Pronuncia 142/1990 — Rel. Aldo Corasaniti
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dal Pretore di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Panariello Santo e Castellano Alfonso, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione per rilascio di un immobile locato per uso abitativo, esecuzione promossa da Alfonso Castellano sulla base di sentenza che aveva accertato la legittimità del recesso per necessità, il Pretore di Torre Annunziata, con ordinanza emessa il 10 aprile 1989, su eccezione del conduttore-opponente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;
Considerato che il decreto-legge n. 551 del 1988, da un lato sospende l'esecuzione dei provvedimenti (sentenze, convalide di licenza o di sfratto, ordinanze di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c.), indicati dall'art. 1, primo comma, che abbiano accertato la cessazione del contratto alla scadenza (salvi i casi di cui all'art.
indiretto da lui riportato per effetto della priorità male acquisita dal locatore nei confronti degli altri locatori, il risarcimento del danno e il rimborso delle spese (quarto comma dell'art. 3 decreto-legge n. 551 del 1988); che, comunque, il conduttore, il quale intenda far valere - come nel caso - la non persistenza della necessità addotta dal locatore nei suoi confronti nel giudizio di cognizione, anche se non può farne motivo di opposizione all'esecuzione, non è privo neanche esso di tutela, giacché, se il locatore non utilizzi l'immobile recuperato entro un termine, fruisce del più incisivo rimedio apprestato dall'art. 60 della legge n. 392 del 1978, vale a dire, oltre al rimborso delle spese, il ripristinamento della locazione in alternativa al mero risarcimento del danno; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI