Pronuncia 357/1989 — Rel. Mauro Ferri
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1988 dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Franchi Antonio e la S.r.l. Autoservizi Rastelli Martino & C. ed altro, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Dopo aver premesso, sotto il profilo della rilevanza, che il tema centrale della controversia dedotta in giudizio è rappresentato dall'applicabilità o meno, ai contributi regionali, del regime posto dall'art. 25 della citata legge n. 1822 del 1939, che fa divieto di sequestrare i sussidi pubblici a favore dei concessionari dei pubblici servizi, il giudice remittente osserva che l'art. 4, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981 n. 151 dispone l'applicabilità dell'art. 25 citato ai servizi di trasporto trasferiti alle regioni, qualificando però il contenuto della norma come relativo ad "agevolazioni fiscali", alle quali sembrerebbe invece riferito il successivo art. 26.
Stante la discordanza, il giudice a quo ritiene di dover privilegiare l'enunciazione del contenuto rispetto all'indicazione numerica, escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 25 e ritenendo i contributi in questione pignorabili.
Da qui il dubbio di costituzionalità, posto che risulterebbe così modificato il regime delle sovvenzioni, comprese nel patrimonio indisponibile delle regioni, le quali avrebbero il potere di modificare il contenuto dei diritti soggettivi dei privati creditori, con possibilità di creare disparità di trattamento fra situazioni giuridiche eguali in relazione alla diversa collocazione regionale.
I dubbi di illegittimità costituzionale prospettati dal giudice remittente presuppongono necessariamente che alla norma non possa attribuirsi altro significato che quello fatto proprio dall'ordinanza di rimessione; vale a dire che, in presenza di una discordanza fra l'indicazione numerica della norma della quale si è inteso conservare l'efficacia (art. 25 della legge n. 1822 del 1939) e l'enunciazione del contenuto, debba senz'altro darsi prevalenza a quest'ultima nella ricostruzione della voluntas legis.
È opinione di questa Corte che, sul punto, si debba pervenire ad una diversa soluzione interpretativa.
L'art. 4, ultimo comma, della legge n. 151 del 1981 dispone l'inapplicabilità ai servizi di trasporto previsti dall'art. 1 della stessa legge (quelli trasferiti alle Regioni) delle norme di cui ai capi I, II, V, VI e VII della legge n. 1822 del 1939, "ad eccezione delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 4, come modificato dalla legge 5 dicembre 1941 n. 1490, delle disposizioni contenute nell'art. 25 del capo VI, nonché di quelle contenute nella lettera c) dell'art. 34 della stessa legge 28 settembre 1939 n. 1822, concernenti rispettivamente l'obbligo del trasporto degli effetti postali, agevolazioni fiscali ed il rifiuto di trasporto dei predetti effetti postali".
Ora, è ben vero che l'art. 25, qui in esame, non si riferisce affatto ad agevolazioni fiscali, in quanto prevede invece il divieto di sequestro dei sussidi attribuiti al concessionario del servizio pubblico; ma nemmeno può concludersi, come ritiene il giudice remittente, che il legislatore abbia inteso in realtà richiamare la norma di cui al successivo art. 26, poiché in detto articolo, così come peraltro in tutto il capo VI, non sono previste "agevolazioni fiscali" in senso proprio, bensì l'importo ed i criteri di calcolo della "tassa di sorveglianza".
Occorre invece osservare che la mancanza di correlazione rilevata dal giudice remittente tra l'indicazione numerica della disposizione mantenuta in vigore e l'enunciazione sommaria del suo contenuto si riscontra in realtà tra tutte le definizioni enunciate nella norma in esame ed il contenuto effettivo delle disposizioni richiamate: così infatti il terzo comma dell'art. 4 non ha ad oggetto l'obbligo del trasporto degli effetti postali, bensì l'imposta di registro sugli atti relativi ai detti trasporti (sebbene non possa dubitarsi dell'esattezza dell'indicazione numerica, confortata dal richiamo alla modifica operata dalla legge n. 1490 del 1941 che ha appunto sostituito il solo art. 4); anche l'art. 34 lettera c), poi, non concerne il rifiuto di trasporto degli effetti postali, ma più precisamente una comminatoria di decadenza in tale ipotesi.
Di fronte a tali discordanze del testo normativo, considerando anche che le definizioni legislative meramente descrittive - non contenenti cioè una regula iuris - non sono vincolanti per l'interprete, questi non può che utilizzare, quale canone interpretativo, il dato certo dell'indicazione numerica della norma.
L'esattezza dell'indicazione appare poi confortata dal rilievo che l'art. 25 della legge n. 1822 del 1939, e quindi l'art. 4 della legge n. 151 del 1981 che intende mantenerne l'efficacia, risultano pienamente aderenti al principio generale espresso dall'art. 826 del codice civile, secondo il quale il vincolo di destinazione dei beni ad un pubblico servizio ne importa l'indisponibilità.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI