Pronuncia 275/1990 — Rel. Ettore Gallo
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 157 del codice penale e 152, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dal Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento penale a carico di Senesi Mario, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Si apprende dall'ordinanza che, a seguito di numerosi rapporti da parte di Ufficiali della polizia giudiziaria, della U.S.L. n. 15 di Macerata e dell'Amministrazione provinciale, nonché di esposti da parte di privati cittadini, veniva aperta dal Pretore un'indagine sulla gestione della discarica privata di rifiuti solidi urbani, sita in contrada Asola del Comune di Morrovalle.
Sottoposto a sequestro l'impianto, e avviato procedimento penale a carico di tale Mario Senesi, titolare della discarica, il Pretore disponeva accertamenti peritali chimico-geologici, dai quali risultava che nella discarica sarebbe stato consentito lo smaltimento di rifiuti tossici nocivi, provenienti sopratutto dalla coibentazione di carrozze ferroviarie: rifiuti quest'ultimi contenenti il noto "amianto blu", pericolosissimo per la salute umana e per l'ambiente.
In relazione a tale fatto, al Senesi veniva, fra l'altro, mossa imputazione in ordine al reato di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
Negli atti preliminari al dibattimento la difesa del Senesi presentava istanza di prova testimoniale difensiva proprio in relazione ai fatti di cui alla detta imputazione. Si opponevano, però, alla prova le parti civili, costituitesi già nella fase istruttoria, e rappresentate dal Sindaco di Morrovalle per l'amministrazione comunale, e dalla Lega Ambiente - Sezione Regionale, per la collettività comunale: si opponeva altresì il pubblico ministero che eccepiva, assieme alle parti civili, l'avvenuta prescrizione del reato e l'obbligo per il giudice di immediata declaratoria ai sensi dell'art. 152 codice penale, essendo esclusa l'esistenza agli atti di prove che rendessero evidente l'insussistenza del fatto o la non commissione da parte dell'imputato.
Insisteva reiteratamente la difesa nella richiesta avanzata sostenendo che il Senesi, proprio a causa di quell'imputazione, era stato vittima di una clamorosa campagna di stampa sviluppatasi fin dal 1984, sicché non gli si poteva ora negare il diritto di dimostrare la sua innocenza attraverso prove rigorose.
L'imputato, espressamente interpellato in proposito dal Pretore, dichiarava di volere rinunziare - se possibile - alla prescrizione, avendo il massimo interesse all'accertamento della verità: e il Pretore, constatato che agli atti non esisteva effettivamente prova che consentisse il proscioglimento, e che, d'altra parte, i fatti di reato essendo stati commessi alla fine del 1984, si era ormai maturata la prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 26 citato, sollevava la questione di legittimità in esame.
Secondo il Pretore, però, l'attuale linea evolutiva del sistema giuridico suggerisce che i tempi sono maturi per una svolta costituzionale.
Conseguentemente, ritiene il Pretore che gli articoli denunziati contrastino:
La Corte era pervenuta a tale conclusione, argomentando dalla prevalenza dell'interesse generale di non più perseguire reati, il cui ricordo insieme all'allarme sociale erano cessati, sull'interesse del prevenuto di ottenere una sentenza di piena assoluzione. Né ciò si poneva in contrasto con la precedente pronunzia della Corte (n.
175 del 1971) con cui era stato ritenuto costituzionalmente garantito il diritto a rinunciare all'amnistia, perché questa discendeva da statuizioni di volta in volta emesse dal legislatore sotto l'influsso di considerazioni politiche, mentre la prescrizione doveva ritenersi istituto sottratto ad ogni discrezionalità, in quanto legato ad un evento oggettivo quale il decorso del tempo.
È ben vero ed evidente che tale discrezionalità difetta in sede normativa (o meglio si esaurisce nella valutazione astratta del tempo necessario a prescrivere a seconda del tipo di reato), ma non altrettanto evidente è invece escluderne la ricorrenza in sede applicativa. Questa, infatti, per giustificare il sacrificio del diritto del prevenuto, dovrebbe sempre essere improntata ad una solerte attivazione degli istituti processuali diretti ad attuare la potestà punitiva dello Stato, in una con le garanzie difensive dell'imputato.
Ora, se si considera che le cause che portano nel tempo alla prescrizione raramente sono ascrivibili all'imputato, (e, se lo sono, egli non ha evidentemente alcun interesse alla rinunzia, ed allora il problema non si pone), ci si rende conto che in concreto l'istituto si presenta con caratteri non dissimili, per quanto qui interessa, da quelli dell'amnistia. Specie quando la sua applicazione, improvvisa ed inaspettata, dipenda dal riconoscimento di attenuanti o da un giudizio di bilanciamento sicuramente discrezionali, non meno di quanto lo sia, sul piano normativo, la concessione dell'amnistia.
Né potrebbe opporsi che simili inconvenienti sono di mero fatto e che - in quanto tali - ad essi è estranea la disciplina della prescrizione. Al riguardo, è costante giurisprudenza di questa Corte quella per cui è compito del legislatore approntare i mezzi diretti ad impedire che nel momento applicativo si vanifichi quel bilanciamento di interessi idoneo, in astratto, a giustificare la previsione normativa. E ciò tanto più quando in tale bilanciamento venga a posporsi un diritto inviolabile dell'uomo.
È insomma privo di ragionevolezza rispetto ad una situazione processuale improntata a discrezionalità, che quell'interesse a non più perseguire (sorto a causa di circostanze eterogenee e comunque non dominabili dalle parti) debba prevalere su quello dell'imputato, con la conseguenza di privarlo di un diritto fondamentale.
Dev'essere, pertanto, affermata la rinunciabilità anche della prescrizione dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 157 del codice penale che non la prevede.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del codice penale nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo comma, codice procedura penale del 1930, con riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche, con ordinanza 31 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI