Pronuncia 36/1991 — Rel. Renato Granata
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e n. 4 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Marino Carmelo contro S.p.a. Immobiliare S. Giuseppe, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;
In subordine, ha concluso per una declaratoria di non fondatezza.
Ed è, per di più, teleologicamente orientata ad una reductio ad legitimitatem in sintonia con il contenuto di quella stessa pronuncia;
Nel motivare la già richiamata declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 395 c.p.c. (sent. n. 17/89), la Corte ha, invero, considerato che "il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, garantito dall'art. 24 comma 2 Cost., sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto nell'art. 395 n. 4, non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal Giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia".
Ed ha aggiunto che "le peculiarità del magistero della Cassazione non svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la ripetuta disposizione del codice di rito, perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando scrutina la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame".
Tali considerazioni inducono ad accogliere anche l'odierna impugnativa.
Perché quanto detto per l'errore di fatto - per l'errore, cioè, meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa - in cui la Corte di cassazione incorra nel controllo degli atti del processo a quo, ai fini della decisione sulla sussistenza di eventuali nullità dello stesso procedimento o della correlativa sentenza denunciate ai sensi dell'art. 395 c.p.c., non può non valere anche (anzi, a fortiori) per l'analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.
Del resto, non è senza significato che pienamente in linea con le svolte considerazioni si presenti la nuova disciplina relativa alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - auspicata dalla precedente sentenza n. 17/89 - quale introdotta dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), e destinata ad entrare in vigore (in parte qua) il 1° gennaio 1992.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO Il redattore: GRANATA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI