Pronuncia 506/1991 — Rel. Luigi Mengoni
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62 della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21 (Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità delle Unità Sanitarie Locali) promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1991 dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento civile vertente tra U.S.L. n. 7 di Rossano e S.p.a. Upjohn iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
62 della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, nella parte in cui, nel disciplinare gli interessi moratori dovuti dalle USL di quella Regione, dispone che "tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, Codice civile".
Il giudice remittente dubita della conformità di tale norma al dettato costituzionale in quanto:
117 e 3 della Costituzione l'art. 62, quarto comma, della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, il quale, con riguardo agli impegni di spesa delle unità sanitarie locali, dispone che "tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile".
La norma impugnata deroga all'art. 1224 Codice civile escludendo l'applicabilità del secondo comma alle obbligazioni pecuniarie delle U.S.L. situate nel territorio della Regione Calabria. Ai creditori di queste unità sanitarie è negato il diritto al risarcimento del maggior danno, oltre gli interessi legali di mora, che essi provino di avere sofferto a causa del ritardo del pagamento. Né varrebbe osservare che, almeno per il ritardo successivo al centottantesimo giorno dalla scadenza del debito, il maggior danno è corrisposto forfettariamente sotto forma di aumento degli interessi di mora al tasso degli interessi bancari. L'art. 1224, secondo comma, Codice civile esclude il risarcimento del maggior danno effettivo solo se gli interessi moratori in misura superiore a quella legale sono stati convenuti dalle parti del contratto.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, pur nelle materie in cui è ad esse riconosciuta competenza legislativa, le Regioni non hanno il potere di modificare la disciplina dei diritti soggettivi per quanto riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui derivano, cioè i modi di acquisto e di estinzione, i modi di accertamento, le regole sull'adempimento delle obbligazioni e della responsabilità per inadempimento, la disciplina della responsabilità extra contrattuale, ecc. (cfr. sent. n. 391 del 1989): "la regolamentazione di siffatti rapporti appartiene alla competenza istituzionale dello Stato, giacché ad essa sottostanno esigenze di unità e di eguaglianza che possono essere salvaguardate solo se esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettività nazionale è riconosciuto il potere di emanare misure in proposito" (sent. n. 154 del 1972).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, quarto comma, della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21 (Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità delle Unità Sanitarie Locali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI