Pronuncia 204/1989 — Rel. Aldo Corasaniti
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 54, 55 e 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e combinato disposto degli artt.
59 stesso regio decreto e 429, comma terzo, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
Edilferro di Bergamini Wolmer e Ragazzi Walter, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima Serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Belli Luciana, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
In relazione alla questione sub a), il giudice a quo richiama la sentenza n. 300/1986 della Corte costituzionale, che analoga questione ha ritenuto fondata nell'ambito del concordato preventivo, ed osserva che anche nell'ambito del fallimento l'esclusione della rivalutazione dei crediti di lavoro importa violazione dei suindicati precetti costituzionali, e precisamente: 1) dell'art. 36, comma primo, perché la mancata applicazione della regula iuris dettata dall'art. 429, comma terzo, c.p.c. può privare in tutto o in parte il lavoratore del diritto a lui garantito e cioè di una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro e sufficiente in ogni modo ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, minimum retributivo che la rivalutazione ha appunto la funzione di salvaguardare parametrandolo alle variazioni del costo della vita; 2) dell'art. 3, perché l'art. 59 impone al lavoratore il cui datore incorre nella pronuncia di fallimento, e quindi senza alcuna diretta responsabilità per fatto proprio, una limitazione della quale non soffrono i lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro.
Né, al fine di giustificare una diversa soluzione nell'ambito del fallimento e del concordato preventivo è invocabile la particolare disciplina diretta a ristabilire la par condicio creditorum, mediante la revocatoria, come ha argomentato la sent. n. 300/1986 per negare veste di precedente contrario alla sent. n. 139/1981 resa in riferimento alla procedura fallimentare, poiché ciò che ha rilievo nella specie non è il rispetto del suddetto principio, ma di quelli della retribuzione sufficiente e della uguaglianza di trattamento.
In relazione alla questione sub b), osserva il giudice a quo che l'art. 55 della Legge fallimentare fissa la regola secondo cui la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi, agli effetti del concorso, salvo che per i crediti assistiti da ipoteca, pegno e privilegio. Tuttavia l'art. 54, disciplinando la misura entro cui la prelazione che assiste il credito si estende anche agli interessi, richiama gli artt. 2788 e 2855 c.c. Sicché, per quanto riguarda i crediti privilegiati - non essendovi altresì richiamo anche all'art. 2749 c.c., con estensione del privilegio agli interessi legali sino alla data della vendita - gli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento possono essere fatti valere, secondo l'interpretazione corrente, solo in via chirografaria.
Ora, prosegue l'ordinanza, la suindicata normativa, operante anche nel concordato preventivo in forza del richiamo contenuto nell'art.
169 della Legge fallimentare, è stata dichiarata incostituzionale, nell'ambito di detta procedura concorsuale, con la sent. n. 300/1986, nella parte in cui non estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro, e ad uguale soluzione dovrebbe pervenirsi, in tema di crediti di lavoro subordinato, in riferimento alla procedura fallimentare.
Anche in tale ipotesi, infatti, appaiono lesi gli artt. 3 e 36 della Costituzione, posti dalla sentenza n. 300/1986 a fondamento della decisione. Il primo, poiché i privilegi sono causa di prelazione alla pari del pegno e dell'ipoteca, sicché non si giustifica il trattamento preferenziale a favore degli interessi sui crediti garantiti da pegno e da ipoteca rispetto a quelli sui crediti assistiti da privilegio. Il secondo per la mancata garanzia della retribuzione proporzionata e sufficiente.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione concernente la legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge fallimentare, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, sia dichiarata manifestamente infondata.
E ciò alla stregua della sentenza n. 139/1981 della Corte, che ha già dichiarato infondata identica questione, traendo argomento dalla funzione di remora all'inadempimento propria dell'art. 429 c.p.c. e della successiva sentenza n. 300/1986, che si è data carico di sottolineare come il problema della rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo all'apertura del fallimento del datore di lavoro sia caratterizzato da un contesto diverso rispetto a quello della rivalutazione degli stessi crediti per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo. Sicché il princìpio della rivalutabilità affermato dalla seconda sentenza nell'ambito del concordato non è estensibile all'ambito del fallimento.
Osserva ancora l'Avvocatura dello Stato che l'esigenza del lavoratore di veder comunque soddisfatto il suo credito, anche nel caso di insolvenza del datore di lavoro, è tutelata dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, senza alcuna incidenza sulle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, della quale rispetta i princìpi regolatori ed in particolare quello della par condicio.
Quanto all'art. 59 L.F. (considerato nel combinato disposto con l'art. 429, terzo comma, c.p.c.), osserva il giudice a quo che tale norma prevede che "i crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione di denaro determinata con riferimento ad altri valori, concorrono secondo il loro valore alla data di dichiarazione del fallimento": tra tali crediti, per opinione oramai unanime, rientrano anche i crediti di lavoro, da qualificarsi come crediti di valore, sulla base del loro automatico adeguamento agli indici ISTAT (artt.
429, terzo comma, c.p.c., e 150 d.a.c.p.c.); perciò, ai sensi dell'art. 59 ora citato, ove si chieda l'ammissione allo stato passivo di un fallimento di un credito di lavoro, questo non è suscettibile di rivalutazione dal momento della dichiarazione di fallimento.
Su analoga normativa prevista dagli artt. 169 e 59 L.F. in combinato disposto, per la procedura di concordato preventivo, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 300/1986, dichiarandone la illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Occorre quindi verificare - prosegue l'ordinanza - se nella motivazione di detta sentenza è contenuta la ragione giustificatrice per cui la identica disciplina giuridica prevista nel caso di fallimento si salvi da una dichiarazione di incostituzionalità.
Nella sentenza della Corte ora citata si legge che "poiché le fattispecie in esame rientrano nel settore del concordato preventivo, non assume veste di precedente la sentenza n. 139/1981, da questa Corte resa in riferimento al combinato disposto degli artt. 429, terzo comma, c.p.c. e 59 L.F., perché l'esigenza della par condicio creditorum si realizza nella procedura fallimentare, in riferimento alla quale la sentenza fu pronunciata, con la revocatoria "non ordinaria" (o fallimentare che dir si voglia) che ha per oggetto atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie elencati nell'art. 67 L.F.; mezzo di tutela del quale non si ravvisa equipollente nella procedura di concordato preventivo".
Ad avviso del giudice a quo, tale ragionamento non sembra influire sulla ritenuta costituzionalità della mancata rivalutazione, in sede fallimentare, dei crediti di lavoro. La revocatoria fallimentare serve infatti a ristabilire una condizione paritaria tra crediti vantati, quando questa condizione venga lesa da atti del debitore poi fallito in frode agli altri creditori, come dimostra il sempre richiesto requisito della conoscenza dello stato di insolvenza in colui che riscuote, in epoca sospetta, il proprio credito. Ma il princìpio cui risponde la esigenza di rivalutare il credito di lavoro, in primo luogo prescinde dalla esigenza di reagire a comportamenti fraudolenti del debitore e dei creditori previamente soddisfatti, in secondo luogo è addirittura rivolto alla creazione di una posizione di impar condicio sulla base del dettato normativo dell'art. 36 della Costituzione. In sostanza, nulla ha a che vedere la pari posizione dei creditori in rapporto alla massa attiva fallimentare con la rivalutazione del credito di lavoro, perché anzi con essa si pone volutamente in contrasto, e tuttavia è estrinsecazione del dettato dell'art. 36 della Costituzione dove il diritto alla retribuzione viene individuato come diritto alla soddisfazione di beni primari.
Rileva ancora l'ordinanza che la sentenza n. 139/1981, richiamata dalla sentenza n. 300/1986, aveva individuato la ragione dell'esclusione della rivalutazione monetaria del credito di lavoro, in linea con l'ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite (13 ottobre 1980 n. 492), nella ratio dell'art. 429 c.p.c.
La ratio di detta norma, in relazione alla quale si invocava la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, veniva infatti ravvisata nella funzione di "remora che essa ingenera rispetto... al fatto stesso del non puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore", funzione non operante nell'ambito delle procedure concorsuali, in ragione della loro natura esecutiva.
Ad avviso del giudice a quo, è tuttavia contestabile che l'art.
429 c.p.c. persegua solo la sanzione del ritardo nell'adempimento, da parte del datore/debitore. Con tale norma, invero, il legislatore ha voluto fornire di particolarmente incisiva e differenziata tutela il diritto del lavoratore alla controprestazione per la propria attività, stante la funzione non solo patrimoniale e quasi alimentare da esso svolta, già chiaramente individuata dall'art. 36 della Costituzione in riferimento a beni della persona. Come rilevato da Cass. 3 marzo 1980 n. 1408 "il credito del lavoratore a titolo di retribuzione (comprendente anche la indennità di fine rapporto), ha finito con l'assumere, nella coscienza sociale e nella considerazione ponderata degli interessi generali, il carattere di un credito di valore, inteso come complesso di utilità concretizzabili sul piano economico (e non sul piano monetario) idonee a garantire la fruizione dei beni necessari alla vita".
Appare quindi non manifestamente infondato, secondo l'ordinanza, il dubbio sulla costituzionalità della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 59 L.F. e 429, terzo comma, c.p.c.: a) per contrasto con l'art. 36 della Costituzione; b) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione per il diverso trattamento dei crediti di lavoro vantati verso una procedura fallimentare, non più solo rispetto ai crediti di lavoro non sottoposti a procedure concorsuali, ma, stante la dichiarazione contenuta nella sentenza n. 300/1986, anche verso datori di lavoro sottoposti alla procedura di concordato preventivo.
Per quanto concerne la disciplina degli interessi, risultante dagli artt. 54 e 55 L.F., rileva il giudice a quo che l'art. 55 L.F. sancisce la sospensione della decorrenza degli interessi, dal momento della sentenza di fallimento, a meno che non si tratti di crediti garantiti da pegno, privilegio od ipoteca e salvo il disposto dell'art. 54 L.F.. L'ultimo comma dell'art. 54 cit., richiamando gli artt. 2788 e 2855 c.c., stabilisce che gli interessi su capitali garantiti da pegno od ipoteca si collocano anche essi in privilegio (per il periodo ed alle condizioni dai detti artt. individuati). Non viene fatta menzione dei crediti garantiti da privilegio, come, nel caso di specie, i crediti di lavoro, tanto che essi vengono riconosciuti produttivi di interessi, collocabili però solo in via chirografaria.
Anche tale situazione - prosegue l'ordinanza - è idonea a sollevare dubbi di costituzionalità rispetto al dettato dell'art. 3 della Costituzione, ove si consideri il diverso trattamento riservato ai crediti garantiti da pegno ed ipoteca, e, in conseguenza alla sentenza n. 300/1986, anche ai crediti di lavoro nella procedura di concordato preventivo cui è sottoposto il datore di lavoro, nonché rispetto all'art. 36 della Costituzione, stante la già individuata funzione dei crediti di lavoro.
Osserva l'interveniente che, ai sensi dell'art. 101 L.F., il giudice delegato può disporre l'ammissione al passivo del credito insinuato tardivamente quando lo riconosca fondato ed il curatore non si opponga; diversamente, deve istruire la causa per la decisione da parte del Tribunale. Nel caso di specie, con la stessa proposizione della questione di costituzionalità, il giudice delegato rende manifesto che la domanda del creditore risulta (almeno in parte) infondata, alla stregua delle norme vigenti; e rende, per ciò stesso, manifesta la insussistenza di una delle condizioni - sopra richiamate - al cui concorso l'art. 101 cit. subordina l'esercizio di poteri decisori da parte del giudice delegato (al quale, quando agisca nella veste di giudice istruttore, Corte cost. n. 141/1971, ha negato la legittimazione a sollevare incidente di costituzionalità).
In subordine, l'Avvocatura dello Stato deduce l'infondatezza della questione di letittimità costituzionale relativa all'art. 59 L.F., e concernente la non rivalutabilità dei crediti di lavoro dopo l'apertura del fallimento, svolgendo considerazioni eguali a quelle già riportate nel riferire sull'ordinanza n. 188/1988 del Tribunale di Frosinone.
Osserva il giudice a quo che l'art. 55, primo comma, L.F., nel riconoscere la decorrenza degli interessi, agli effetti del concorso, sui crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54 che richiama, per l'estensione della prelazione agli interessi, gli artt. 2788 e 2855 cod.civ., non anche l'art. 2749 cod. civ. che disciplina i crediti privilegiati. Ma il diverso trattamento, riservato dal combinato disposto degli artt.
55, primo comma, e 54, terzo comma, L.F. ai crediti garantiti da pegno ed ipoteca rispetto a quelli assistiti da privilegio non appare sorretto da alcun criterio di ragionevolezza, poiché l'art. 2741, secondo comma, cod. civ., considera causa legittima di prelazione i privilegi in non diversa guisa del pegno e delle ipoteche.
Rileva ancora il giudice a quo che, a seguito della sentenza n.
300/1986 della Corte costituzionale, con cui sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 55, primo comma, richiamato dall'art. 169, e 54, terzo comma, L.F. nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti su crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, si verifica una ingiustificata disparità di trattamento anche nell'ambito dei crediti assistiti da privilegio, ai sensi dell'art.
2751 bis, n. 1, cod.civ., a seconda che il datore di lavoro sia ammesso alla procedura di concordato preventivo o sia dichiarato fallito.
Conclude l'ordinanza con l'osservare che la collocazione in via chirografaria degli interessi su crediti di lavoro, maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento, sacrifica la posizione di creditori il cui credito capitale è collocato al primo posto dell'ordine dei privilegi (art. 2751 bis cod. civ.) e comporta una illegittima decurtazione della retribuzione, determinata dal lasso di tempo - notoriamente non breve - che intercorre tra la dichiarazione di fallimento ed il riparto finale con il quale, di regola, vengono distribuite le somme ai creditori chirografari, raramente soddisfatti per l'intero credito ammesso al passivo.
Stante la sostanziale identità delle questioni che ne sono oggetto, può essere disposta la riunione dei giudizi.
Con la sentenza n. 139 del 1981, questa Corte ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale in tutto analoga a quella ora proposta.
Ha infatti ritenuto non contrastante con gli artt. 3 e 36 della Costituzione la non rivalutabilità dei crediti da lavoro dipendente nella procedura fallimentare sia che tale non rivalutabilità si faccia discendere dal coordinato disposto dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.(che prevede la rivalutabilità nel caso di sentenza di condanna al pagamento dei crediti stessi) e dell'art. 59 della legge fallimentare (che fissa nella data della dichiarazione di fallimento il momento al quale si deve avere riguardo nella quantificazione dei crediti aventi per oggetto una prestazione pecuniaria determinata con riferimento ad altri valori o una prestazione non pecuniaria), sia che si propenda a ricavare la non rivalutabilità suddetta, in riferimento all'art. 429 c.p.c. ora richiamato, dagli artt. 42, 52, 92 e seguenti della legge fallimentare (che esprimono in vario modo l'esigenza di aver riguardo, per ogni valutazione attinente alla procedura fallimentare, alla data di dichiarazione di fallimento). Ha considerato in proposito che sue precedenti sentenze (nn. 13 e 43 del 1977), sebbene avessero ravvisato il presidio e la garanzia dell'art.
36 (oltre che di altri precetti) della Costituzione sullo sfondo dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., avevano individuato il ruolo di tale ultima norma nella "remora" da essa posta al mancato soddisfacimento dei crediti da lavoro da parte dell'imprenditore, "remora" che non avrebbe ragion d'essere là dove il soddisfacimento non è più consentito dopo la dichiarazione di fallimento se non attraverso l'espletamento della procedura fallimentare.
Ma con la successiva sentenza n. 300 del 1986, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59 della legge fallimentare e 429, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti da lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo.
E ciò in quanto ha ritenuto che, in tale ultimo procedimento, alla rivalutabilità non si opponga la regola della par condicio creditorum, considerando così tale regola per un verso essenziale al procedimento fallimentare e per altro verso idonea ad impedire la rivalutazione dei crediti da lavoro nel procedimento medesimo.
Argomentando variamente in ordine alle statuizioni adottate ed alle motivazioni svolte da questa Corte con le sentenze dianzi richiamate, i giudici a quibus negano in particolare che la par condicio creditorum sia valido ostacolo alla rivalutabilità dei crediti da lavoro nel fallimento, una volta che questa è giustificata dall'attuazione dell'art. 36 della Costituzione (precetto per sé stesso implicante discriminazione favorevole dei lavoratori) e non costituisce una mera "remora" all'inadempimento da parte del datore di lavoro.
Ma anche a ravvisarne il fondamento nel princìpio costituzionale di eguaglianza - in quanto mira a garantire ad ogni creditore la possibilità di soddisfacimento del credito in proporzione al suo ammontare - non per questo essa può vantare una assoluta inderogabilità. Il princìpio costituzionale di eguaglianza, infatti, tollera disparità di trattamento se queste siano giustificate da ragioni apprezzabili, e tanto più se lo siano dall'attuazione di un valore costituzionale. E quest'ultima ipotesi deve ritenersi qui ricorrente, non essendovi dubbio che la rivalutazione dei crediti da lavoro dipendente costituisca forma di attuazione dell'art. 36 della Costituzione.
Non può dunque in nessun caso ritenersi assolutamente preclusa, in nome della par condicio creditorum, la rivalutazione dei crediti da lavoro nel procedimento fallimentare, tenuto conto fra l'altro che essa opera non tanto come "remora" posta all'inadempimento da parte dell'imprenditore, quanto come strumento destinato ad assicurare l'effettività della garanzia apprestata dall'art. 36 della Costituzione tramite l'adeguamento del loro ammontare secondo dati criteri.
D'altra parte l'assoluta preclusione della rivalutazione dei detti crediti nel fallimento determinerebbe realmente ingiustificata disparità di trattamento dei portatori degli stessi rispetto ai portatori di crediti da lavoro fatti valere in altri procedimenti.
Oltre tale limite, infatti, la rivalutazione sacrificherebbe ingiustificatamente l'interesse degli altri creditori nel fallimento (par condicio), mentre urterebbe contro esigenze proprie del procedimento in discorso, vale a dire tanto contro quella, rilevante per tutti i creditori (ivi compresi gli stessi portatori di crediti da lavoro), che la realizzazione dei crediti avvenga con la maggiore speditezza possibile, quanto contro quella che l'esecuzione qui si svolga, come ogni forma di esecuzione di crediti, secondo l'accertamento e/o la liquidazione che ne sono la base, accertamento e liquidazione contenuti appunto nello stato passivo.
La rivalutabilità entro il limite suindicato, invece, oltre a non determinare ingiustificato sacrificio degli altri creditori nel fallimento, risponde alle dette esigenze. Inoltre essa non importa intollerabile discriminazione fra i crediti da lavoro fatti valere nel fallimento e quelli fatti valere in altra sede (particolarmente, in assenza di fallimento o nel caso che il debitore sia ritornato in bonis, nella sequenza: cognizione-esecuzione individuale).
Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro nel fallimento entro il limite ora indicato.
Premesso che gli obbiettivi di garanzia costituzionale per il lavoratore subordinato dianzi richiamati vengono in considerazione non soltanto per le somme oggetto dei crediti da lavoro (la cui disponibilità è direttamente connessa agli obbiettivi in parola), ma anche per gli interessi sulle somme stesse (destinati al ristoro della mancanza della detta disponibilità), non sembra dubbio che sia ingiustificatamente lesiva dell'art. 36 della Costituzione la disparità di trattamento determinata dalla denunciata omessa previsione della prelazione (cfr., in tal senso, la sentenza n. 300 del 1986 resa da questa Corte in riferimento all'ipotesi del concordato preventivo).
È dunque necessario dichiarare illegittima tale omissione, così che rimanga adeguatamente integrata, anche in relazione al fallimento, la tutela, sotto tale aspetto, dei crediti da lavoro subordinato.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi:
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: CONSO Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI