Pronuncia 139/1989 — Rel. Giovanni Conso
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1988 dalla Corte d'assise di Roma nel procedimento penale a carico di De Luca Athos, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di De Luca Athos, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Udito l'avv. Mauro Mellini per De Luca Athos;
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata, nel disciplinare l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi, senza prevedere alcuna limitazione di pena in relazione al reato oggetto dell'istigazione, introdurrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra le condotte previste dall'art. 266 del codice penale e quelle richiamate dagli artt. 212 (Istigazione a commettere reati militari) e 213 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi) del codice penale militare di pace, nonché dall'art. 302 (Istigazione a commettere alcuni dei delitti preveduti dai capi primo e secondo) del codice penale. Infatti, da queste disposizioni si evincerebbe l'esistenza nel nostro ordinamento del principio "che l'istigazione a commettere un reato non consenta una pena superiore alla metà della pena prevista per il reato istigato". La norma denunciata contrasterebbe con tale principio senza alcuna apprezzabile ragione giustificatrice.
Secondo l'Avvocatura, il parallelismo instaurato dalla Corte d'assise tra la fattispecie di cui all'art. 266 del codice penale e quella di cui all'art. 212 del codice penale militare di pace non può essere condiviso, poiché l'esatto corrispondente della norma denunciata andrebbe individuato nell'art. 213 del codice penale militare di pace, che sanziona, appunto, l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi e prevede una pena anche più grave rispetto alla norma di diritto penale comune, senza enunciare alcuna clausola limitativa.
Invece, l'art. 212 del codice penale militare di pace e l'art. 302 del codice penale, invocati come termini di raffronto, sanzionerebbero, analogamente all'art. 115 c.p., non un generico fatto di istigazione, bensì l'istigazione "propedeutica alla commissione di un reato concorsuale". In questi casi è il collegamento dell'istigazione con la commissione di un reato a rendere necessaria la parametrazione della pena, onde evitare che l'istigazione non accolta possa essere sanzionata più gravemente del reato, mentre, nelle ipotesi di generica istigazione a disobbedire alle leggi, la parametrazione non è possibile, "in quanto l'istigazione non attiene necessariamente alla commissione di fatti reati".
La differenziazione del trattamento sanzionatorio sarebbe, quindi, assistita da un'adeguata ragione giustificatrice, tenendo anche conto della circostanza che la misura delle pene previste dagli artt. 266 c.p. e 213 c.p.m.p. non appare tale da travalicare i limiti della ragionevolezza.
Sollevata nel corso di un procedimento penale per istigazione di militari alla diserzione, instaurato, ex art. 266 del codice penale (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), nei confronti di un imputato "non militare", in quanto "permanentemente non idoneo al servizio militare", la questione proposta prende le mosse dalla disparità di trattamento ravvisabile "tra le condotte previste dall'art. 266 e quelle richiamate dall'art. 212 e 213 c.p.m.p. nonché dall'art. 302 c.p.", sotto il particolare profilo che queste ultime, a differenza delle prime, comportano "l'applicazione di una pena inferiore alla metà di quella stabilita per il reato istigato".
Se ne "evince che è principio del nostro ordinamento positivo penale e militare che l'istigazione a commettere un reato non consenta una pena superiore alla metà della pena prevista per il reato istigato" e se ne deduce che la mancata estensione di tale principio alla pena contemplata dall'art. 266 del codice penale sarebbe priva di giustificazione, in quanto le "fattispecie" ivi "indicate" risulterebbero di gravità minore "o, almeno, pari" a quelle "indicate" negli artt. 212 e 213 del codice penale militare di pace e nell'art. 302 del codice penale.
Del resto, a ricondurre la dedotta questione nei limiti indicati non sono soltanto le esigenze sottostanti al requisito della rilevanza, strettamente correlate all'addebito contestato nel procedimento principale. Non minore peso riveste la considerazione evidenziata dall'Avvocatura dello Stato nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, là dove si sottolinea come, unicamente con riguardo alle fattispecie di istigazione a commettere un reato, esista la possibilità di commisurare la pena per l'istigatore alla pena concernente il reato al quale si riferisce l'istigazione.
Peraltro, delle due argomentazioni prospettate nell'ordinanza di rimessione non può essere condivisa quella, più generale, secondo cui dagli artt. 212 (Istigazione a commettere reati militari) e 213 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi) del codice penale militare di pace, nonché dall'art. 302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo) del codice penale, si evincerebbe "che è principio comune del nostro ordinamento positivo penale e militare che l'istigazione a commettere un reato non consenta una pena superiore alla metà della pena prevista per il reato istigato" tutte le volte che l'istigazione venga incriminata dal legislatore di per se stessa, in deroga all'art. 115, terzo e quarto comma, del codice penale, dove l'istigazione non seguita dalla commissione del reato è configurata semplicemente come ipotesi di quasi reato, passibile soltanto di una misura di sicurezza.
Tale argomentazione non è confortata dall'analisi della normativa vigente in materia di istigazione.
In primo luogo, si rivela addirittura controproducente l'inserimento dell'art. 213 del codice penale militare di pace fra le norme in cui troverebbe estrinsecazione il preteso principio generale. Poiché tale disposizione - nell'incriminare "il militare che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'art. 266 del codice penale" (con l'ovvia eccezione del fatto del "militare che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare", fattispecie oggetto di apposita, autonoma previsione ad opera dell'art. 212 del codice penale militare di pace) - prende a base proprio le pene "stabilite" dall'art. 266, resta a priori escluso che in essa si possa ritrovare traccia di un qualsiasi riferimento alla pena prevista per il reato istigato.
Ma - anche a prescindere dall'art. 213 del codice penale militare di pace, che, a causa dell'inclusione nell'art. 212 dell'ipotesi di istigazione a commettere reati militari, rimane comunque estraneo alla tematica in esame - non si può affermare che la commisurazione della pena applicabile per l'istigatore alla pena prevista per il reato istigato (nel senso che la prima dev'essere sempre applicata non già, come asserisce il giudice a quo, "in misura non superiore", bensì "in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione") assurga a principio generale per i reati di istigazione. Vi fa ostacolo la constatazione che, per quanto riguarda l'ordinamento penale comune, tale limite, pur previsto nel codice penale dall'art. 302, secondo comma, e, in forma diversa, dall'art. 322 (Istigazione alla corruzione), è assente non solo nell'art. 266, ma anche nell'art. 303 (Pubblica istigazione e apologia), nell'art. 327 (Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell'Autorità) e nell'art. 414 (Istigazione a delinquere), per tacere dell'art. 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi), i cui rapporti con l'art. 414 non sono dissimili da quelli tra l'art. 213 e l'art. 212 del codice penale militare di pace. Per quanto riguarda, poi, l'ordinamento militare, il limite, pur presente nell'art. 212, non figura né nell'art. 78 n. 1 (Istigazione all'alto tradimento) né nell'art. 98 (Istigazione od offerta) del codice penale militare di pace.
Per quanto accomunate dall'ordinanza di rimessione, le situazioni sottostanti ai rapporti che intercorrono, da un lato, fra l'art. 266 e l'art. 302 del codice penale e, dall'altro, fra lo stesso art. 266 e l'art. 212 del codice penale militare di pace vanno prese in esame separatamente, in ragione della non omogenea fisionomia delle due fattispecie (artt. 302 e 212) assunte come tertia comparationis.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale, nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI