Pronuncia 184/1990 — Rel. Luigi Mengoni
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia"), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1989 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Rungger Mathilde ed altra e l'Amministrazione delle Finanze, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Il giudice remittente osserva che sulla questione, già accolta dalla Corte costituzionale in relazione all'art. 565 nel testo anteriore alla riforma del 1975, non risulta essere intervenuto un riesame in relazione alla nuova norma, la quale ribadisce una "differenza di trattameto tra fratelli e sorelle legittimi e fratelli e sorelle naturali non correlata a criteri razionali che la giustifichino, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione".
Vanno richiamate due notazioni, tra loro complementari, contenute nelle sentenze precedentemente pronunziate in argomento da questa Corte, le quali discernono due aspetti del significato normativo dell'art. 30, terzo comma, della Costituzione.
Il primo significato si esprime in una regola di equiparazione dello status di figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) allo status di figlio legittimo nei limiti di compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima costituita dal matrimonio del genitore con persona diversa dall'altro. In questo senso "l'art. 30 si riferisce ai rapporti tra genitori e figli, e non a quelli dei figli tra loro" (sent. n. 76 del 1977): il suo ambito normativo è commisurato alla regola dell'art. 258, primo comma, cod. civ., che delimita l'efficacia del riconoscimento.
Nel secondo significato, concernente i rapporti della prole naturale con i parenti del genitore (ossia con la famiglia di origine del genitore e con altri suoi figli, legittimi o naturali riconosciuti), l'art. 30, terzo comma, non impartisce un comando immediato di parificazione giuridica alla prole legittima anche in questi rapporti, ma si pone come "norma ispiratrice di un orientamento legislativo a favore dei figli naturali" (sent. n. 55 del 1979), la quale esclude che al limite di efficacia del riconoscimento indicato dall'art. 258 cod. civ. possa attribuirsi valore assoluto. In conformità di tale norma il testo novellato dell'articolo aggiunge una riserva che fa "salvi i casi previsti dalla legge".
Alla stregua di questo criterio non vi sono ragioni idonee a giustificare la conservazione della regola del codice civile che esclude il diritto di successione tra fratelli e sorelle naturali pur quando, mancando altri successibili per titolo di coniugio o di parentela, il favore per i figli naturali non entra in conflitto col principio della successione familiare, né con l'interesse dello Stato. L'istituto dell'art. 586 cod. civ. non tutela un interesse patrimoniale dello Stato di natura privata, che possa essere messo a confronto con l'interesse dei fratelli naturali superstiti, bensì l'interesse pubblico alla conservazione dei beni del defunto e alla continuità dei rapporti giuridici che a lui facevano capo, quando manchino soggetti legittimati a raccogliere l'eredità.
Non si può obiettare che l'apertura dell'ordine successorio ai fratelli naturali eccederebbe l'ambito soggettivo della tutela dell'art. 30 Cost. perché avvantaggerebbe anche i figli legittimi del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale: in mancanza dei successibili indicati negli artt. 578 e 579 cod. civ., essi potrebbero pretendere l'eredità lasciata dal figlio naturale. Tale possibilità è inclusa per ragione di necessaria reciprocità nella prospettata ultrattività del riconoscimento, la quale investe gli altri figli dello stesso genitore indipendentemente dalla natura del rispettivo status di filiazione, tutti essendo, naturali o legittimi, fratelli naturali nei confronti del figlio naturale considerato.
Nemmeno la norma censurata può trovare una giustificazione tecnico-giuridica nella mancanza di un rapporto civile di parentela tra fratelli e sorelle naturali, così denominati per modo di dire breviloquo, estraneo al linguaggio legislativo (cfr. art. 87, terzo comma, cod. civ., in relazione al primo comma, n. 2). Il riconoscimento di un rapporto giuridico di parentela è indubbiamente una scelta spettante alla discrezionalità insindacabile del legislatore; ma è altrettanto fuori dubbio, da un lato, che la rilevanza del riconoscimento nei rapporti con i parenti del genitore non è necessariamente legata al modello dell'efficacia nel rapporto tra genitore e figlio, dall'altro, che il criterio tradizionale per cui i titoli di successione mortis causa sono individuati nella sfera dei rapporti familiari del defunto non è assoluto. Il sistema delle successioni a causa di morte ha conosciuto e conosce diritti successori direttamente collegati al fatto naturale della consanguineità, in deroga alla regola della successione familiare.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI