Pronuncia 349/1989 — Rel. Aldo Corasaniti
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1988 della Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Ricovero Giovannelli e Trettel Francesco ed altri, iscritta al n.
774 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Nel procedimento civile promosso dall'istituto Ricovero Giovanelli, per ottenere il rimborso delle spese di spedalità, anticipate in favore di Deflorian Giulio, nei confronti di Trettel Francesco, beneficiario di donazione di tutti i beni dell'assistito, la Corte d'appello di Trento, con ordinanza emessa il 10 maggio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali) nella parte in cui non prevede tra gli obbligati alla rivalsa delle rette di assistenza, spedalità e ricovero il donatario, e non lo pone con precedenza sugli altri obbligati, eccettuata l'ipotesi della donazione remuneratoria.
Afferma infatti il giudice a quo - dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 112 del 1975, che ha riconosciuto la legittimità della rivalsa, ex art. 1 della legge citata, nei confronti dei congiunti dell'assistito indigente, in quanto tenuti agli alimenti - che è irragionevole la mancata previsione, con precedenza su ogni altro obbligato, del donatario, che è chiamato, ai sensi dell'art. 437 c.c., a prestare gli alimenti al donante come primo obbligato; tanto più che la norma censurata impone una prestazione patrimoniale ai congiunti dell'assistito indigente, che di nulla beneficiano, laddove il donatario ha realizzato un arricchimento.
La questione è ritenuta rilevante perché il Trettel non è compreso tra i soggetti elencati nell'attuale formulazione della norma impugnata, mentre è beneficiario di donazione di tutti i beni dell'assistito Deflorian.
Secondo l'ordinanza di rimessione la norma, con l'indicare quali obbligati alla rivalsa i congiunti dei ricoverati tenuti agli alimenti nell'ordine stabilito dall'art. 142 del codice civile (del 1865), non farebbe gravare l'obbligo della rivalsa sul donatario malgrado che questi, a norma dell'art. 433 del codice civile ora vigente, sia tenuto agli alimenti con precedenza rispetto ai congiunti del ricoverato, con manifesta discriminazione sfavorevole di tali obbligati rispetto al donatario.
Ma si tratta evidentemente di un rinvio non già alla disciplina codicistica degli alimenti allora in vigore considerata nel suo specifico contenuto, bensì alla disciplina codicistica degli alimenti vigente al tempo di avveramento della fattispecie, e ciò in considerazione del carattere sostitutivo che l'onere delle spese di spedalità e manicomiali a carico delle amministrazioni pubbliche presenta rispetto all'adempimento dell'obbligo alimentare da parte dei soggetti sui quali esso grava nei confronti del ricoverato.
Segue che, una volta modificata la disciplina dell'obbligo alimentare ad opera del combinato disposto degli artt. 433, 437 e 438, ultimo comma, del nuovo codice, che include fra gli obbligati, e con precedenza rispetto agli altri, il donatario - a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di matrimonio, o remuneratoria
Questa, così interpretata, si sottrae dunque alla censura prospettata con l'ordinanza di rimessione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI