Pronuncia 584/1989 — Rel. Giovanni Conso
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal Tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di Schiavone Gaetano, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Osserva il giudice a quo che la novazione normativa intervenuta nel 1988 non ha tenuto conto del fatto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 1986, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art.
263, secondo comma, ante riforma, nella parte in cui non riconosce(va) all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.
Donde la necessità di un ulteriore intervento della Corte per adeguare il nuovo testo dell'art. 263, secondo comma, alla statuizione costituzionale ora ricordata.
Nel giudizio non si è costituita la parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
532, e l'altro all'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, ricordando come entrambi siano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da questa Corte con la sentenza n. 110 del 1986, nella parte in cui non riconoscevano all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.
Nel modificare ancora una volta l'art. 263 del codice di procedura penale del 1930, dedicato all'"impugnabilità delle ordinanze del giudice" in materia di misure cautelari personali, e, più precisamente, il suo secondo comma, dedicato all'individuazione delle ordinanze appellabili e dei soggetti legittimati ad appellarle, l'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, pur ampliando il novero dei provvedimenti impugnabili, ha reiterato la tradizionale limitazionale dell'appellabilità soggettiva al procuratore della Repubblica e al procuratore generale. Si è fatta così rivivere la norma che la sentenza n.110 del 1986 aveva ritenuto non conforme agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto causa di ingiustificata disparità di trattamento fra imputato e pubblico ministero.
Nulla giustificherebbe una conclusione diversa, tanto meno dopo che quell'indirizzo è stato ulteriormente ribadito nei riguardi di altre fattispecie di provvedimenti appellabili dal solo pubblico ministero (v. sentenza n. 200 del 1986 e, con riferimento all'art.
136 della Costituzione, sentenza n. 922 del 1988) e dopo che il nuovo codice di procedura penale, approvato con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, ha dettato una disposizione, in forza della quale "il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali" (art. 310, primo comma).
In tale contesto resta vieppiù insuperabile l'argomentazione posta a base della sentenza n. 110 del 1986: una volta chiarito che il provvedimento contro cui la difesa ha interesse ad appellare (ordinanza che nega la revoca del mandato di cattura) non è, ovviamente, il medesimo provvedimento appellabile dal pubblico ministero (ordinanza che dispone la revoca del mandato di cattura), data l'assenza di qualsiasi interesse dell'imputato a dolersi di un'ordinanza come quest'ultima, "la parità di trattamento con il pubblico ministero non può essere raggiunta se non dichiarando costituzionalmente illegittima proprio la mancata previsione per l'imputato del diritto di appellare il provvedimento che si presenta come il puntuale rovescio di quell'ordinanza di revoca nei cui confronti unicamente il pubblico ministero può avere ragione di dolersi". Soltanto così "si perviene a realizzare quel 'necessario equilibrio del contraddittorio' (sentenza n. 224 del 1983)", che risulta "turbato, sotto l'aspetto qui in discussione, da una disparità di trattamento non fondata su 'motivi razionalmente giustificabili con il pubblico interesse' (sentenza n. 2 del 1974)".
Pertanto, anche il secondo comma dell'art. 263 del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, va dichiarato illegittimo nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 (testo sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, recante "Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale"), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI