Pronuncia 324/1991 — Rel. Francesco Greco
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n.
6 (Intervento della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini), come modificato dall'art. 13 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23 ottobre 1987, n. 441), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Sassuolo - nel procedimento penale a carico di Catelani Bruna, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti l'atto di costituzione di Catelani Bruna nonché l'atto d'intervento della Regione Emilia-Romagna;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Sassuolo
76, secondo comma, e 3 della Costituzione, essendosi violati i principi della legge - delega che riserva le sanzioni penali alle fattispecie più gravi; ha concluso per infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 213 del 1991, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione impugnata la quale pertanto è stata espugnata dall'ordinamento; che, quindi, la questione sollevata è manifestamente inammissibile; che con la stessa sentenza non si è ritenuto di accogliere la richiesta della Regione di sollevare di ufficio la questione di costituzionalità della disposizione censurata non esistendo più la norma impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6 (Intervento della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini), come modificato dall'art. 13 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23 ottobre 1987, n. 441), nella parte in cui detta norma esclude la necessità dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lettera d), del d.P.R. n. 915 del 1982, per l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli lavorativi, in riferimento agli artt. 117, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Sassuolo - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI