Pronuncia 570/1989 — Rel. Francesco Greco
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Pagani Luigi e Caruso Palmina ed altro, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Secondo il giudice a quo si prospetterebbe, infatti, nella specie, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, attesa che l'omesso adeguamento dell'indicata somma al fenomeno inflattivo, con la conseguenziale applicabilità delle suddette procedure anche a coloro che abbiano i connotati sostanziali del piccolo imprenditore, potrebbe rendere arbitraria ed ingiustificata una unicità di disciplina rispetto a realtà obiettivamente diverse.
Inoltre, la privazione di significato del limite dimensionale tra piccolo imprenditore ed impresa organizzata farebbe sfumare anche la distinzione tra insolvente commerciale ed insolvente civile: "per cui al di sopra ed al di sotto della soglia delle lire 900.000 (novecentomila) di capitale investito, che non individua più il limite inferiore di una dimensione organizzativa imprenditoriale, è individuabile tutta una fascia di situazioni che, per condizioni soggettive e dimensionali, sono qualificabili come insolvenze civili, e che, pur tuttavia, nella vigenza dell'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, sono soggette a trattamento normativo differenziato, essendo assoggettabili, o no, a fallimento a seconda che il capitale investito superi, o no, il limite indicato".
E ciò si risolverebbe in un ulteriore profilo di violazione del precetto dell'uguaglianza.
Conseguentemente, due realtà diverse, secondo la previsione degli artt. 2083 e 2221 del codice civile, sono disciplinate in modo identico, venendo così meno quella distinzione soggettiva, organizzativa e dimensionale nella quale era stata ravvisata la legittimità del diverso trattamento mentre sono soggette a fallimento anche quelle attività che, per condizioni soggettive e dimensionali, sono qualificabili insolvenze civili.
2.1. - La questione è fondata.
L'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare statuisce che sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale che, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono stati riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. E aggiunge che, quando è mancato l'accertamento ai fini della suddetta imposta, sono considerati piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire 30.000 (trentamila) elevato, poi, a lire 900.000 dalla legge n. 1375 del 1952.
D'altro canto, l'art. 2083 del codice civile stabilisce che sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
2.2. - Per effetto della riforma fiscale di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 397, la prima parte del suddetto articolo ha cessato di avere vigore in quanto l'imposta di ricchezza mobile non è stata più prevista dall'ordinamento tributario. Ma il prevalente indirizzo giurisprudenziale, seguito anche dalla Corte remittente, ritiene che sia rimasto in vigore, e quindi sia ancora applicabile, la seconda parte del detto articolo secondo cui, quando manca l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, è criterio di qualificazione del piccolo imprenditore, non soggetto a fallimento, l'investimento nell'azienda di un capitale non superiore a lire 900.000. Detto criterio è integrativo di quello portato dall'art. 2083 del codice civile. Il legislatore dell'epoca (relazione ministeriale alla legge sul fallimento), infatti, ha avvertito che la nozione di piccolo imprenditore è data dall'art.
2083 del codice civile ma che si era ritenuto opportuno porre una norma integrativa idonea a facilitare l'opera del giudice nei singoli casi.
2.3. - Ora, è accaduto che, per effetto della svalutazione monetaria verificatasi, i valori monetari si sono gravemente alterati; il limite delle 900.000 mila lire non è stato adeguato ai suddetti, mentre la nozione di artigiano si è man mano modificata (da ultimo la legge 8 agosto 1985, n. 443) così come quella di coltivatore diretto. E lo stesso legislatore, in varie leggi, prevedendo incentivi per risolvere la crisi economica ed agevolare l'occupazione specie giovanile, ha considerato piccole industrie quelle che investono capitali di gran lunga superiori a lire 900.000.
Comunque, essa non realizza più le finalità che l'hanno determinata e la sua applicazione sul piano pratico produce disparità di trattamenti ed appare affetta da illogicità e irrazionalità.
Le categorie di piccolo, medio e grande imprenditore, ed insolvente civile, nell'ordinamento economico e giuridico hanno posizioni nettamente differenziate. A fondare la distinzione, specie ai fini dell'assoggettabilità o meno alla procedura fallimentare, occorre un criterio assolutamente idoneo e sicuro. I limiti devono essere stabiliti in relazione all'attività svolta, all'organizzazione dei mezzi impiegati, alla entità dell'impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale. La insussistenza di validi presupposti per la diversificazione delle situazioni soggettive che si volevano diversamente e distintamente disciplinate, crea anche disparità di trattamento, tanto più che, altre norme (artt. 2083 e 2221 del codice civile) pongono più validi criteri di distinzione.
L'esiguo patrimonio attivo del fallito può rimanere assorbito interamente dalle spese della complessa procedura e a volte risulta persino insufficiente a coprire le spese anticipate dall'erario. Il fallimento finisce con l'essere un rimedio processuale impeditivo della tutela dei creditori e un mezzo di difesa insufficiente.
È evidente, pertanto, la illegittimità costituzionale della disposizione censurata e va, quindi, emessa la relativa declaratoria.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI