Pronuncia 360/1990 — Rel. Renato Dell'Andro
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1989 dal Magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna nel procedimento di sorveglianza relativo a Piscopo Tiziana, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con ordinanza 24 novembre 1989, il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., ed in relazione all'art. 3 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448; che, in particolare, il giudice a quo ritiene che siano stati emanati in difetto di delega:
Considerato che, contrariamente a quanto asserito dal giudice a quo, le disposizioni impugnate disciplinano unicamente gli aspetti esecutivi dell'istituto, senza incidere sulla disciplina sostanziale dello stesso; che, peraltro, l'art. 3 della legge di delega n. 81 del 1987 abilitava il governo ad introdurre, nel processo a carico di imputati minorenni, "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione"; che, nel disciplinare l'esecuzione delle misure di sicurezza, il legislatore delegato si è limitato ad attuare, su questo punto, la delega, sia pur compiendo, in tale ambito, delle scelte discrezionali; che il giudizio sulle scelte discrezionali del legislatore delegato, che si sia mantenuto nell'ambito della delega, è rimesso esclusivamente al Parlamento; mentre, come è stato affermato sin dalla sentenza n. 3 del 1957, questa Corte è competente a sindacare le violazioni della legge di delega, in quanto solo queste ultime concretano vizi di legittimità dei decreti legislativi delegati, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.; che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni) sollevata, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI