Pronuncia 572/1990 — Rel. Renato Granata
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 647 del codice di procedura civile e dell'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1990 dal Presidente del Tribunale di Firenze nel ricorso proposto da S.p.a. CITICORP Finanziaria CITIFIN contro Bianco Patrizio iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Firenze, chiamato a dichiarare l'esecutività di un decreto ingiuntivo non opposto, ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 97 Cost., questione di legittimità:
Considerato che la prima impugnativa - a prescindere dalla sua immotivata estensione all'art. 654 c.p.c. (estraneo al thema decidendum) - non contiene una vera e propria censura di costituzionalità, mirando, in un'ottica di riforma, a "stabilire che la formula (dell'esecutività) è solo responsabile atto del Cancelliere e della parte richiedente", al fine di liberare i giudici dall'incombenza di cui al citato art. 647, per una loro "utilizzazione al meglio... in tempi di emergenza giustizia". Di modo che - risolvendosi, la correlativa questione, in una proposta che ha come destinatario, se mai, il Parlamento e non la Corte - essa è manifestamente inammissibile; che del pari manifestamente inammissibile è la seconda impugnativa, perché le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvate il 16 marzo 1956, cui appartiene la disposizione che ne è unico oggetto, non hanno valore di legge e sono quindi estranee al sindacato di costituzionalità affidato a questa Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 647, 654 cod. proc. civ. e 1 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, sollevate, in riferimento all' art. 97 Cost., dal Presidente del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO Il redattore: GRANATA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA