Pronuncia 213/1991 — Rel. Francesco Greco
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge regionale dell'Emilia Romagna 27 gennaio 1986, n. 6 (Intervento della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini), come modificato dall'art. 13 della legge regionale dell'Emilia Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23 ottobre 1987, n. 441), e dell'art. 34, secondo comma, della legge regionale delle Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedura ed attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti), promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di intervento dei Presidenti delle Giunte regionali delle Regioni Emilia Romagna e Marche;
Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione Emilia Romagna;
Il giudice a quo ha rilevato che la distinzione delle fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, operata dalla norma impugnata, in stoccaggio provvisorio ed in accumulo provvisorio all'interno dello stabilimento per cui si richiede solo la tempestiva comunicazione alle autorità preposte al controllo, non trova fondamento né nelle norme comunitarie né in quelle statali, e peraltro non è sorretta da validi motivi, essendo di ugual natura i pericoli per la tutela della salute che possono derivare dall'esercizio dell'attività in questione.
Pertanto, poiché la norma statale (artt. 6, lett. d), e 16 del d.P.R. n. 915 del 1982), che costituisce attuazione della direttiva C.E.E. n. 319/78, prevede la necessità dell'autorizzazione per ogni fase dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, senza alcuna distinzione tra stoccaggio provvisorio "interno" o "esterno", la norma censurata violerebbe l'art. 117 della Costituzione, che fissa i limiti della competenza regionale, e l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto, svincolando dall'obbligo della autorizzazione l'ipotesi di accumulo temporaneo, incide sull'applicabilità della norma penale di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982.
Secondo il giudice remittente, la norma censurata violerebbe gli artt. 25 e 117 della Costituzione, depenalizzando un'attività che l'ordinamento statale considera reato e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia, che costituisce attuazione di obblighi assunti dallo Stato italiano in sede comunitaria.
Inoltre, non sussisterebbe la violazione dell'art. 25 della Costituzione perché la fattispecie contemplata dalla norma regionale impugnata non si identifica con quella sanzionata penalmente dalla legge statale.
Ha chiesto che, in caso di accoglimento della questione sollevata dal Pretore, non sia travolto l'intero istituto dell'accumulo provvisorio ma sia precisato che esso deve avvenire sotto la direzione e la responsabilità della ditta autorizzata allo smaltimento e nell'ambito dell'autorizzazione.
A suo parere, sarebbero violati gli artt. 117 e 25 della Costituzione in quanto la Regione non ha competenza a disciplinare la materia rientrante nello stoccaggio provvisorio, disciplinata con legge statale, che sanziona penalmente la detta fase, se effettuata senza autorizzazione.
Il Pretore di Macerata dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge della Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, nella parte in cui esonera da autorizzazione l'attività di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi prodotti da attività commerciali ed artigianali a determinate condizioni, per violazione degli artt. 117 e 25 della Costituzione (mancanza di competenza regionale e incisione su materie punite penalmente).
I giudici remittenti hanno interpretato le disposizioni censurate in base alla legge statale e alle norme comunitarie delle quali costituisce attuazione, nel senso che esse disciplinano la fase dello stoccaggio provvisorio dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, non potendo essere distinta e autonomamente disciplinata una fase di accumulo provvisorio dei suddetti nell'interno dello stabilimento e uno stoccaggio provvisorio a determinate condizioni. Onde, anche per le fasi previste, secondo la disciplina della legge statale, occorre l'autorizzazione regionale, in mancanza della quale è prevista una sanzione penale.
In tale situazione, quindi, devesi ritenere che sussiste la violazione dell'art. 25 della Costituzione.
Come più volte affermato da questa Corte (sentenze nn. 370 del 1989, 43 del 1990 e 117 del 1991), la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e le Regioni non hanno la potestà di rimuovere o variare con proprie leggi la punibilità di fatti considerati reati e penalmente puniti da leggi dello Stato. Non possono, in altri termini, rendere lecita un'attività che, invece, l'ordinamento statale considera illecita e sanziona penalmente.
Non si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Regione Emilia-Romagna, con la quale si chiede, in sostanza, di sindacare l'esercizio della discrezionalità del legislatore in ordine alla previsione della gravità della fattispecie penalmente sanzionata.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i ricorsi;
Dichiara la illegittimità costituzionale:
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI