Pronuncia 368/1991 — Rel. Francesco Greco
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1990 dal Tribunale di Vasto sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro s.d.f. Cimini Giuseppe ed altro, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
Richiamava la sentenza di questa Corte n. 579 del 1989, secondo cui l'esclusione dell'assoggettamento delle piccole imprese al fallimento era giustificata dal pericolo che l'esiguo attivo delle stesse fosse per intero assorbito dalle spese della procedura, con conseguente inevitabile frustrazione delle pretese dei creditori. La stessa ratio doveva valere, ad avviso del collegio rimettente, per le società commerciali di modeste dimensioni, onde sembrava contrastare con il principio di eguaglianza l'indiscriminata applicabilità ad esse delle norme sul fallimento.
Infine, prendeva atto di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui doveva escludersi la natura commerciale delle società artigiane e quindi la riconducibilità di esse alla previsione dell'art. 1, cpv., l. fall. Tuttavia riteneva che esso, in quanto minoritario, non era sufficiente ad escludere la non manifesta infondatezza della questione.
1, secondo comma, della legge fallimentare, che, dopo aver definito la categoria dei piccoli imprenditori, come tali non assoggettabili al fallimento, esclude dalla categoria stessa le società artigiane, anche se abbiano piccole dimensioni.
L'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, il quale riproduce l'art. 3, primo comma, della legge 25 luglio 1956 n.
860, stabilisce che è considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, purché la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
È anche possibile la prestazione di opera di personale dipendente, a condizione però che esso sia sempre personalmente diretto dall'imprenditore artigiano (art. 4 della citata legge) e che il numero dei dipendenti non superi determinati limiti (non più di 18 compresi i familiari, se l'impresa produca in serie; non più di 9, sempre compresi i familiari, se l'impresa non lavori in serie; non più di 8, sempre compresi i familiari, se l'impresa eserciti servizi di trasporto; eccezionalmente, e con riguardo allo svolgimento di attività nel settore dei lavori artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura: non più di 32 dipendenti compresi non più di 16 apprendisti o di 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti, trattandosi di lavori fondati sulla destrezza del personale; per le costruzioni edili non più di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, o non più di 14 se le unità aggiuntive siano apprendisti: art. 4 lett. a, b, c, d, della citata legge).
Il lavoro dell'imprenditore, in ogni caso, deve poter essere considerato prevalente sul lavoro dei dipendenti e sul capitale investito nell'impresa.
Il numero dei dipendenti è rivelatore del capitale investito.
Anche se l'impresa sia costituita in forma di società, perché sia considerata artigiana occorre che la maggioranza dei soci, o uno di essi nel caso in cui la società è costituita da due soci, svolga con prevalenza lavoro personale anche manuale, nel processo produttivo e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale.
Deve cioè mancare del tutto il fine speculativo cioè il profitto.
3.1 - Devesi quindi ritenere abrogato l'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui esclude che le società artigiane possano essere considerate piccoli imprenditori, per incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti (art. 15 disp. prel. codice civile).
Del resto, già questa Corte ha ritenuto (sent. n. 54 del 1991, n.
3 della parte motiva) non soggetta a fallimento la piccola società artigiana, di modeste dimensioni, non assimilabile ad una vera e propria impresa commerciale o industriale.
Tale è da considerarsi se manca l'intento speculativo e il suo guadagno non assume i connotati del profitto proprio per la modestia dei mezzi e del capitale investito. È soggetta invece a fallimento la società artigiana se la sua attività e la sua produzione si espandono e si organizzano su basi speculative, alterandosi così il rapporto tra attività personale della maggioranza dei soci artigiani, il numero dei dipendenti e il capitale investito.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.
16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI