Pronuncia 288/1990 — Rel. Ettore Gallo
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Legge sul contenzioso amministrativo), e degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1989 dal pretore di Teramo - Sezione distaccata di Atri - nel procedimento penale a carico di Spitilli Nicolino, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 14 ottobre 1989, il pretore di Teramo
casi di lesione di diritti soggettivi o di illiceità penale - non può valutare la legittimità neppure "incidenter tantum", atteso quanto dispongono gli artt. 4 e 5 del citato all. E della legge n.
2248 del 1865 (giurisprudenza che egli dichiara "condivisibile"), così come riconosce che la detta giurisprudenza, originariamente riguardante le concessioni edilizie per costruzione, è stata poi estesa anche a quelle in sanatoria; che parimenti il pretore si dichiara bene a conoscenza dell'analoga giurisprudenza di questa Corte, particolarmente rappresentata dalla sentenza 23-31 marzo 1988 n. 370 (e successive ordinanze d'inammissibilità) con la quale la questione è stata dichiarata infondata; che, tuttavia, ritiene il pretore di dovere risollevare la questione sotto profili che egli definisce "nuovi", in quanto opina che il principio di eguaglianza vada correlato agli art. 70 e 97 della Costituzione, in guisa da far risaltare il primato della legge; che da ciò deriverebbe l'incompatibilità di ogni preclusione al giudice dell'esercizio della funzione giurisdizionale in presenza di specifiche violazioni di legge, specie quando si tratti di violazione di fattispecie penalistica intesa alla tutela di interessi pubblici; che, nella specie, un reato è stato sicuramente commesso, ed il giudice penale deve poter accertare direttamente se si siano verificate le condizioni che consentono di dichiarare l'estinzione del reato, anziché arrestare la sua attività giurisdizionale innanzi ad un provvedimento amministrativo, che oltre tutto nulla dice sul punto perché nulla ha accertato;
Considerato che il giudice rimettente è bene informato sia sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che dichiara condivisibile, sia su quella di questa Corte, non si vede in che consista la novità del profilo che il pretore intende presentare risollevando una questione che la Corte ha dichiarato infondata soltanto or è un anno; che, infatti, proprio l'argomento dominante dell'ordinanza, secondo cui, vincolando il giudice penale all'esito di un procedimento amministrativo, l'art. 22 impugnato subordinerebbe il giudice penale ad altro giudice e al suo provvedimento, anziché alla legge, rivela - secondo la citata sentenza di questa Corte - "la fragilità della proposta questione", in quanto, " a voler seguire lo stesso assunto si dovrebbe giungere a sostenere che tutte le volte in cui la legge impone al giudice penale di attenersi ad accertamenti extragiudiziali, lo subordini non alla legge ma ad altre autorità o ad altri giudici"; che la stessa sentenza ha, anzi, precisato che "chi, peraltro, sostenesse che l'accertamento della conformità delle opere agli strumenti urbanistici vada demandato al giudice penale spoglierebbe l'autorità amministrativa delle proprie istituzionali competenze"; che, pertanto, i principi sinora affermati devono essere confermati e la sollevata questione dichiarata manifestamente infondata, non senza rilevare, tuttavia, che l'illiceità penale di una concessione non deriva soltanto dalla collusione (che il pretore esclude dalla specie), ma da qualsiasi violazione della legge penale che abbia a viziare il momento formativo della volontà della pubblica amministrazione, e perciò anche dal delitto di cui all'art.
328 codice penale che incrimina la volontaria indebita omissione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico codice penale che incrimina la volontaria indebita omissione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di atti dell'ufficio o del servizio: omissione che nella specie poteva essere rappresentata dal mancato accertamento di conformità, richiesto dall'istanza dell'interessato, che la legge pone alla base della concessione in sanatoria, e di cui non esiste alcun accenno nel provvedimento amministrativo (fattispecie peraltro ora sostituita dall'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 36, che ne ha modificato la configurazione).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 3, 70, 97, 101 e 112 della Costituzione, sollevata dal pretore di Teramo - Sezione distaccata di Atri, con ordinanza 14 ottobre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI