Pronuncia 65/1990 — Rel. Francesco Greco
ha pronunciato la seguente nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole: "dell'art. 18 e" della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
Vista l'ordinanza del 19 dicembre 1989 con la quale l'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la predetta richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;
Udito l'avvocato Valerio Onida per i presentatori e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 30 giugno 1989 da Russo Spena Giovanni, Alberti Fabio, Barone Antonio, Patta Gian Paolo, Bolognesi Marida, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole 'dell'art. 18 è, della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo 'Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento'".
Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 16 gennaio 1990, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Richiama il sistema legislativo articolato:
Rileva altresì il coordinamento delle diverse normative.
Ricorda che le proposte referendarie originariamente erano tre: la prima concerneva l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, dello Statuto dei lavoratori; la seconda l'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966; la terza l'art. 8, primo comma, della stessa legge.
La richiesta di referendum abrogativo sulla cui ammissibilità la Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), limitatamente alle parole "dell'art. 18 e".
La Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilità del detto quesito in relazione al disposto dell'art. 75 della Costituzione, poiché esso non rientra in nessuna delle ipotesi escluse (leggi di bilancio, di amnistia, di indulto, leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, leggi tributarie).
Anche l'esame della sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito ha esito positivo in quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalità, contiene effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.
Ed invero, l'intendimento dei promotori del referendum è diretto, con l'abrogazione parziale dell'art. 35, primo comma, citato, ad ampliare la tutela dei lavoratori nelle unità produttive indipendentemente dal numero dei relativi dipendenti.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ammette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole "dell'art. 18 e" della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", dichiarata legittima con ordinanza del 19 dicembre 1989 dall'Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI