Pronuncia 237/1990 — Rel. Enzo Cheli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 12 gennaio 1982, n. 1 (Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali); dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 15 gennaio 1985, n. 7 (Proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, recante: "Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali"); dell'art. unico, commi terzo e ultimo, della legge della Regione Veneto 5 marzo 1987, n. 11 (Integrazione alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio") e dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 30 marzo 1988, n. 17 (Interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri, artigianali, industriali e commerciali ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1989 dal Pretore di Padova, Sezione distaccata di Cittadella nel procedimento penale a carico di Gregori Giacinto ed altri, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Cheli;
Ritenuto che il Pretore di Padova, Sezione distaccata di Cittadella, con ordinanza dell'11 marzo 1989 (R.O. n. 27/90), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 117 Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 12 gennaio 1982, n.1, (Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali), successivamente prorogata dall'art. 1 della legge della Regione Veneto 15 gennaio 1985, n. 7, dall'articolo unico, commi terzo e ultimo, della legge della Regione Veneto 5 marzo 1987, n. 11 e dall'art. 2 della legge della Regione Veneto 30 marzo 1988, n. 17; che le prime due disposizioni impugnate, e cioè gli artt. 1 e 2 della legge regionale veneta n. 1 del 1982, consentono l'ampliamento
Considerato che, in base alla disciplina transitoria dettata dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se, a tale data, è già stato compiuto uno degli atti processuali elencati negli artt. 241 e 242 del suddetto decreto; che vanno, pertanto, applicate le norme del nuovo codice di procedura penale ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore del codice stesso, si trovino ancora in uno stadio anteriore rispetto a quelli indicati negli artt. 241 e 242 del decreto legislativo n.
271 del 1989, con la conseguenza di riferire tali procedimenti alla fase delle indagini preliminari di competenza del pubblico ministero; che nel procedimento a quo - originato da un rapporto dei carabinieri sulla costruzione, in zona agricola, di un manufatto ad uso industriale a seguito di una concessione per ampliamento rilasciata ai sensi della legge della Regione Veneto n. 1 del 1982 - l'unico atto compiuto dal Pretore rimettente, prima della proposizione della questione di legittimità costituzionale, è stato l'invio di una comunicazione giudiziaria ai soggetti interessati all'attività edificatoria ed ai pubblici amministratori responsabili del rilascio della concessione edilizia: con la conseguenza che il procedimento in questione è destinato, per lo stadio in cui si trova, ad essere ricondotto alla fase delle indagini preliminari di competenza del pubblico ministero ed a svolgersi secondo le norme del nuovo processo penale; che si rende, pertanto, necessaria una rinnovata valutazione, da parte del giudice a quo, sulla rilevanza attuale della questione di legittimità costituzionale alla luce delle vigenti disposizioni processuali (cfr. ord. n. 6 del 1990); che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Padova, Sezione distaccata di Cittadella.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Padova, Sezione distaccata di Cittadella.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI