Pronuncia 925/1988 — Rel. Giovanni Conso
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
686 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Il giudice a quo prende le mosse dall'Accordo di modificazioni del Concordato lateranense intervenuto fra la Repubblica italiana e la Santa Sede il 18 febbraio 1984 e recepito nel nostro ordinamento attraverso la legge di ratifica ed esecuzione 25 marzo 1985, n. 121: il punto 1 del Protocollo addizionale - con lo stabilire che "Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato" - e l'art. 13 del nuovo Concordato - con lo stabilire che le disposizioni del Concordato non riprodotte nell'Accordo sono abrogate - hanno determinato la caducazione del concetto di religione cattolica come sola religione dello Stato (art. 1 del Trattato concluso fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929; art. 1 dello Statuto del Regno), così da contrassegnare l'intervento dello Stato italiano in tema di religione (v. anche il Preambolo dell'Accordo) come una scelta di vera e propria "neutralità". Tale scelta, il mutare dei costumi, il crescente secolarismo e la tendenza del mondo cattolico a rinunciare a privilegi legislativi imporrebbero, quindi, una "rilettura" dell'art. 724 del codice penale tale da consentire alla Corte il riesame delle sue precedenti decisioni di non fondatezza (sentenze n. 79 del 1958 e n. 14 del 1973).
I parametri costituzionali invocati dal giudice a quo risulterebbero violati nel senso che, se l'art. 724 del codice penale tutelasse soltanto "il libero esercizio della religione cattolica e il sentimento religioso dei cattolici", verrebbe operata un'ingiustificata discriminazione fra i cittadini e fra le religioni, privando "il cittadino professante diversa religione, di analoga difesa del suo sentimento religioso e privilegiando così il libero esercizio di un solo culto", con violazione, oltre che dell'art. 8, primo comma ("in quanto eguale libertà ed eguale protezione non sono garantite dalla vigente legislazione penale" alle altre religioni), dell'art. 3 della Costituzione (il quale "non consente al legislatore discriminazioni in relazione alla religione professata e dunque una differenziata considerazione del sentimento religioso"). Sarebbe vulnerato anche l'art.7 della Costituzione "che vuole i rapporti tra Stato e Chiesa regolati dai patti lateranensi" (v. artt.1 e 13 dell'Accordo e punto 1 del Protocollo addizionale), "disattesi nello spirito e nella lettera dal privilegio della protezione penale delle offese recate contro la religione di Stato".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22, prima serie speciale, del 21 maggio 1986.
Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri né vi è stata costituzione della parte privata.
Addotte argomentazioni analoghe a quelle del Pretore di Trento circa il rilievo del punto 1 del Protocollo addizionale e confutata - anche sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione - la tesi di alcuni giudici di merito, che dalla novazione concordataria hanno fatto derivare l'immediata abrogazione della norma censurata, il giudice a quo sostiene che, alla stregua del nuovo assetto, sarebbero venuti meno i presupposti in base ai quali la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le precedenti questioni di legittimità dell'art.724 del codice penale. Una norma che, apprestando per la sola religione cattolica una speciale tutela penale, comporterebbe "lesione dei princìpi costituzionali di uguaglianza e di libertà dei cittadini", quali si desumono dagli invocati precetti costituzionali, la cui osservanza sarebbe, invece, assicurata o garantendo "ogni religione in eguale misura dagli attacchi e dalle offese alle rispettive credenze, o nel senso di eliminare dal codice penale quelle fattispecie volte unicamente a sanzionare i comportamenti offensivi nei riguardi della sola religione cattolica".
Infatti, mentre, per un verso, nessuna norma costituzionale conferisce alla religione cattolica una più intensa protezione rispetto alle altre confessioni religiose, per un altro verso, la maggiore diffusione di tale religione non può giustificare violazioni o deroghe a quelle norme costituzionali che intendono garantire l'effettiva libertà ed eguaglianza dei singoli e delle formazioni sociali in cui i singoli hanno il diritto di esplicare liberamente la loro personalità": anzi, in tema di "libertà", utilizzare il criterio della "maggioranza del gruppo prevalente" costituisce l'argomento "più denso di pericoli".
Infine, è ormai comunemente riconosciuto che lo Stato italiano, evitando di assumere la difesa di una religione, ha perso ogni connotato di confessionalità, dichiarandosi, invece, indifferente rispetto alle scelte dei consociati, liberi di professare o no un credo religioso: ciò comporta l'incompatibilità con la Costituzione di ogni norma che imponga trattamenti differenziati di fronte a comportamenti di identica rilevanza.
A confortare la tesi dell'illegittimità dell'art. 724 del codice penale è intervenuta la recente modifica dei Patti lateranensi, la quale, pur riconoscendo la peculiarità della religione cattolica, ha regolato ex novo i rapporti fra lo Stato e la Santa Sede, "stabilendo in sostanza che tutte le religioni e i valori religiosi in genere devono essere ugualmente rispettati": donde l'impossibilità "di riservare la tutela penale alla sola religione cattolica e la necessità di ampliare tale tutela a tutte le confessioni religiose".
In conclusione, non essendosi ancora il legislatore conformato alle sollecitazioni espresse dalla Corte con la sentenza n. 14 del 1973, provvedendo ad "estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica", la dedotta discriminazione non potrebbe essere rimossa se non attraverso la pronuncia d'illegittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38, prima serie speciale, del 1° agosto 1986.
Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri né si è costituita la parte privata.
Rileva il giudice a quo che, mentre, alla stregua dell'art.1 del Concordato del 1929, la norma incriminatrice della bestemmia si armonizzava puntualmente con il sistema dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (infatti, "era possibile affermare l'eguaglianza" tra religione di Stato e religione cattolica), una volta venuto meno tale sistema a seguito dell'abrogazione, contenuta nella recente modifica del Concordato, del principio della religione cattolica come "religione di Stato", non sarebbe più possibile individuare in astratto quale sia la "religione di Stato"; con la conseguenza che la fattispecie prevista dall'art. 724 c.p., sussistendo incertezza circa il significato di un suo elemento costitutivo, "non può ritenersi, attualmente, sufficientemente determinata".
Avendo assunto l'espressione "religione di Stato", fin dal suo ingresso nel sistema normativo, un preciso significato tecnico-giuridico, l'eliminazione di essa dall'attuale assetto avrebbe, perciò, privato di ogni determinatezza la fattispecie criminosa descritta dalla norma denunciata, con violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, "non potendosi predeterminare quali siano i comportamenti riconducibili" al precetto dell'art. 724, primo comma, del codice penale. "In via del tutto subordinata, nel caso si dovesse ritenere che l'espressione "religione di Stato" sia stata fin dall'origine usata per individuare atecnicamente la religione cattolica", così che l'intervenuta abrogazione del princìpio della religione cattolica come "religione di Stato" nulla avrebbe innovato nella previsione dell'art. 724 del codice penale, il giudice a quo ha denunciato, sempre in relazione alle innovazioni normative intervenute a disciplinare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, violazione del princìpio di eguaglianza: incriminando la bestemmia si sarebbe, infatti, attuata un'ingiustificata discriminazione fra soggetti con riguardo alla religione professata.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 49, prima serie speciale, del 15 ottobre 1986.
Nemmeno in questo giudizio vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e costituzione della parte privata.
La detta memoria, richiamando la nuova disciplina concordataria, osserva come il venir meno dell'"unicità della religione di Stato" comporti "che, se anche il legislatore vorrà tutelare il comune e variamente manifestantesi sentimento religioso, proprio di ogni popolo, dovrà mettere a punto una nuova norma che preveda espressamente l'offesa a tutte le religioni professate nel Paese".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57, prima serie speciale, del 3 dicembre 1986.
Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49, prima serie speciale, del 25 novembre 1987.
Nemmeno in tale giudizio si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
In ciascuno di essi l'imputazione ha, infatti, per oggetto il reato di bestemmia, senza che venga mai considerata la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 724 (manifestazioni oltraggiose verso i defunti).
1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato".
79 del 1958 e n. 14 del 1973, fatta salva, ovviamente, la necessità di valutare l'incidenza del punto 1 del Protocollo addizionale del 1984.
Muovendo, invece, dall'opposto convincimento che non sia più possibile continuare ad intendere la religione cattolica come entità sottostante alla nozione di "religione dello Stato", la questione sollevata in via principale dal Pretore di Roma viene a rivestire connotati del tutto inediti.
A differenza di quanto mostra di ritenere il Pretore di Roma, l'innegabile venir meno del significato originario dell'espressione "religione dello Stato" non esclude che, entro il contesto dell'art.
724 del codice penale, essa ne abbia acquistato uno diverso, ma sempre sufficientemente determinabile, quello, appunto, riconosciutole, in conformità ad analoghe prese di posizione della Corte di cassazione, dagli altri giudici a quibus: cioè, il significato di "religione cattolica", in quanto già religione dello Stato, qualificazione il cui superamento risulta formalmente sancito con l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n.121, che, con il ratificare e rendere esecutivi l'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense ed il relativo Protocollo addizionale, ha dato operatività nel nostro ordinamento alla dichiarazione contenuta nel punto 1 di quel Protocollo.
Né con la sentenza n.79 del 1958 né con la sentenza n.14 del 1973 si era, infatti, posto l'accento sul fatto che la lettera dell'art.724, primo comma, del codice penale dà rilievo ad "una qualificazione formale della religione cattolica", bensì si era messa in risalto la circostanza che la norma riguarda più propriamente la religione cattolica in quanto mera confessione religiosa diffusa nel Paese, tant'è vero che l'infondatezza delle questioni allora sollevate era stata motivata con argomenti imperniati sull'"antica ininterrotta tradizione del popolo italiano" (v. pure la sentenza n.125 del 1957), sull'ampiezza e sull'intensità delle "reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese dirette" a quella religione.
D'altro canto, "la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica" non può continuare a giustificarsi con l'appartenenza ad essa della "quasi totalità" dei cittadini italiani (v. la sentenza n. 79 del 1958) e nemmeno con l'esigenza di tutelare il sentimento religioso della "maggior parte della popolazione italiana" (v. la sentenza n.14 del 1973): non tanto vi si oppongono ragioni di ordine statistico (comunque sia, la religione cattolica resta la più seguita in Italia), quanto ragioni di ordine normativo. Il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, "sola religione dello Stato", e gli altri culti "ammessi", sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984, renderebbe, infatti, ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose.
Ciò non toglie che la perdurante limitazione insita nel dettato dell'art. 724, primo comma, del codice penale possa trovare tuttora un qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti, anche se al legislatore incombe l'obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie, così da ovviare alla disparità di disciplina con le altre religioni.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988 Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI