che si deduce l'esistenza di un contrasto con il parametro costituzionale invocato.
Al riguardo va però osservato che, come è stato anche di recente affermato dalla Corte di cassazione, i diritti in parola, aventi carattere non tributario ma, comunque, di prestazione patrimoniale imposta, trovano oggi il loro fondamento in norme di rango legislativo.
Difatti, se è vero che la norma che introdusse tali diritti di borsa e cioè l'art. 7 del r.d. n. 29 del 4 gennaio 1925, era contenuta originariamente in un testo di natura regolamentare, tuttavia tale norma fu elevata al rango di legge per effetto dell'espresso richiamo fattone nell'art. 80 del t.u. del 1934, n.
2011, per cui, anche il secondo profilo di eventuale inammissibilità è in realtà inconsistente. Che tale richiamo abbia potuto imprimere forza di legge alle norme richiamate, discende dalla constatazione della natura non meramente compilativa del cennato testo unico, perché questo fu adottato sulla base dell'art. 16 della legge 18 giugno 1931, n. 875, che aveva appunto autorizzato il Governo a riunire in testo unico le norme preesistenti, con la facoltà di emanare quelle necessarie a disciplinare organicamente la materia, integrando, modificando e sopprimendo le precedenti disposizioni.
5.1. - Nel merito le questioni non sono fondate.
La giurisprudenza di questa Corte ritiene che il principio della riserva di legge, previsto dall'art. 23 Cost., sia rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione della prestazione, ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura (sentt. nn. 4 del 1957, 55 del 1963, 67 del 1973, 51 del 1960 e 21 del 1969). Si esclude altresì da questa Corte (sent. n. 34 del 1986) la violazione della norma costituzionale citata quando esista, per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti le prestazioni, un modulo procedimentale a mezzo del quale si realizzi la collaborazione di più organi, al fine di evitare eventuali arbitrii dell'amministrazione.
Osserva la Corte che la normativa oggetto della questione di costituzionalità risponde ai requisiti indicati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale.
Poiché, come si è detto, la norma istitutiva della prestazione in parola è l'art. 7 del regolamento approvato con il R.D. 4 gennaio 1925, n. 29 - il cui contenuto, come si è rilevato, ha assunto rango di legge ordinaria, per effetto del richiamo di cui all'art. 80 del R.D. 20 settembre 1934 - è a tale norma che bisogna riferirsi per individuare gli elementi di detta prestazione patrimoniale imposta.
Orbene, detta norma stabilisce che la Camera di commercio e industria provvede ai locali ed a quanto altro occorre per il funzionamento delle Borse di commercio alle proprie dipendenze e dei relativi uffici fornendo anche tutto il personale necessario sia per le riunioni che per il funzionamento di detti uffici. Stabilisce altresì che le spese relative alla pubblicazione del listino di borsa sono a carico della Camera di commercio e che le entrate sono, fra l'altro, costituite dai diritti di borsa che vengono ivi elencati, come si vedrà in prosieguo.
Quanto all'organo competente alla determinazione di quei diritti, la stessa norma prevede che le tariffe siano deliberate dalla Camera di commercio e che siano approvate con decreto del Capo dello Stato.
Quanto alla portata del secondo comma dell'art. 53 del t.u. del 1934, n. 2011 (che è la norma denunciata in tutte le ordinanze di rinvio) va rilevato che in realtà si è in presenza di una disposizione dal contenuto meramente procedimentale, in quanto essa si limita a stabilire che l'indicato decreto del Capo dello Stato, per l'istituzione dei "diritti inerenti ai servizi delle borse di commercio, è promosso, per i diritti delle borse valori, dal Ministro delle finanze e per i diritti delle borse merci, dal Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro dell'industria".
Da quanto precede risulta dunque che, dal contesto in cui gli artt. 53 e 80 del t.u. del 1934 si collocano, è certamente possibile desumere la presenza di quegli elementi che la giurisprudenza di questa Corte (in particolare da ultimo v. sul punto la sentenza n. 34 del 1986) ritiene sufficienti ai fini della rispondenza all'art. 23 Cost. dei tributi o comunque delle prestazioni imposte in genere.
Tali elementi sono: i soggetti, tenuti alla prestazione e l'oggetto della stessa, razionali ed adeguati criteri per la concreta individuazione dell'onere, e, infine, il modulo procedimentale che, come è stato precisato da questa Corte nella sentenza per ultima richiamata, concorre ad escludere l'eventualità di arbitrii da parte dell'Amministrazione.
5.2 - Per quel che riguarda i soggetti, dal contenuto delle norme denunciate è possibile individuarli in coloro che abbiano interesse rispetto "ai servizi delle borse di commercio", dovendosi rilevare che l'art. 7 del R.D. del 4 gennaio 1925, n. 29, diversifica i diritti relativi a tali servizi: a) in quelli per la quotazione dei titoli sul listino di borsa; b) in quelli per il rilascio delle tessere d'ingresso ai recinti ed agli spazi riservati; c) in quelli per l'uso dei telefoni, di tavoli, cabine e per ogni servizio a disposizione delle borse.
Da queste indicazioni risultano dunque ben individuabili i soggetti tenuti a tali prestazioni, così per i diritti di quotazione nel listino, tali soggetti possono ravvisarsi nelle persone fisiche o società, aventi appunto interesse alla quotazione dei titoli nel listino di borsa.
5.3 - Parimenti, dalle stesse indicazioni, è chiaramente individuabile l'oggetto della prestazione patrimoniale imposta che ha, come punto di riferimento, gli elencati servizi di borsa, onde le prestazioni in parola devono avere attinenza con quei servizi e gravare perciò sui soggetti che rispettivamente si avvalgono di tali servizi.
Dalla individuazione di tali elementi discende, come automatica conseguenza, anche il requisito della desumibilità di criteri tecnici per la quantificazione delle tariffe, relative a ciascuno dei diritti di borsa indicati. Difatti i provvedimenti amministrativi, determinativi di tali tariffe, debbono prendere in considerazione il complesso delle spese sostenute dalle borse, ripartendo di conseguenza i diritti (rectius le prestazioni patrimoniali imposte) indicate sub a,) b) e c), in misura ovviamente proporzionale all'incidenza di ciascuna voce sul complesso di tali spese, attribuendo l'onere alle categorie di soggetti rispettivamente interessate e, facendolo infine gravare, nell'ambito di ciascuna categoria di destinatari dei servizi, sui singoli soggetti, secondo criteri ispirati a principi di ragionevolezza che esplicitamente o implicitamente siano desumibili dai decreti del Presidente della Repubblica che approvano le tariffe.
Dalle elencate indicazioni risulta perciò soddisfatta l'esigenza, posta in risalto dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 34 del 1986) in tema di prestazioni patrimoniali imposte, secondo cui "la delimitazione della potestà amministrativa non deve necessariamente risultare dalla formula della norma stessa, ma ben può risultare da tutto il contesto della disciplina relativa alla materia di cui essa fa parte".
5.4. - Anche l'esigenza di un modulo procedimentale, che metta al riparo dalla eventualità di arbitrii dell'amministrazione, rendendo possibile l'indagine sulle varie fasi del procedimento, appare nella specie soddisfatto. Basta al riguardo considerare che, secondo la normativa indicata, è previsto, per i diritti sub a) e sub b) - che sono quelli aventi la maggiore rilevanza - una delibera della Camera di commercio nonché l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica (art. 7, comma quarto, R.D. n. 29 del 4 gennaio 1925), su proposta del Ministro competente (art. 53, comma secondo, t.u. 20 settembre 1934, n. 2011).
Si è dunque in presenza di un procedimento ben articolato che consente un adeguato controllo nel loro susseguirsi, delle varie fasi del procedimento per verificare la ragionevolezza delle determinazioni adottate.
Quanto infine ai diritti indicati sub c), per i quali è solo prevista la delibera della Camera di commercio, questa semplificazione procedimentale è giustificata dalla natura dei servizi cui i diritti in parola si riferiscono, perché essi concernono l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni altro servizio (chiaramente affine a quelli testé elencati), cioè di un complesso di prestazioni di carattere meramente materiale, rispetto alle quali la garanzia procedimentale può già ritenersi soddisfatta, con la previsione della sola delibera della Camera di commercio.
Al riguardo è agevole rilevare che gli aspetti evidenziati (come ad esempio l'identità della misura dei diritti di borsa, qualunque sia la dimensione di questa, oppure l'ancoraggio dei diritti per la quotazione nei listini al capitale delle società, etc.), ove dovessero essere reputati irragionevoli sarebbero se mai da attribuirsi ad una cattiva applicazione della norma denunciata e non ad una irrazionale previsione di questa. In tal caso spetterebbe al giudice di merito il compito di verificare se, nella determinazione della misura di quelle tariffe e nella individuazione dei soggetti tenuti agli oneri in questione, i decreti presidenziali abbiano o meno rispettato i criteri desumibili dall'intero contesto normativo che regola la materia, potendosi così trarre le naturali conseguenze nella sede giudiziaria appropriata.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Previa riunione dei giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 80 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 ("Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa"), sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI