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Pronuncia 105/1990 — Rel. Ettore Gallo

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice penale e degli artt. 29, 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Pomo Federico, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 6 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: 1) degli artt. 234 ultimo comma e 235 ultimo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono che la pena accessoria della rimozione dal grado consegue automaticamente a condanne per determinati reati previsti dal Codice penale militare di pace (nei casi di specie per appropriazione indebita aggravata e truffa); 2) dell'art. 29 del codice penale militare di pace, nell'ipotesi che fosse accolta la questione sub 1;

3)dell'art. 166 del codice penale, nella parte in cui esclude l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 60 del 1990, ha già dichiarato manifestamente inammissibile questione identica a quella sub 1 (in essa assorbita la questione sub 2) e inammissibile la questione relativa all'art. 166 del codice penale;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma, del codice penale militare di pace, e dell'art. 166 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza 6 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

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