Pronuncia 155/1992 — Rel. Francesco Greco
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Carta Piero e S.r.l. Cooperativa Prodest, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;
Cooperativa Prodest, previo, ove occorresse, annullamento della delibera di esclusione dalla società, la quale, peraltro, era stata autonomamente impugnata ex art. 2527, terzo comma, del codice civile, dinanzi al locale tribunale.
Con ordinanza del 22 maggio 1991 (R.O. n. 564 del 1991), il giudice adito sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile nella parte in cui, tra i rapporti soggetti al rito speciale del lavoro, non comprende anche quello tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro.
Osservava che la Cassazione, la quale costantemente aveva ritenuto la inapplicabilità della disposizione censurata al rapporto in esame, recentemente non aveva escluso la possibilità di ricondurre detto rapporto nello schema della collaborazione.
Ma egli non reputava di seguire nemmeno questo ultimo indirizzo in quanto i rapporti di collaborazione presuppongono uno scambio tra due centri di interessi distinti e separati.
Rilevava, però, che sussisteva disparità di trattamento tra il rapporto de quo e altri rapporti associativi, specie quelli c.d. parasubordinati; che, oltre all'art. 3, erano violati anche gli artt.
24 e 45 della Costituzione; che la questione era rilevante e non manifestamente infondata.
Il riferimento agli artt. 24 e 45 della Costituzione non è pertinente perché nel giudizio a quo, alla cui decisione sarebbe diretta la sollevata questione di legittimità costituzionale, si controverte sul rito da applicarsi al rapporto instaurato tra una cooperativa di produzione e lavoro ed un socio lavoratore; se, cioè, sia quello speciale di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. o quello ordinario di cui all'art. 2527 cod. civ.
La diversità di rito, infatti, non incide sulla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi in maniera così grave da renderla non effettiva o, comunque, da far venir meno la garanzia assicurata dal precetto costituzionale.
L'esclusione dell'applicabilità del rito del lavoro, che, secondo la prevalente giurisprudenza, consegue alla circostanza dell'esercizio in comune, da parte di lavoratori, dell'impresa societaria ed alla mancanza di centri di interessi distinti e separati, non compromette affatto la funzione sociale della cooperativa di produzione e lavoro tutelata dall'art. 45 della Costituzione.
3.1 - Sulla violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che, secondo il giudice a quo, si verificherebbe tra il rapporto controverso ed altri rapporti associativi o cosiddetti parasubordinati, si rileva che, con l'art.
409, n. 3, cod. proc. civ. (sent. n. 33 del 1976 e ord. n. 99 del 1988), il legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, al fine di riequilibrare la posizione di sfavore nella quale si trova il lavoratore quale parte economicamente più debole (ord. n. 65 del 1978), ha esteso il trattamento processuale previsto per i lavoratori subordinati anche ad alcune categorie di lavoratori autonomi, specie se gravitano attorno all'impresa. E cioè agli agenti, ai rappresentanti commerciali e a quelli che svolgono attività di collaborazione le quali si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; tra essi si comprendono anche i cosiddetti lavoratori parasubordinati, i quali contraggono solo un vincolo di subordinazione economica.
La valutazione dei requisiti perché si effettui la estensione del rito speciale del lavoro ai suddetti (lavoratori) è affidata al giudice della controversia il quale, a tali fini, può utilizzare elementi diversi da quelli richiesti per la qualificazione del rapporto sostanziale, dando prevalenza all'elemento lavoro. Per quanto riguarda i rapporti tra cooperativa di produzione e lavoro e socio lavoratore, si deve tener conto del modello organizzativo prescelto dalla società e dei rapporti concreti che si instaurano tra socio e cooperativa in modo che risultino soddisfatte le finalità della tutela esterna, senza incidere sulla struttura del rapporto.
In sostanza, quindi, ha demandato alla Corte adita la interpretazione della norma denunciata che, invece, secondo l'ordinamento, rientra nei suoi compiti istituzionali.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende anche quello tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro e di produzione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 45 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA