Pronuncia 497/1990 — Rel. Francesco Greco
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1990 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Casa di cura Torina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Casa di cura Torina e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Tullio Fortuna e Rosario Flammia per la S.p.a.
Casa di cura Torina, Gianni Romoli per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
L'I.N.P.S. eccepiva che, ai fini assistenziali e previdenziali, valeva il nuovo inquadramento perché il citato art. 49 della legge n. 88 del 1989, al terzo comma, disponeva che erano "fatti salvi solo gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o da decreti ministeriali emanati per le aziende plurime ai fini della erogazione degli assegni familiari (art. 4 del d.P.R. n. 797 del 1955)".
Il giudice adito rilevava che la interpretazione della norma suggerita dall'I.N.P.S., oltre ad apparire in contrasto con l'intento, risultante dai lavori preparatori, di conservare gli inquadramenti in atto, importava violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Risultavano infatti accomunate in uno stesso regime previdenziale attività disomogenee; si determinava una irrazionale discriminazione tra aziende identiche operanti nello stesso settore, essendo alcune di esse ammesse al godimento di sgravi contributivi ed altre escluse solo in base al dato temporale.
1.1 - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.1 - La Casa di cura ha premesso che non emerge la volontà espressa di abrogare la precedente normativa in materia di sgravi contributivi e che non è ipotizzabile una abrogazione implicita in quanto le finalità della legge n. 88 del 1989 sono solo quelle della ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., mentre gli sgravi contributivi sono strumenti di politica economica. Ha osservato, poi, che effettivamente la disposizione censurata contrasta con l'art. 3 della Costituzione siccome irrazionale, in quanto risultano inquadrate nel settore industriale anche imprese di servizi (trasporti, comunicazioni, spettacolo) e nel settore terziario tutte le altre imprese che svolgono attività di produzione di servizi finanziari. Risulterebbe violato anche l'art. 41 della Costituzione perché la norma censurata, classificando la produzione di servizi industriali o ausiliari dell'industria nel settore terziario, incide nell'assetto costituzionale di materie, quali l'industria e il commercio, vincolate nel loro contenuto o quanto meno, nei principi base e l'intervento autoritativo del legislatore in ordine alla natura dell'attività intrapresa dal datore di lavoro, limita le sue scelte ed elimina la libertà della iniziativa economica.
Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, ha osservato che le parziali disomogeneità rilevate dal giudice a quo, sono inevitabili allorquando una disposizione accomuni in una vasta categoria attività diverse, senza che per questo si determini la violazione del suddetto precetto costituzionale; che il giudice può certamente ovviare al preteso trattamento discriminatorio con una interpretazione della norma adeguatrice alla Costituzione; che per precedenti inquadramenti avvenuti in base a leggi speciali deve intendersi quello concernente intere categorie di datori di lavoro già classificati in settore diverso da quello ad essi spettante.
Ha rilevato, poi, che il dato temporale assunto come termine di discriminazione risponde all'esigenza razionale di non interferire troppo drasticamente, nella ristrutturazione del sistema, su situazioni già verificatesi e di far salvi i diritti quesiti.
Ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione.
Invero, controvertendosi nella fattispecie sulla conservazione del beneficio dello sgravio contributivo riconosciuto alla ricorrente Casa di cura con sentenza passata in giudicato, non trova applicazione la disposizione censurata, ma la legge n. 1089 del 1968, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 918 del 1968.
Come si è già affermato (sentenza di questa Corte n. 12 del 1987), la disciplina degli sgravi contributivi presenta caratteri di specialità relativamente sia all'ambito territoriale degli interventi (Mezzogiorno o zone depresse del centro- nord), sia alle finalità perseguite (incentivazione di alcune attività produttive, promozione occupazionale, ecc.).
Nella suddetta legislazione si è fatto generico riferimento alle aziende industriali, con utilizzazione della nozione di impresa desunta dall'art. 2195 del codice civile, prescindendosi completamente dal meccanismo apprestato o da altre leggi incentivanti o dal regime previdenziale; senza alcun riferimento o rinvio a leggi previdenziali di inquadramento, mentre lo Stato si è assunto l'onere finanziario relativo.
Peraltro, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, è possibile che la stessa azienda sia classificata nel settore industriale ai fini dello sgravio contributivo e nel settore commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali. Si tratta di una legge speciale, con finalità politico-economico-sociale, di carattere contingente, per cui non può derivarne discriminazione di sorta, in quanto anche altre imprese possono divenire destinatarie dei benefici concessi, dai quali prima risultavano escluse, mentre le stesse imprese beneficiarie possono subire la revoca della relativa attribuzione, sempre però con interventi legislativi, allorché si ritengano ormai realizzate le finalità che hanno ispirato le leggi in materia o le altre finalità pubbliche (economiche, sociali, ecc.) che avevano consigliato la concessione dei benefici.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazionedell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI