Pronuncia 44/1990 — Rel. Francesco Paolo Casavola
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1989 dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, sul ricorso proposto da Dal Colle Franco, iscritta al n.
330 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Dal Colle Franco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avv. Ezio Adami per Dal Colle Franco e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Il giudice a quo ravvisa nella predetta limitazione una discriminazione in danno del minore adottando rispetto al minore che debba essere riconosciuto o legittimato dal genitore che abbia compiuto sedici anni. E ritiene che la differenza di sedici anni anche per i "casi particolari", contemplati dalla norma denunziata, non solo risponderebbe ad un criterio biologico, ma varrebbe anche a garantire un'applicazione più estesa della norma in linea con l'evoluzione del costume, segnatamente nel caso in cui il minore adottando sia figlio dell'altro coniuge, come nella specie.
A ciò si aggiunga - osserva il giudice a quo - che nel sottosistema costituito dai capi I e II del titolo IV (artt. 44-57) della legge n. 183 del 1984 l'adottante non deve esprimere un convincimento che richieda quella maturità che deve avere chi scelga d'accordo col coniuge di voler intraprendere l'adozione legittimante di un minore ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183 del 1984.
Il giudice a quo ricorda infine come questa Corte, nella sentenza n. 183 del 10 febbraio 1988, abbia sostenuto che il motivo che condizionò il legislatore del 1983 a fissare il divario di età fra adottanti e adottando nel minimo di diciotto anni e nel massimo di quaranta fu dettato dalla necessità di adeguare la legislazione in materia di adozione agli artt. 7, numero 1, e 8, numero 3, della Convenzione di Strasburgo.
250 e 284 del codice civile, in quanto regolano situazioni non omogenee, con la conseguenza che su di essi non può argomentarsi violazione del principio di eguaglianza contenuto nel precetto dell'art. 3 della Costituzione.
Non è sufficiente infatti che la norma impugnata e quelle richiamate a confronto abbiano a denominatore comune l'acquisto di uno status familiare di filiazione riconosciuta, legittimata, adottiva. Le tre norme sono ispirate ciascuna da una peculiare ratio, e le due, artt. 250 e 284 del codice civile, che richiedono il compimento del sedicesimo anno d'età per i genitori che intendono procedere al riconoscimento o alla legittimazione della prole naturale, stabiliscono un dato temporale iniziale concettualmente non assimilabile al dato temporale di distanza quale quello di diciotto anni richiesto dalla norma impugnata come differenza d'età tra adottante e adottando.
L'impostazione erronea del rapporto tra soglia minima d'età per il riconoscimento o per la legittimazione della prole generata e distanza d'età tra adottante e adottando deriva da una non corretta quanto tradizionale interpretazione del criterio "adoptio imitatur naturam". Tale criterio, innanzi tutto, non assume la consistenza di un principio giuridico, per cui l'istituto dell'adozione debba essere regolato come species artificiale della filiazione e modellarsi, al pari di questa, sugli stessi presupposti di natura, tra i quali la maturità fisiologica alla generazione.
La formula riflette piuttosto una esigenza etico-sociale avvertita già prima del diritto giustinianeo, che l'adottivo non fosse più anziano dell'adottante, così come il figlio generato non può esserlo per natura rispetto al proprio padre. E tuttavia, che non si trattasse di una regola di diritto, lo prova il dibattito interno al diritto romano classico se l'adottante potesse essere più giovane dell'adottando, come è attestato essere alcune volte realmente accaduto. È Giustiniano ad imporre la regola che l'età dell'adottante preceda di almeno diciotto anni quella dell'adottando.
E siffatta regola, attraverso il diritto comune, ha raggiunto le legislazioni moderne.
L'indicazione giustinianea dei diciotto anni come plena pubertas non ha alcun riferimento biologico, intesa com'è ad utilizzare una mera analogia nominis per definire un intervallo temporale più esteso dei quattordici anni richiesti per la pubertà.
La fissazione della distanza d'età in diciotto anni deve intendersi storicamente dettata da ragioni di opportunità sociale ponderate dal legislatore senza giustificazioni naturalistiche esterne alla sua volontà.
La legge n. 431 del 1967, art. 1, sull'adozione speciale, ripristinava la differenza d'età di diciotto anni ("Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare la adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente (scil. diciotto anni)").
La legge n. 184 del 1983, nel riordinare e innovare organicamente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, stabilisce all'art. 6, secondo comma: "L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando".
Si tratta qui dell'adozione cosiddetta "legittimante", destinata a dare ai minori in stato di abbandono una famiglia degli affetti sostitutiva di quella del sangue. Come ha già rilevato questa Corte, "il legislatore italiano, che nel codice civile si era limitato alla regola romana, nella legge del 1983, stabilendo la distanza minima di età, che coincide oggi con gli anni della maggiore età, si adegua alla Convenzione europea: infatti ex art. 84 del codice civile, la capacità matrimoniale si acquista con la maggiore età, cioè a 18 anni. Se si calcolano i tre anni di matrimonio richiesti ex art. 6, primo comma, della legge n. 184 del 1983 perché i coniugi possano adottare, si raggiunge il limite minimo dei 21 anni stabilito dall'art. 7, n. 1, della Convenzione di Strasburgo. "Il limite massimo stabilito in 40 anni - 5 in più rispetto ai 35 della Convenzione europea - è dovuto alla elevazione dell'età degli adottabili da 8 anni della legge del 1967 ai 18 della legge del 1983. "La diminuzione del minimo da 20 a 18 e del massimo da 45 a 40 ha la funzione di offrire al minore genitori adottivi giovani, in modo che il modello della famiglia degli affetti sia non dissimile nel divario generazionale da quello della famiglia del sangue" (sentenza n. 183 del 1988).
Il criterio "adoptio imitatur naturam" liberato da vincolanti riferimenti biologici e opportunamente collegato con usi sociali, trova la sua traduzione moderna nell'art. 8, numero 3, della Convenzione di Strasburgo: "En règle générale, l'autorité compétente ne considérera pas comme remplies les conditions précitées si la différence d'âge entre l'adoptant et l'enfant est inférieure à celle qui sépare ordinairement les parents de leur enfants".
Nel contesto della stessa legge n. 184 del 1983, per i casi particolari sussunti nel titolo IV è richiesta ancora una volta la distanza d'età di diciotto anni (art. 44, quinto comma: "In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare").
Il ricorrere del dato temporale dei diciotto anni nella tradizione legislativa italiana, la lungamente meditata elaborazione della vigente legge n. 184 del 1983, nonché la considerazione storicamente innanzi dimostrata che il termine diciottennale è frutto di ponderazione del legislatore senza immediato riferimento naturalistico che valga ricerca di giustificazione esterna alla voluntas legis, fanno sì che l'art. 3 della Costituzione, come non risulta valido ai fini della individuazione di lesione del principio di eguaglianza, non lo è del pari per fondare una valutazione di non ragionevolezza.
Se però il non raggiunto divario d'età dei diciotto anni tra il coniuge adottante e il minore adottando fosse considerato in ogni caso inderogabile, la realizzazione del valore costituzionale dell'unità della famiglia potrebbe risultarne compromessa. Affinché la norma impugnata non risulti in contrasto con l'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione, limitatamente all'ipotesi di cui alla lett. b), dell'art. 44, primo comma, della legge n. 184 del 1983, il giudice competente, previo attento e severo esame delle circostanze del caso, al fine di corrispondere all'indicato preminente valore etico-sociale inscritto in Costituzione, può accordare una ragionevole riduzione del termine diciottennale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI