Pronuncia 63/1990 — Rel. Francesco Saja
ha pronunciato la seguente nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale delle seguenti norme:
spinoletta); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (Galerida cristata); tottavilla (Lullula arborea); allodola (Alauda arvensis); cesena (Turdus Pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); 7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.", e terzo comma: "Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui all'articolo 4"; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo comma "Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.", e quarto comma: "Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia per la selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio."; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma limitatamente alle parole "e dalle attività venatorie", nonché alle parole "al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.", e secondo comma limitatamente alle parole "e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative."; articoli 27 e 28; art. 29, secondo comma "Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un
numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.", terzo comma: "Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.", quarto comma: "Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.", quinto comma: "Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.", sesto comma: "Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.", e settimo comma: "È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria."; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37, iscritta al n. 37 del Registro referendum;
Viste le ordinanze del 19 dicembre 1989 con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le predette richieste;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Saja;
Uditi l'avv. Paolo Barile per il Comitato promotore, l'avv.
Alberto Predieri per Rocchi Carla e gli avv. Pietro Rescigno, Claudio Chiola, Angelo Clarizia e Innocenzo Gorlani per le associazioni venatorie;
L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989.
In data 8 luglio 1989 alcuni dei promotori depositavano presso la detta Cancelleria i fogli con oltre 750.000 sottoscrizioni, accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, verificava la regolarità della richiesta con effetto positivo e pertanto con ordinanza del 19 dicembre 1989 l'Ufficio la dichiarava legittima.
L'annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale suindicata.
L'8 luglio alcuni dei promotori depositavano oltre 700.000 firme con i relativi certificati elettorali.
L'Ufficio centrale effettuava la verifica con esito positivo e con ordinanza del 19 dicembre 1989 dichiarava legittima la richiesta.
Della fissazione veniva data regolare comunicazione.
Un atto di costituzione veniva depositato, il 12 gennaio 1990, anche dalla promotrice Rocchi Carla, la quale sosteneva l'ammissibilità di entrambi i quesiti referendari.
In data 11 gennaio 1990 l'UNAVI (Unione nazionale associazioni venatorie italiane) ed altre associazioni di cacciatori depositavano un atto di intervento, che però, come si dirà nella parte motiva, è stato dichiarato inammissibile.
La Corte deve poi accertare se la struttura dei quesiti proposti sia conforme alle esigenze connesse alla loro funzione.
Com'è noto, il doppio procedimento di controllo, distribuito tra l'Ufficio centrale e la Corte, ha formato oggetto di varie critiche in dottrina, ritenendosi preferibile da taluno che esso venga concentrato in un unico organo, come avviene in diversi ordinamenti, e optandosi da altri per l'inversione dell'ordine delle due verifiche e per lo snellimento del suo concreto funzionamento.
È chiaro però che trattasi di proposte de jure condendo, non incidenti sulla vigente disciplina normativa, che definisce e circoscrive la funzione della Corte nel senso sopra indicato.
Ma ciò non è men vero quando i presentatori siano gli stessi, giacché sarebbe arbitrario - come può desumersi dalla natura stessa del giudizio di ammissibilità - supporre un'artificiosa unità di quesiti che, avendo un differente oggetto, non possono non essere valutati nella loro individualità. Il che è in perfetta correlazione con le modalità della votazione, in quanto gli elettori sono chiamati ad esprimere la loro volontà separatamente e possono quindi liberamente orientarsi in maniera diversa su ciascuna richiesta.
Da questa disciplina è evidente la difficoltà e l'incertezza di un rigoroso accertamento a priori, che potrebbe portare ad un risultato sommario e provvisorio, suscettibile di essere smentito con più adeguato approfondimento dialettico: da ciò risulta chiaro come non possa negarsi un mezzo di democrazia diretta, quale la consultazione referendaria, sulla base di elementi labili ed incerti.
In tali sensi è la giurisprudenza della Corte, la quale (sent. n.
26/1987) si pose appunto il problema se un favorevole esito del referendum potesse, senza un immediato intervento legislativo, risultare non aderente ai precetti costituzionali; tuttavia, in conformità ad un precedente orientamento, essa ritenne allora legittima la richiesta referendaria, avvertendo che la conseguente situazione normativa avrebbe potuto essere presa in considerazione soltanto successivamente, in un ordinario giudizio di costituzionalità.
Ciò - si osserva appunto - avverrebbe nella fattispecie, in quanto la richiesta di referendum servirebbe sostanzialmente a modificare l'art. 117 Cost., sopprimendo la materia della "caccia" da quelle attribuite alle regioni.
In contrario va anzitutto rilevato che su alcune forme di caccia, intesa in senso tradizionale, la potestà legislativa regionale sopravviverebbe comunque (ad es. in materia di caccia detta "di selezione" e di quella ai c.d. "ungulati").
Ma occorre soprattutto notare che il termine "caccia", contenuto nella Carta fondamentale, non può essere inteso secondo un'accezione fissa ed immutabile, bensì con criteri evolutivi, ciò che del resto vale per ogni disposizione costituzionale e particolarmente nella definizione delle materie attribuite alle competenze regionali. In proposito va in particolare ricordato come, secondo una moderna e sempre più ampia concezione, per "caccia" non possa intendersi soltanto l'attività concernente l'abbattimento di animali selvatici, bensì anche quella congiuntamente diretta alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, a cui viene subordinata qualsiasi attività sportiva.
In tal senso sono orientate varie forze politiche, che hanno presentato alcune proposte di legge al fine di sostituire la normativa in discussione con altra più idonea alle suddette finalità e conforme alla Direttiva comunitaria n. 409/79, di cui si parlerà in prosieguo; e su ciò, sia pure in maniera variegata, concordano le associazioni venatorie, essendo ormai generale e profondamente sentito l'interesse alla protezione della fauna ed all'equilibrio dell'ambiente.
Inoltre, tale concezione trova conferma sul piano legislativo, in quanto l'art. 99, primo comma, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 statuisce che nella materia "caccia" rientra anche la polizia venatoria, la difesa del patrimonio zootecnico e la protezione faunistica.
Peraltro, la tutela della fauna appare nella stessa legge n. 968 del 1977 (Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia) accanto - anzi ancor prima - della disciplina dell'attività venatoria, anche se ciò non trova poi rigorosa corrispondenza nelle singole e concrete disposizioni. Ciò non è sfuggito alla Corte, la quale, cogliendo lo spirito della mutata coscienza sociale, ha avuto occasione di considerare quella in discussione come legge di grande "riforma economico-sociale" e di sottolineare l'importanza delle disposizioni con fine protezionistico della fauna e conseguentemente della tutela dell'ambiente (sent. n.
1002 del 1988).
Infine, anche la disciplina internazionale e quella comunitaria, che saranno meglio indicate in seguito, si muovono nello stesso senso e in particolare la norma comunitaria (direttiva 409/79 cit.) autorizza addirittura gli Stati membri ad una più rigorosa disciplina di quella da essa stessa stabilita (art. 14).
Deve quindi concludersi sul punto che la richiesta di referendum non è diretta ad incidere su una disposizione della Costituzione, ma tende soltanto a modificare la disciplina ordinaria vigente.
Al riguardo è stata enucleata in dottrina una categoria di leggi c.d. necessarie, che sarebbero anch'esse insuscettibili di consultazione popolare. Ma, anche se si potesse prescindere dai notevoli ostacoli alla configurabilità di tale categoria quale limite all'ammissibilità del referendum (la sent. n. 29/1987, che viene invocata a sostegno, concerne un caso del tutto particolare, e tale da non consentire generalizzazioni), è sufficiente osservare come non sia affatto necessaria un'apposita ed esplicita normativa statale, che fissi i detti principi, affinché le regioni possano legiferare; ciò inequivocabilmente si deduce dall'art. 17, quarto comma, l. 16 maggio 1970 n. 281, modificativo dell'art. 9 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, il quale invece richiedeva la preventiva ed apposita legislazione statale. Ove questa manchi, troveranno applicazione i principi che si ricavano da tutto il complesso normativo vigente; correlativamente, nel caso di mera abrogazione varranno, come è stato osservato in dottrina, i principi ricavabili dalle altre norme statali rimaste in vigore, così che non è giammai configurabile un "vuoto di principi", potendo sempre sopperire il meccanismo di autointegrazione del sistema secondo l'art. 12 delle Preleggi.
Infine, è appena il caso di aggiungere che non possono essere qui prese in considerazione le conseguenze derivanti sulla normativa regionale dall'eventuale esito positivo dei referendum, non rilevando le medesime, come sopra è stato osservato in via di principio (n.
Perché operi tale limite non è sufficiente che la richiesta referendaria si riferisca a materia la quale abbia formato oggetto di Convenzioni internazionali, ma è necessario che essa si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da dette Convenzioni, sicché, in caso di abrogazione, sia pure attraverso il mezzo di democrazia diretta, della norma di attuazione all'obbligo suddetto, possa sorgere una responsabilità dello Stato (sent. n.
25/1987).
Ora, nessuno degli atti internazionali di possibile riferimento prevede un obbligo suscettibile di violazione per effetto del referendum. Ciò vale per la Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con l. 24 novembre 1978 n. 812, ma non è men vero rispetto alle Convenzioni di Washington (3 marzo 1973, resa esecutiva con l. 19 dicembre 1975 n. 874 e trasfusa nel regolamento del Consiglio CEE 3 dicembre 1982 n. 3626), di Berna (19 settembre 1979, resa esecutiva con l. 5 agosto 1981 n. 503), di Bonn (23 giugno 1979, negoziata anche dalla CEE e resa esecutiva con l. 25 gennaio 1983 n. 42) nonché alla direttiva CEE n. 79/409 del 2 aprile 1979, modificata dalla successiva n. 85/411.
Invero, sarebbe vano ogni sforzo di dedurre da tali atti un obbligo internazionale o comunitario avente per oggetto la libertà di caccia e tale da costituire limite all'ammissibilità di un referendum diretto ad una più rigorosa e responsabile disciplina di tale attività sportiva; la Corte di Lussemburgo, anzi, ha ritenuto il nostro Stato inadempiente alla predetta direttiva in relazione alle disposizioni degli artt. 11, secondo comma, e 18, secondo comma, della legge in questione (sent. 8 luglio 1987 in causa n. 262/85) ed inoltre risulta in corso un altro giudizio promosso dalla Commissione, che ha dedotto ulteriori violazioni alla richiamata direttiva.
Si può quindi concludere che non soltanto nessun impedimento è riscontrabile in proposito, ma che anzi la richiesta referendaria si muove nella stessa direzione della normativa internazionale e comunitaria ora richiamata.
Al riguardo va anzitutto precisato che il disposto dell'art. 75, secondo comma, Cost. relativo alle leggi tributarie, concerne non solo le imposte ma anche le tasse, concorrendo queste ultime, in quanto impositive di un sacrificio economico individuale e sia pure con differenti presupposti e natura giuridica, ad integrare la finanza pubblica. Sicché, stante la medesima ratio, per l'esclusione della consultazione referendaria non sarebbe possibile porre alcuna distinzione tra le due categorie di tributi.
Va tuttavia osservato che le tasse suddette concernono gli atti amministrativi previsti dalle disposizioni comprese nel quesito referendario, sicché, eliminata ogni possibilità di emettere i provvedimenti a cui l'onere tributario è collegato, non può non discendere anche l'eliminazione dei relativi oneri, che verrebbero meno in ogni caso, ossia anche se non espressamente compresi nella richiesta di referendum.
Ciò non esclude del tutto la plausibilità di qualche rilievo critico, ma alcune imperfezioni risultano inevitabili in subiecta materia e sono comuni peraltro, com'è stato giustamente osservato, agli ordinari procedimenti di normazione. Decisiva è invece la possibilità, certamente sussistente, che l'elettore possa esprimere consapevolmente la propria volontà sul tema proposto: il che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte con le decisioni nn. 27 del 1981 e n. 28 del 1987, relative alle precedenti richieste vertenti sulla stessa materia ma diversamente formulate, consente di ritenere ammissibile quella attuale.
Del resto in precedenza la Corte aveva ritenuto il quesito inammissibile sol perché esso comprendeva anche il terzo comma dello stesso articolo, relativo ad una diversa materia, quale la pesca (sent. n. 28 del 1987).
Può aggiungersi che la norma in discussione, regolando i rapporti tra proprietario e cacciatore, appronta una regolamentazione mediatrice tra le due posizioni individuali (ciò è evidente per la recinzione, ma può estendersi anche all'altra ipotesi, che non sembra avere un collegamento con le esigenze sociali della produzione, ma è piuttosto diretta a tutelare esclusivamente l'interesse individuale del proprietario alla percezione dei frutti prodotti nel fondo, quali che siano). Conseguentemente risulta difficile riconoscere, come invece da qualcuno è stato affermato, che essa, anche in relazione alle sue origini, si ricolleghi alla funzione sociale della proprietà, intesa secondo la disposizione dell'art. 42 Cost. Tale funzione potrebbe trovare attuazione in una nuova disciplina della caccia, coerente in particolare alla normativa comunitaria, la quale predisponga limiti diretti ad un'utilizzazione ponderata delle risorse faunistiche ed ambientali sul territorio nazionale.
Aggiungendosi peraltro che - anche medio-tempore - l'eventuale esito positivo soltanto della seconda consultazione non si pone certamente in contrasto con l'art. 117 Cost. in quanto non sopprimerebbe dalla previsione di questo la materia "caccia", pur sempre esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove è consentita, e di quelli privati, con il consenso del proprietario.
Deve quindi concludersi che nessun ostacolo impedisce di riconoscere la legittimità costituzionale anche della seconda richiesta di referendum.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione: degli artt. 2 (nella parte indicata in epigrafe), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata in epigrafe), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia; dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile; richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 19 dicembre 1989, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI