Pronuncia 128/1990 — Rel. Luigi Mengoni
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1936 del codice civile in relazione agli artt. 1951 stesso codice e 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1989 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Comei - Compagnia Mercantile Internazionale e la Soc.
Coop. a.r.l. Cattolica di assicurazioni, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Ad avviso del giudice remittente, le norme denunciate interpretate nel senso che "l'unicità dell'obbligazione garantita consente al fideiussore che l'abbia adempiuta, di rivolgersi indifferentemente a uno qualunque dei coobbligati solidali, indipendentemente dalla conoscenza che egli abbia della prestata fideiussione e anche se essa sia stata prestata in forza di un contratto stipulato con uno solo dei coobbligati nell'interesse di lui e verso corrispettivo" - determinano "una ingiustificata disparità di trattamento tra obbligato singolare e obbligato solidale, nonché tra obbligati solidali: e ciò perché, mentre nel caso di unico obbligato principale, questi non può subire pregiudizi della fideiussione anche se la ignora", dovendo in ogni caso, il fideiussore avvertirlo prima di pagare, in modo che egli possa tutelarsi (art. 1952 cod.civ.), invece nel caso di coobbligati solidali, come quello di specie, quando il contratto di fideiussione sia stato stipulato da uno solo di essi "il condebitore estraneo al contratto, ignaro della prestata fideiussione, non ha diritto di essere avvertito dal fideiussore prima di pagare, in quanto egli nel contratto non è considerato debitore principale". Il condebitore ignaro si trova così esposto "all'ingiusta conseguenza di dover subire l'efficacia di un contratto stipulato da altri in suo danno", e quindi al rischio di dover pagare due volte (come accadrebbe nella specie) il medesimo debito".
L'inammissibilità è dedotta sul riflesso che il giudice a quo non avrebbe precisato alcune circostanze di fatto inerenti al giudizio di rilevanza della questione.
Nel merito l'Avvocatura nega la pretesa disparità di trattamento rilevando che "sia nel caso di debitore principale singolo (art. 1950 cod.civ.), sia nel caso di più debitori principali obbligati tra di loro in solido (art. 1951), la legge assicura al fideiussore il diritto di regresso, anche ove il debitore principale o i debitori principali non siano consapevoli della prestata fideiussione".
Si fa osservare inoltre che il proprietario- importatore, il quale si avvale di uno spedizioniere per il compimento delle operazioni doganali, deve sapere che tali operazioni sono compiute normalmente con facoltà di pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali, la cui concessione è subordinata alla prestazione di una congrua cauzione, di solito adempiuta sotto forma di cauzione fideiussoria. È quindi difficile immaginare che egli possa non essere a conoscenza della fideiussione stipulata dallo spedizioniere.
Infine l'Avvocatura rileva che il versamento a mani dello spedizioniere, da parte del proprietario-importatore, della somma occorrente per pagare i diritti doganali non equivale a pagamento del debito verso la dogana, sicché non si può dire che l'azione del fideiussore, in via di regresso o di surroga, costringe il proprietario a pagare due volte il medesimo debito.
Altri due rilievi non sono pertinenti. Dall'ordinanza risulta che l'importatore ha adempiuto tempestivamente l'obbligazione di anticipare allo spedizioniere le somme necessarie per il pagamento dei diritti doganali, ma la stessa Avvocatura osserva più avanti che tale circostanza, in quanto non comporta per se sola liberazione dell'importatore dal debito verso la dogana, è irrilevante nei rapporti tra importatore e fideiussore, ai quali inerisce la sollevata questione di costituzionalità. Risulta altresì che l'intervento solutorio della società assicuratrice è stato originato dal fatto che lo spedizioniere non ha provveduto a versare alla dogana le somme anticipate dall'importatore per il pagamento dei diritti doganali.
Occorre premettere: a) ai sensi degli artt. 38 e 56, secondo comma, della legge doganale obbligato al pagamento dell'imposta doganale è in ogni caso il proprietario delle merci importate; b) lo spedizioniere, presentatore della merce in dogana in regime di pagamento periodico e/o differito dei diritti liquidati (annotati in un "conto di debito" a lui intestato), assume responsabilità solidale, e tale responsabilità è stata nella specie esplicitamente riconosciuta dallo spedizioniere Tekna nelle dichiarazioni di importazione presentate in data 29 settembre 1986 e 7 ottobre 1986 per conto dell'importatrice Comei (c.d. bolle doganali, richiamate nell'ordinanza di rimessione); c) nella polizza fideiussoria per il cauzionamento dei diritti doganali, stipulata in data 7 marzo 1986 dallo spedizioniere con la società assicuratrice, la garanzia è riferita sia al "pagamento dei diritti doganali, delle spese e delle ammende che fossero dovute dalla Ditta Tekna Spedizioni s.p.a.", sia al "pagamento dei diritti doganali dovuti dai proprietari delle merci sdoganate dalla Ditta stipulante".
Ne consegue, secondo la giurisprudenza consolidata dalla Cassazione, l'applicabilità dell'art. 1951 cod.civ., a mente del quale, nel caso di coobbligati solidali, "il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato". Non importa che uno dei coobbligati (il proprietario delle merci) non fosse consapevole della fideiussione stipulata dall'altro, la fideiussione essendo efficace anche se il debitore garantito non ne ha conoscenza (artt. 1936 e 1950, primo comma, cod.civ.). Nemmeno importa che nella polizza fideiussoria - stipulata dallo spedizioniere per essere ammesso a compiere le operazioni doganali con pagamento periodico e/o differito dei relativi diritti - non siano indicati i nomi degli importatori futuri committenti, ben potendo la fideiussione essere prestata anche per un'obbligazione futura (art. 1938 cod. civ.), in ordine alla quale la persona del debitore non sia determinata, ma determinabile.
Ciò posto, il Tribunale di Milano ritiene che nel caso in esame le norme denunciate del codice civile producano una ingiustificata disparità di trattamento tra debitore principale singolo e condebitore solidale, e inversamente, tra coobbligati solidali, una altrettanto ingiustificata uniformità di trattamento di situazioni "ontologicamente e giuridicamente molto diverse", pur suscettibili, ai sensi dell'art. 1293 cod. civ., di diversa regolamentazione.
Non si comprende come la supposta esclusione dell'obbligo di avviso (art. 1952, secondo comma, cod. civ.) nei confronti del proprietario possa essere imputata all'art. 1936 cod. civ. Che la fideiussione sia efficace anche se uno dei condebitori garantiti non ne è a conoscenza, non significa che verso questo coobbligato il fideiussore non abbia il dovere di dare avviso prima del pagamento.
Del resto, è prassi generalizzata e notoria degli spedizionieri professionali l'effettuazione delle operazioni di sdoganamento in regime di pagamento periodico e/o differito dei diritti liquidati, ed è altrettanto noto che a tale beneficio non si può essere ammessi se non previa prestazione di una congrua cauzione, generalmente sostituita da una polizza fideiussoria. Perciò non è facilmente credibile che l'importatore, quando dà mandato a uno spedizioniere per lo sdoganamento delle merci, sia all'oscuro della prestata fideiussione.
Nemmeno l'art. 1951 cod.civ. può essere censurato. O si ritiene, come si legge nell'ordinanza di rimessione, che "nei contratti di fideiussione doganale è considerato debitore principale (soltanto) il soggetto che stipula il contratto e paga il premio", ossia lo spedizioniere, e allora l'art. 1951 non è applicabile, mancando il presupposto che il fideiussore abbia garantito per tutti i debitori obbligati in solido; oppure si ritiene che la fideiussione riguardi entrambi, spedizioniere e proprietario, come debitori principali, e allora l'obbligo di avviso di cui all'art. 1952, secondo comma, vale nei confronti di tutti e due.
Contrariamente all'opinione del giudice a quo, è esatta la seconda alternativa. La condizione generale di polizza (a stampa), secondo cui la ditta che stipula il contratto di fideiussione e paga il premio è considerata "obbligata principale verso l'amministrazione doganale", è modificata e integrata dalla clausola (dattiloscritta) aggiunta in conformità delle condizioni richieste dall'Amministrazione doganale, a tenore della quale la garanzia viene riferita anche al pagamento dei diritti doganali dovuti dai proprietari delle merci. In virtù di tale clausola non solo lo spedizioniere stipulante, ma anche il proprietario delle merci estraneo al contratto è considerato nella polizza obbligato principale.
Né si può pensare che verso quest'ultimo l'obbligo di avviso sia impedito dal fatto che egli non è individuato nella polizza. Il nome del proprietario viene necessariamente a conoscenza del fideiussore nel momento in cui l'amministrazione doganale gli chiede il pagamento, atteso che per determinare la somma dovuta occorre fare riferimento alle bolle di presentazione della merce intestate all'importatore, delle quali l'"esemplare per l'importatore" è rilasciato allo spedizioniere in qualità di suo rappresentante.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1936 del codice civile in relazione agli artt. 1951 dello stesso codice, 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI