Pronuncia 319/1991 — Rel. Francesco Greco
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di costituzione di Moschetta Paolo e Lucia, di Della Casa Marika e dell'I.N.A.D.E.L.;
Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
Udito l'avv. Felice Assennato per Moschetta Paolo e Lucia e Della Casa Marika;
Il giudice a quo ha ritenuto la rilevanza della questione, in considerazione del contenuto della domanda e dell'impedimento, da parte della disposizione censurata, all'accoglimento della stessa ed, inoltre, la sua non manifesta infondatezza.
Ha osservato che: l'attuale testo dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968, a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale con sentenza di questa Corte n. 471 del 1989, prevede la possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, nel caso in cui manchino superstiti tutelati in via principale (e cioè, il coniuge o, in difetto, i figli minorenni in concorso con quelli maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico dell'iscritto; nonché, per effetto delle sentenze di questa stessa Corte nn. 115 del 1979, 110 del 1981 e 821 del 1988, i collaterali ed i genitori ultrasessantenni, che versino nelle condizioni ora indicate); tuttavia, non prevede la sua devoluzione secondo le norme della successione legittima, in difetto di disposizioni del de cuius; l'assenza di siffatta previsione discrimina gli eredi legittimi dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. rispetto a quelli del lavoratore privato, per i quali l'art. 2122 del codice civile stabilisce, invece, la possibilità della suddetta devoluzione dell'indennità di anzianità; la discriminazione è priva di giustificazione per le medesime ragioni che hanno già indotto questa Corte, con la sopra citata sentenza, ad estendere all'indennità premio di servizio la regola della disponibilità per testamento.
3.1. - Nei giudizi davanti alla Corte si sono costituite le parti private; in quello introdotto con l'ordinanza n. 189 del 1991 si è costituito anche I.N.A.D.E.L..
4.1. - Di tenore opposto sono le conclusioni rassegnate dalla difesa I.N.A.D.E.L., che ha sottolineato la mancanza di omogeneità delle situazioni poste a raffronto, sull'assunto che l'indennità premio di servizio, a differenza del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori privati, ha finalità essenzialmente ed esclusivamente previdenziali, in ragione delle quali può essere legittimamente assoggettata a condizioni che ne limitino l'erogazione, in modo diversificato rispetto a quanto stabilito per il detto trattamento.
Si è già ritenuto (Corte cost., sent. n. 471 del 1989) che la indennità premio di servizio ha subito una radicale evoluzione, sia per effetto della nuova legislazione (specie dell'art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, di conversione del decreto-legge n. 359 del 1987), sia per effetto dei numerosi interventi di questa Corte (in ispecie, sent. n. 208 del 1986 e n. 763 del 1988). La si deve, ormai, considerare un trattamento di fine rapporto ed, in particolare, un diritto del lavoratore da lui conseguito durante la prestazione della sua attività lavorativa, della quale è frutto.
La sua natura è mista e cioè retributiva, assistenziale e previdenziale; in altri termini, è retributiva con funzione previdenziale.
3.1. - Con la norma impugnata il legislatore ha tutelato l'interesse di coloro che, per essere integrati nel nucleo familiare del dipendente, dalla retribuzione che egli percepiva durante il rapporto di impiego, ricevevano un sostentamento, del quale, dopo la sua morte, sono rimasti privi in tutto o in parte. Essi sono: la vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lei colpa oppure, nel caso di morte della iscritta, il vedovo non separato legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lui colpa; la prole (figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, affiliati o adottivi, sempre che il relativo atto sia avvenuto prima della cessazione dal servizio dell'iscritto) minorenne e, in concorso con essa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso; le orfane che siano nubili o vedove; i superstiti dell'iscritto cessato dal servizio senza diritto a pensione, deceduto entro il triennio dalla data della detta cessazione; i collaterali; i genitori ultrasessantenni inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico dell'iscritto.
La detta indennità, siccome entra nel patrimonio del dipendente, nel caso in cui manchino le suddette persone tutelate in via principale, può essere oggetto di successione e, come si è ritenuto (Corte cost., sent. n. 471 del 1989), anche di disposizione testamentaria, a somiglianza di quanto avviene, per effetto dell'art.
2122 del codice civile (Corte cost., sent. n. 8 del 1972), per l'indennità di fine rapporto.
3.2. - Per quanto innanzi affermato, sempre nel caso in cui vengono a mancare le dette persone, trovano anche applicazione le regole della successione ex lege, sempre alla stessa stregua di quanto l'art. 2122, terzo comma, del codice civile dispone per la suddetta indennità.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la possibilità, per la indennità premio di servizio, della successione ex lege, qualora manchino le persone indicate nella stessa norma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI