Pronuncia 485/1991 — Rel. Ugo Spagnoli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1991 dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bracco Rosario ed altro e Fallimento s.r.l. Axel ed altro, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il fatto era configurabile come reato e che ne conseguiva, ai sensi degli artt. 185 cod. pen., 2049 cod. civ. e 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la responsabilità civile della società fallita per i danni subiti dal lavoratore, nonché, ai sensi dell'art. 11 del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965, l'obbligo della medesima società di rimborsare all'I.N.A.I.L. le somme erogate per indennità e spese accessorie, il Tribunale ha rilevato che tali erogazioni erano superiori alla somma che sarebbe stata liquidabile al lavoratore a titolo di risarcimento del danno alla persona, secondo la disciplina civilistica in materia di responsabilità per fatto illecito (in particolare, nessun danno risarcibile era stato riconosciuto a titolo di perdita della capacità di guadagno, in quanto la menomazione subita dal lavoratore aveva sì determinato la sostanziale impossibilità di riprendere la specifica attività lavorativa un tempo esercitata dall'infortunato, ma non aveva ripercussioni sulla diversa attività lavorativa alla quale egli si era dedicato dopo l'incidente e che attualmente svolgeva senza usura e senza riduzione della retribuzione).
Ne conseguiva che l'istituto poteva essere ammesso al passivo soltanto per tale minore importo, ma per l'integralità di esso, in ragione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il credito dell'I.N.A.I.L. in via di regresso contro il datore di lavoro civilmente responsabile trova un limite quantitativo nel complessivo ammontare del risarcimento del danno dovuto all'infortunato secondo le norme generali che disciplinano la responsabilità per fatto illecito, senza però che assuma rilievo la diversità tra le componenti del danno oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e quelle del danno risarcibile secondo la disciplina civilistica e quindi con la possibilità per l'istituto di avvalersi, ai fini del regresso, anche delle somme spettanti al lavoratore infortunato per risarcimento del danno biologico e del danno morale.
Il lavoratore, d'altro canto, non aveva diritto ad alcun risarcimento da parte del datore di lavoro, in ragione dell'art. 10, sesto e settimo comma, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui "non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto", mentre, "quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti".
Ciò posto, secondo il giudice a quo, la disciplina delineata dalle norme impugnate, interpretate in conformità al diritto vivente enunciato dalle pronunzie della Corte di cassazione, non si sottrae al dubbio di legittimità costituzionale, almeno per quanto concerne il danno biologico. Quest'ultimo, infatti, è rappresentato dalla menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore "uomo" in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica. Il danno biologico - osserva il Tribunale - ricomprende quindi in sé ragioni di pregiudizio che esulano dalla tutela previdenziale garantita dal d.P.R. n. 1124 del 1965: quest'ultima, infatti, riguarda esclusivamente la perdita, totale o parziale, dell'attitudine al lavoro, determinata considerando la riduzione della capacità lavorativa generica, mentre il danno biologico - pur se in esso può forse essere fatta confluire anche la riduzione della capacità lavorativa - comprende e riassume in sé tutte le ipotesi di pregiudizio che possano derivare alla persona in ragione della lesione subita, anche prescindendo dalla incidenza sulla attitudine al lavoro. Orbene, il meccanismo normativo delineato dalle disposizioni impugnate fa sì che il lavoratore infortunato possa ottenere il pieno ristoro del pregiudizio subito, anche per quanto riguarda il danno biologico, soltanto quando l'ammontare delle somme dovute dal danneggiante e dal responsabile civile all'ente previdenziale a titolo di rivalsa sia inferiore all'ammontare del danno civilisticamente considerato. In caso contrario, invece, il danno biologico rimane privo di ristoro, essendo prevalente, nel sistema legislativo, la finalità di rimborso all'ente previdenziale.
Il mancato ristoro del danno biologico - conclude il giudice a quo
Questo rapporto coinvolge tre distinti soggetti le cui reciproche posizioni sono disciplinate con le norme di legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Orbene, la previsione di un equilibrio tra le singole posizioni implicando valutazioni comparate del rapporto tra benefici e sacrifici, rientra nell'ambito delle scelte discrezionali che non possono essere sottratte al legislatore ordinario. La questione sollevata dal Tribunale di Torino - afferma quindi la difesa dell'I.N.A.I.L. - è inammissibile.
In secondo luogo il diritto di regresso, a differenza dal diritto di surroga, non è volto a far subentrare l'assicuratore nei diritti vantati dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile del sinistro, ma a consentire all'I.N.A.I.L. di ripetere quanto erogato al lavoratore infortunato per conto ed in vece del datore di lavoro.
Il regresso, quindi, disciplina i rapporti interni tra assicuratore assicurante, rapporti ai quali l'infortunato è estraneo, mentre il risarcimento del danno astrattamente a lui dovuto è limitato alla sola parte eccedente le prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L., al fine di evitare che per un unico danno il lavoratore infortunato venga a lucrare un doppio (ed ingiustificato) indennizzo.
Non è quindi il regresso dell'I.N.A.I.L. che limita il risarcimento spettante all'infortunato, ma è quest'ultimo che è possibile solo per la parte in cui eccede le prestazioni previdenziali, dal momento che l'I.N.A.I.L., erogando la rendita e le altre indennità, ha già corrisposto al lavoratore l'indennizzo a questi dovuto dal datore di lavoro; infatti il diritto di regresso è esercitabile solo quando l'infortunio, per essere dipeso da un fatto costituente reato imputabile al datore di lavoro o ai dipendenti di esso, dovrebbe essere risarcito direttamente da costui. L'I.N.A.I.L., pertanto, paga al posto del datore di lavoro solo per assicurare, in ogni caso, l'indennizzo al lavoratore. Ne consegue che l'azione di regresso consente all'istituto non di subentrare in quella parte del risarcimento del danno spettante all'assicurato e trasferita all'ente assicuratore in virtù del pagamento delle indennità corrisposte, ma di farsi restituire quelle somme che il datore di lavoro doveva direttamente all'infortunato e che l'I.N.A.I.L. ha anticipato in sua vece.
L'I.N.A.I.L. deduce inoltre l'erroneità della equiparazione tra le prestazioni erogate dall'istituto e il danno patrimoniale, equiparazione sulla quale si basa invece la tesi, fatta propria dal giudice a quo secondo cui estendere la rivalsa a voci di danno diverse dalla riduzione della capacità lavorativa generica significa espropriare ingiustificatamente il lavoratore del diritto al risarcimento del danno biologico.
L'istituto assicura invece, genericamente, il danno alla persona del lavoratore e le prestazioni da esso erogate non ristorano solo il pregiudizio patrimoniale strettamente inteso, ma comprendono, in conformità all'art. 38 della Costituzione, una serie di provvidenze (che prescindono dall'effettiva perdita di guadagno ed anche dall'eventuale concorso di colpa dell'infortunato) le quali tendono ad adeguare l'entità dell'indennizzo alle esigenze di vita del lavoratore e, in caso di morte, dei suoi familiari. Ne consegue che è del tutto ingiustificato secondo l'I.N.A.I.L., collegare l'indennizzo corrisposto dall'istituto agli stretti danni patrimoniali, quando invece è l'intero danno alla persona che viene indennizzato, prescindendo dalle singole voci di questo, assicurandosi così quella tutela della salute del lavoratore che è garantita dalla Costituzione. Infine, l'istituto osserva che la questione sollevata dal Tribunale di Torino nasce in realtà da un equivoco, derivante dalla confusione della lesione della capacità lavorativa con la riduzione del reddito, confusione che ha indotto il giudice a quo a porre nel nulla il risarcimento della incapacità lavorativa generica ovvero a ritenerla indennizzabile quale danno biologico. Del resto la stessa contrapposizione tra danno biologico e danno patrimoniale sarebbe erronea, dal momento che il danno biologico è risarcibile proprio quale danno patrimoniale. Ed infine non sarebbe comprensibile che per un unico evento dannoso l'infortunato venisse ad usufruire di un doppio diritto risarcitorio per titoli diversi (indennità di legge a carico dell'istituto e risarcimento del danno a carico del responsabile del sinistro).
Quest'ultima disposizione, secondo la ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale - nell'attribuire all'I.N.A.I.L., nei casi previsti dall'art. 10, il diritto di regresso, contro le persone civilmente responsabili del reato che ha provocato l'infortunio, per il recupero delle somme pagate a titolo di indennità e delle spese accessorie, nei limiti del risarcimento spettante all'infortunato - consente all'istituto di avvalersi, per la determinazione di tale limite, anche delle somme che l'infortunato ha diritto di pretendere a titolo di risarcimento del danno biologico; e ciò benché la prestazione assicurativa erogata corrisponda soltanto alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica e non alla menomazione dell'integrità psico-fisica della persona, considerata in sé e per sé e nella sua globalità e non riguardata soltanto sotto il profilo dell'attitudine a produrre ricchezza. Conseguentemente, il sesto ed il settimo comma dell'art. 10 stabiliscono che, in caso di infortunio sul lavoro dipendente da reato, il lavoratore assicurato ha diritto al risarcimento del danno biologico non compreso nella garanzia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, calcolato secondo i criteri civilistici e complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L..
I parametri che vengono richiamati per il richiesto giudizio di legittimità costituzionale sono rappresentati in primo luogo dall'art. 32, primo comma, della Costituzione e, in connessione, dagli artt. 2, 3 e 38.
Nella recente sentenza n. 356 del 1991, questa Corte, richiamando la sequenza concettuale delineata dalla propria giurisprudenza sul tema della tutela risarcitoria del diritto alla salute, ha ribadito che il principio costituzionale della integrale e non limitabile tutela risarcitoria del diritto alla salute riguarda prioritariamente e indefettibilmente il danno biologico in sé considerato, che sussiste a prescindere dalla eventuale perdita o riduzione di reddito e che va riferito alla integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica sé stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte "le attività realizzatrici della persona umana".
Sulla base di tali principi, la Corte - chiamata allora a giudicare la legittimità costituzionale dell'art. 1916 cod. civ. - ha affermato che "allorquando la copertura assicurativa, in virtù delle norme di legge o di contratto che la disciplinano, non abbia ad oggetto il danno biologico, oppure si limiti ad indennizzare la perdita o riduzione di alcune soltanto delle capacità del soggetto (come avviene per l'attitudine al lavoro nel regime dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), consentire che l'assicuratore, nell'esercizio del proprio diritto di surroga nei confronti del terzo responsabile, si avvalga anche del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno biologico non coperto dalla prestazione assicurativa, significa, appunto, sacrificare il diritto dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento di tale danno, con conseguente violazione dell'art. 32 della Costituzione".
Con riferimento ai parametri così delineati, le norme che oggi la Corte è chiamata a giudicare sono del tutto equivalenti a quella contenuta nell'art. 1916 cod. civ., sicché vale per quelle il medesimo giudizio di incostituzionalità già pronunziato per questa.
L'eventuale possibilità di una diversa ricostruzione dommatica del diritto di surrogazione e del diritto di regresso non è, invero, comunque idonea ad influire sul rapporto tra le norme che disciplinano l'esercizio di tali diritti ed il principio costituzionale della integrale e non limitabile tutela risarcitoria del danno biologico, nei sensi esplicitati dalla sentenza n. 356 del 1991.
Non spetta alla Corte, in questa sede, decidere se la perdita o riduzione della capacità lavorativa (generica o specifica) rappresenti un danno risarcibile anche quando non determini in concreto alcuna perdita di reddito (con conseguente possibilità, per l'I.N.A.I.L. di avvalersi di questo credito risarcitorio ai fini del regresso). Quel che la Corte ha affermato e che qui ribadisce è che il principio costituzionale dell'integrale e non limitabile risarcibilità del danno biologico, implica che l'I.N.A.I.L. non può avvalersi ai fini dell'azione di regresso, delle somme che il responsabile deve all'infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla riduzione o perdita della capacità lavorativa generica.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L.;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI