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Pronuncia 872/1988 — Rel. Giuseppe Borzellino

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e la s.p.a. Weber, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 settembre 1987, il Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e Weber S.p.a. ha sollevato in riferimento agli artt. 2; 3, secondo capoverso (recte comma) e 4 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) "così come interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso che non è consentita la costituzione ex lege del rapporto di lavoro con gli invalidi civili (e categorie assimilate) avviati obbligatoriamente al lavoro e che è inammissibile il ricorso all'art. 2932 c.c. per ottenere, in caso di rifiuto del datore di lavoro di stipulare il contratto, l'esecuzione specifica dell'obbligo"; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte ha già ravvisato come l'imprenditore sia sì obbligato alle assunzioni nell'area delle categorie protette indubbiamente di cospicua caratterizzazione sociale e pur sempre - tuttavia - finalizzate ad obiettive esigenze, stante l'equilibrio dei valori costituzionali volti a preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte operative del suo svolgimento (sent. n. 622 del 1987); che, pertanto, non sussistendo ragioni per discostarsi da quanto affermato, la questione si appalesa di manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) sollevata dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2; 3, secondo comma e 4 della Costituzione;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.