Pronuncia 133/1992 — Rel. Renato Granata
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, 72 quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ("Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), come modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 ("Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza") e trasfusi negli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope") e dell'art. 90 dello stesso d.P.R. promossi con n. 8 ordinanze di varie autorità giudiziarie iscritte ai nn.
282, 283, 289, 394, 441, 493, 498 e 610 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 17, 18, 23, 27, 33 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Bizzarri Giuseppe nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;
71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza)
In particolare, secondo il giudice a quo, nessun criterio predeterminato è previsto quale limite della discrezionalità amministrativa nella determinazione della dose media giornaliera delle singole sostanze stupefacenti.
Secondo il giudice rimettente la nuova fattispecie delittuosa - che prescinde dalla verifica della pericolosità oggettiva della condotta - viola l'art. 3 Cost. sia perché la previsione di una presunzione iuris et de iure di spaccio per la detenzione di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla "dose media giornaliera" è irragionevole in quanto contraria all'esperienza giudiziaria (che insegna che non è dato escludere a priori in modo radicale ed in termini di certezza che il tossicomane ricorra all'accumulazione di sostanze stupefacenti destinate al soddisfacimento del fabbisogno quotidiano); sia perché, ove si ritenga che sia sanzionato penalmente anche il consumo di sostanze stupefacenti, è altresì irragionevole l'estensione al tossicomane del trattamento sanzionatorio penale applicabile allo spacciatore.
Il giudice rimettente lamenta inoltre che la condotta penalmente rilevante (detenzione per uso personale di plus di d.m.g.) non è lesiva di alcun bene tutelato e quindi contrasta con il principio dell'offensività desumibile dall'art. 25 Cost.
71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del T.U. 9 ottobre 1990 n.
Lamenta inoltre la disparità di trattamento (nella forma di pari trattamento di situazioni diverse) atteso che l'acquirente consumatore di una quantità di droga appena superiore alla dose media giornaliera potrebbe essere assoggettato alla stessa pena del venditore.
Altresì - osserva il tribunale rimettente - nella detenzione per uso personale di droga in quantità di poco superiore alla dose media giornaliera non è configurabile lesione o esposizione a pericolo di un bene giuridico che possa giustificare la sanzione penale.
Inoltre il meccanismo attraverso cui il legislatore individua la fattispecie penalmente rilevante appare in contrasto con la riserva di legge sancita dall'art. 25 Cost. atteso che la determinazione della dose media giornaliera (e perciò del discrimine fra illecito amministrativo e reato) è rimessa alla totale discrezione della P.A.
In particolare fissare il limite massimo di principio attivo per le dosi medie giornaliere in maniera tassativamente tabulata, ricollegandovi la linea di demarcazione fra illecito penale e non, significa far discendere la responsabilità penale del soggetto da un fattore (la misurazione) che per definizione presenta margini pressoché imprescindibili di errore.
Il Tribunale rimettente invoca inoltre il principio del carattere personale della responsabilità penale (art. 27, 1 co., Cost.). In particolare, dopo la sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale può enuclearsi un più generale principio secondo cui non può esservi punibilità per un reato se il soggetto agente non è in condizione di percepire l'antigiuridicità del comportamento tenuto. Altresì occorre tener conto delle finalità di rieducazione cui la pena deve necessariamente tendere (art. 27, 30 co., Cost.), finalità che sarebbero frustrate ove si sottoponga a responsabilità penale chi non versi (almeno) in una situazione di colpa, perché in tal caso il soggetto non può cogliere, né condividere il bisogno di essere rieducato.
Le norme censurate contrastano altresì con il principio fondamentale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. giacché la previsione di un'identica sanzione per chi detenga un quantitativo di sostanza stupefacente superiore alla dose media giornaliera a scopo di cessione, rispetto a chi, nelle stesse condizioni dal punto di vista oggettivo, dispone della sostanza al fine di farne esclusivamente uso individuale è priva di ragionevole giustificazione essendo diverso il grado di consapevolezza del disvalore della condotta da parte dei due soggetti.
In particolare il giudice rimettente prospetta la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del pari trattamento legislativo delle situazioni diverse dello spacciatore e del consumatore, nonché la possibile violazione degli artt. 3, 13, 25 della Costituzione per la mancanza di offensività della detenzione finalizzata al consumo. Infatti la legge n. 162 del 1990 punisce con la sanzione penale la detenzione di sostanze stupefacenti indipendentemente da una situazione di pericolo (concreto o presunto) di destinazione delle stesse allo spaccio, venendo cosi ad equiparare due situazioni sicuramente difformi, quella dello spacciatore e quella del consumatore.
La d.m.g. costituisce poi nozione irreale, non sorretta da alcun valido sostegno dal punto di vista tecnico-scientifico, posto tra l'altro che la maggiore o minore efficacia stupefacente di una data sostanza varia a seconda del modo di assunzione della stessa e del grado di tolleranza del soggetto assuntore. L'accertamento giudiziale circa l'effettiva destinazione di una determinata sostanza al consumo o allo spaccio dovrebbe basarsi, dunque, non sulla nozione della "dose media giornaliera", ma sull'effettivo tipo di condotta dell'agente.
Inoltre il giudice rimettente lamenta la violazione dell'art. 25 Cost. atteso che il rinvio - contenuto nell'art. 78 censurato - ad un decreto del Ministro della Sanità per la determinazione della d.m.g. in relazione alle singole sostanze stupefacenti è totale e dismissorio e non individua, né determina in alcun modo concretamente, la nozione di "dose media giornaliera", né il contenuto di questo concetto ovvero i criteri, i presupposti, i caratteri o i parametri alla cui luce ricostruirlo, onde ne risulta violata la riserva di legge in materia penale, imposta dall'art. 25 Cost.
Infine il giudice rimettente prospetta la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del più grave trattamento normativo riservato a situazioni meno gravi (detenzione di droghe leggere) rispetto a quello previsto per situazioni più gravi (detenzione di droghe pesanti); altresì lamenta analoga disparità di trattamento in danno dei consumatori occasionali (situazione meno grave) rispetto ai consumatori abituali (situazione più grave). Premesso che le cd. droghe leggere non danno assuefazione, il giudice a quo ritiene ancor più gravi i dubbi di costituzionalità, sopra indicati, ove riferiti al consumatori di droghe leggere, per le quali più evidenti sono la mancanza di offensività della condotta incriminata e la violazione del principio di riserva di legge, essendo del tutto arbitraria la determinazione della d.m.g. in mancanza di dati epidemiologici.
Inoltre l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva previsto dall'art. 90 cit. non sarà mai applicabile ai consumatori di cannabis, essendo detta sospensione condizionata all'attuazione di un "programma terapeutico e socioriabilitativo" che presuppone una tossicodipendenza non ipotizzabile nei confronti di detti consumatori. Altresì - non risultando necessaria alcuna riabilitazione anche nel caso di uso occasionale - verrebbe a crearsi una disparità tra il trattamento meno grave riservato dall'art. 90 alla più grave situazione di chi fa un uso ininterrotto e continuativo di droga, ed il trattamento più grave riservato dall'art. 90 (in ragione dell'esclusione dell'applicabilità della sospensione in esso prevista) alla meno grave situazione di chi ne fa un uso solo occasionale.
Il giudice a quo ritiene che il differente trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 75, 1 comma, d.P.R. n. 309 cit., (con sanzioni amministrative per i detentori per uso personale di una certa sostanza stupefacente entro i limiti massimi tabellati) e quello dettato dall'art. 73, commi 1, 4 e 5 (con pena criminale per i detentori sempre per uso personale, ma oltre il predetto limite) sia ingiustificatamente differenziato e che il primo comma dell'art. 75 T.U. 309/90 sia incostituzionale nella parte in cui non prevede in ogni caso l'assoggettamento alla sanzione amministrativa in essa dettata di chi detenga sostanza stupefacente o psicotropa in quantità anche superiore a quella per la stessa specificatamente individuata dal D.M. n. 180 del 12.7.1990, ma tale che, anche per le modalità ed i termini dell'accertamento dell'illecito, sia evidente l'imminente e totale assunzione della stessa da parte del detentore.
Ha concluso pertanto per la manifesta infondatezza delle questioni medesime (salvo che per la questione sollevata dal Tribunale di Sassari, per la quale - non tenendo ancora conto della cit. sent. n.
333/91 - ha concluso per una pronuncia di non fondatezza ritenendo rispettato il principio costituzionale della riserva di legge per essere la fattispecie incriminatrice compiutamente definita dalla legge).
In particolare, poi, con riferimento alla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Crotone, l'Avvocatura ha anche chiesto, in via subordinata, la restituzione degli atti al giudice a quo per jus superveniens (d.l. 8 agosto 1991 n. 247).
La questione è manifestamente infondata.
Nella sentenza n. 333 del 1991 questa Corte ha già affermato che "le incriminazioni di pericolo presunto non sono incompatibili in via di principio con il dettato costituzionale", purché non siano irrazionali od arbitrarie. Ha quindi individuato la ratio (non arbitraria, né irragionevole) della norma incriminatrice, che prevede come reato la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale in misura superiore alla d.m.g., nell'esigenza - conseguente ad una più rigorosa valutazione del fenomeno-droga e dei suoi effetti - sia di rendere "estremamente improbabile" che il detentore possa spacciare, od anche solo cedere a terzi, pur se in piccola parte, la sostanza detenuta, sia di limitare l'accumulo di droga per uso personale al fine di contrastarne l'illecito traffico, "costretto dalla parcellizzazione della domanda a moltiplicare i rivoli dell'ultima fase dello spaccio".
Tale principio, più ampiamente argomentato nella citata sentenza, non può che essere ribadito anche in questa sede, non avendo i giudici rimettenti prospettato profili nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati da questa Corte.
Anche tale seconda questione è manifestamente infondata.
Ha già affermato questa Corte, nella cit. sentenza n. 333/91, che le due fattispecie poste a raffronto (spaccio e mera detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti), ove aventi ad oggetto una quantità appena superiore alla d.m.g. non sono affatto entrambe al limite minimo della soglia di punibilità, atteso che lo spaccio, essendo sanzionato anche se relativo a quantitativi inferiori alla d.m.g., non rappresenta la condotta di minor disvalore penale destinata in linea di principio all'applicazione della pena minima, salva la possibile incidenza in concreto della valutazione discrezionale del giudice ex artt. 132 e 133 c.p. al fine della quantificazione della pena. Tale differenziazione sul piano sanzionatorio - progressivamente più rilevante in caso di quantitativi che superano in misura maggiormente considerevole la d.m.g. - esclude la disparità di trattamento prospettata dai giudici rimettenti, mentre la configurazione in tal caso di un solo reato con plurime condotte alternative non è in sé arbitraria od irragionevole in considerazione del fatto che "offerta (spaccio) e domanda (consumo) sono profili interagenti di un unico fenomeno".
D'altra parte la posizione del "consumatore XX non spacciatore" si differenzia ulteriormente perché - come ha già affermato questa Corte - l'inequivoca destinazione all'uso personale della droga detenuta anche in quantità "non lieve" può essere valorizzata dal giudice penale al fine di ritenere non di meno integrato il presupposto del fatto di "lieve entità", di cui al quinto comma dell'art. 73, con conseguente applicazione delle meno severe pene da tale disposizione previste, atteso che tra le "circostanze dell'azione" ivi menzionate sono comprese anche le "circostanze soggettive" tutte, e quindi anche le finalità della condotta tenuta dall'agente; infatti, come risulta inequivocabilmente dagli atti parlamentari (v. soprattutto l'intervento del rappresentante del Governo, sen. Castiglione, Senato della Repubblica, seduta del 12 giugno 1990), la sostituzione, nel quinto comma dell'art. 73, dell'originario riferimento "alle circostanze inerenti alla persona del colpevole" con quello alle "circostanze dell'azione" era stata dettata dall'esigenza di ampliare (e non già di restringere) la rilevanza delle circostanze per comprendervi quelle soggettive e quelle oggettive.
Anche tale questione - sollevata dal Tribunale di Roma, dal g.i.p. presso il Tribunale di Roma, dal Tribunale di Torino, dal g.i.p. presso il Tribunale di Campobasso - è manifestamente infondata; ed infatti questa Corte, dopo aver precisato che la condotta punita è la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti e non già il consumo (né tanto meno - può aggiungersi - il consumo pregresso), ha già ritenuto, nella più volte citata sentenza n. 333 del 1991, che il principio della necessaria offensività del reato non è stato leso, essendo l'apprezzamento del legislatore in ordine alla condotta prevista nella fattispecie penale astratta né irrazionale, né arbitrario in ragione della (già ricordata) ratio sottesa all'incriminazione della detenzione per uso personale di quantità di droga superiore alla d.m.g.; ratio che è quella "per un verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza detenuta possa essere venduta o ceduta a terzi, e, per altro verso, di indurre la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi su quantitativi minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo e da renderne così più difficile la pratica"; tutto ciò per perseguire l'obiettivo di tutela di valori costituzionalmente rilevanti (salute pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico).
Invece l'offensività della condotta concreta tenuta dall'agente costituisce oggetto di accertamento (caso per caso) del giudice di merito.
Tale questione è stata già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 333 del 1991, in cui le norme censurate sono state ritenute compatibili con l'obbligo della riserva di legge, essendo sufficientemente determinato dalla norma primaria il precetto penalmente sanzionato, mentre - in funzione di mera integrazione dello stesso - è demandato al Ministro della sanità l'esercizio di una discrezionalità meramente tecnica, tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, senza che sia consentita alcuna valutazione in chiave di prevenzione o di repressione.
Invece l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione amministrativa della norma incriminatrice non pone un problema di compatibilità con il precetto costituzionale della riserva di legge, ma radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso il decreto ministeriale suddetto.
Anche in tal caso soccorrono le valutazioni già fatte nella sentenza n. 333/91 per ritenere manifestamente infondata la questione. Dovendo la soglia quantitativa (la d.m.g.), che scrimina tra la detenzione punibile e quella non punibile, essere "media" ed essere riferita all'arco di una giornata, è conseguenziale - ma non per ciò solo irragionevole - che tale criterio presenti "margini inevitabili di approssimazione", così come ogni standardizzazione.
È sufficiente però, per ritenere rispettato il precetto costituzionale della riserva di legge, che la determinazione del suddetto parametro avvenga secondo le attuali conoscenze scientifiche e tecniche di campionatura e di accertamento, mentre la prevista variabilità delle tabelle "in relazione alla evoluzione delle conoscenze del settore " (art. 78, secondo comma) rappresenta un sufficiente correttivo del possibile errore statistico del criterio adottato.
Entrambi i profili di censura non sono fondati.
Ed infatti la coscienza dell'antigiuridicità della condotta - valorizzata da questa Corte nella sentenza n. 364 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile - attiene al precetto normativo e non già al giudizio di disvalore ad esso sotteso, che è espressione della scelta di politica criminale del legislatore, in astratto sindacabile sotto i profili finora esaminati, ma non certo censurabile ove in concreto difforme dall'apprezzamento soggettivo del singolo autore della condotta vietata.
In particolare la citata sentenza n. 364/88, dopo aver giudicato corretta la tesi della "inesistenza nella Costituzione di un vincolo per il legislatore ordinario di non sanzionare penalmente fatti carenti di effettiva conoscenza dell'antigiuridicità", ha poi ravvisato come requisito subiettivo minimo costituzionalmente necessario la possibilità della conoscenza della legge penale ed ha conseguentemente elevato a ragione di esclusione della colpevolezza l'ignoranza inevitabile della stessa, pur qualificando tale soltanto quella che l'agente non ha potuto evitare nemmeno adempiendo ai doveri strumentali di informazione e conoscenza.
La coscienza dell'antigiuridicità richiesta dalla Costituzione si risolve quindi nella conoscibilità del precetto penale da parte del soggetto agente, con la precisazione che anche "in relazione a reati sforniti di disvalore sociale" deve ritenersi che "l'agente versi in evitabile e, pertanto, rimproverabile ignoranza della legge penale" quando la mancata percezione dell'illeceità derivi dalla violazione degli obblighi di informazione della normativa vigente che sono alla base di ogni convivenza civile.
Escluso il denunciato vizio di incostituzionalità della norma, rimane però affidato al giudice di merito - nei limiti puntualizzati dalla citata sentenza n. 364/88 - stabilire in concreto se - alla stregua delle informazioni in proposito fornite al singolo nell'attuale contesto storico - debba dirsi percepibile o non percepibile dall'agente, anche a livello di mero dubbio, l'illiceità della condotta tenuta, quale detentore di una quantità di droga superiore alla d.m.g.
Quanto al secondo profilo questa Corte, nella sentenza n. 333/91, ha già affermato che l'eventuale errore dell'agente nell'apprezzamento della quantità di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente detenuta non è privo di rilevanza perché, al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo, è necessario che egli sia consapevole di detenere (per uso personale) una quantità totale di sostanza stupefacente tale che contenga il relativo principio attivo in misura superiore a quella tabellata nel decreto ministeriale.
Anche tale questione è manifestamente infondata.
Questa Corte nella sentenza n. 333/91 ha riconosciuto - come già rilevato - l'offensività della condotta del tossicodipendente o tossicofilo che, per il suo personale consumo differito, accumuli una quantità di sostanza stupefacente superiore a quella tabellata.
Superata tale soglia di punibilità, le circostanze soggettive ed oggettive (che in concreto connotano la detenzione per uso personale e tra cui rientrano il grado di tolleranza del soggetto assuntore ovvero la maggiore o minore efficacia stupefacente del modo di assunzione) possono essere non di meno apprezzate dal giudice penale ex artt. 132 e 133 c.p. Pertanto il fatto che il medesimo quantitativo di esubero della droga accumulata possa avere una diversa valenza in ragione del maggiore o minore grado di tolleranza del soggetto assuntore, ovvero delle modalità di assunzione, non è privo di rilevanza e può condurre ad un trattamento differenziato in termini di gravità del fatto accertato, non senza considerare che l'offensività della condotta non viene meno per il fatto che l'accumulo - in ragione dello stato di assuefazione particolarmente accentuata del tossicodipendente - risulti essere di minima (ma non nulla) entità.
La questione non è fondata.
L'art. 90 T.U. approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere (una sola volta) l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e socioriabilitativo, sempre che dopo l'inizio di tale programma non abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
La soglia di applicabilità del beneficio è portata a quattro anni di pena detentiva inflitta, ove i reati accertati siano quelli previsti dal quinto comma dell'art. 73.
Il presupposto di applicabilità del beneficio (che, all'esito del programma terapeutico e sempre che il tossicodipendente nei cinque anni successivi al provvedimento non commetta un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, comporta l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale) è quindi duplice: mancato superamento di un tetto massimo di pena inflitta (ed a tal fine il tribunale può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne già divenute definitive); effettuazione di un programma terapeutico e socioriabilitativo. Ed è essenzialmente questa seconda condizione che costituisce la ratio dell'istituto volto a favorire il recupero dei tossicodipendenti, che in tal modo abbiano concretamente e meritevolmente mostrato di volersi adoperare per sottrarsi al giogo della droga e nello stesso tempo si siano astenuti dal commettere altri delitti (non colposi). Sicché questa speciale sospensione dell'esecuzione della pena detentiva assume un carattere latamente premiale (che l'accomuna alla disciplina altrettanto speciale della custodia cautelare e dell'affidamento in prova prevista rispettivamente dagli artt. 89 e 94 T.U. cit. ove il tossicodipendente si sottoponga ad un programma terapeutico di recupero) ed una connotazione incentivante del recupero stesso (perché la mancata prosecuzione del programma comporta la revoca del beneficio).
Secondo il giudice rimettente, però, l'ammissione al beneficio - proprio perché è condizionato alla praticabilità da parte del soggetto di un programma terapeutico e socioriabilitativo - presuppone uno stato di tossicodipendenza non ipotizzabile in caso di consumatori occasionali, o di consumatori di droghe leggere che non inducono dipendenza.
Deve però rilevarsi che la norma censurata non contiene, nel suo tenore testuale, nessuna limitazione in ragione del tipo di sostanza stupefacente che abbia determinato nel soggetto condannato lo stato di dipendenza (inteso come limitazione dell'area del libero arbitrio e della piena capacità di autodeterminazione, indotta dall'abitualità del consumo di sostanze stupefacenti), stato che costituisce l'unico elemento giuridicamente rilevante. L'accertamento in concreto dello stato di tossicodipendenza del soggetto condannato unitamente a quello del correlato carattere terapeutico e socioriabilitativo del programma di recupero è demandato al tribunale di sorveglianza. Nessuna disparità di trattamento sussiste quindi in ragione del tipo di sostanza stupefacente che abbia determinato lo stato di dipendenza.
Nel caso invece di consumo occasionale ovvero di consumo abituale che non abbia causato alcuno stato di tossicodipendenza viene meno il presupposto della misura premiale nel senso che l'eventuale persistere del soggetto nel consumo di droga è pienamente ed integralmente nella sfera del suo libero arbitrio, sicché non è ingiustificatamente discriminante per la diversità delle situazioni poste in comparazione che non trovi applicazione la speciale misura della sospensione dell'esecuzione della pena, non essendo ipotizzabile alcuna terapia o riabilitazione del "tossicofilo-non tossicodipendente" da incoraggiare e sostenere. In tali casi però - ricorrendone i presupposti - può trovare applicazione (in sede di pronuncia della condanna) il generale beneficio della sospensione condizionale della pena.
Se però la disciplina differenziata contenuta nella norma censurata non confligge con il canone costituzionale dell'eguaglianza di trattamento, non di meno - nel quadro della globale verifica, sul concreto terreno applicativo, degli effetti della legge n. 162 del 1990, anche al fine di "individuare le linee di ogni possibile ed utile modifica migliorativa" (sent. 333/91) - è rimessa alla discrezionalità del legislatore pure la eventuale valutazione dell'opportunità di introdurre, in relazione ai reati previsti dall'art. 73, quinto comma, cit., una parallela misura premiale anche in favore del mero tossicofilo.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992 Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA