Pronuncia 234/1992 — Rel. Renato Granata
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 623 codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1991 dal giudice istruttore presso il tribunale di Asti nel procedimento civile vertente tra Trifone Gino e S.a.s. "SIBO di Avallone Angelo e C." iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore Renato Granata;
Udito l'avv. Sergio Cersosimo per la S.a.s. "SIBO2 DI Avallone Angelo e C.";
In particolare il giudice rimettente premette che la società SIBO, aggiudicataria all'asta pubblica di un immobile in sede di esecuzione immobiliare, aveva agito in via esecutiva azionando come titolo il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione. Non avendo l'ufficiale giudiziario proceduto al rilascio in sede di primo accesso perché l'immobile era detenuto da terzi, tra cui il Trifone, la società - dopo aver ottenuto dal Pretore di Asti un decreto con cui veniva disposta la prosecuzione dell'esecuzione nei confronti di chiunque occupasse l'immobile - notificava un nuovo atto di precetto al Trifone per il rilascio dell'immobile. Quest'ultimo proponeva opposizione a precetto innanzi al Pretore di Asti, chiedendo la sospensione dell'esecuzione, che gli veniva negata dal pretore adito, ma successivamente concessa dal presidente del tribunale di Asti, al quale la causa era stata rimessa per competenza per valore. Designato il giudice istruttore, la società chiedeva la revoca della sospensione dell'esecuzione sostenendo, tra l'altro, che il giudice dell'opposizione a precetto, non essendo "giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo", (art. 623 c.p.c.), non ha la facoltà di sospendere l'esecuzione.
Il giudice istruttore rimettente - dopo aver escluso che l'esecuzione potesse considerarsi già iniziata nei confronti del Trifone - rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudice dell'opposizione a precetto non può sospendere l'esecuzione, giacché l'inciso del primo comma dell'art.
623 c.p.c. , che, nell'attribuire il potere di sospendere l'esecuzione al giudice dell'esecuzione, fa salva la possibilità che tale sospensione sia disposta dal giudice innanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, si riferisce soltanto ai casi di impugnazioni in senso proprio (appello, ricorso per cassazione, revocazione, opposizione di terzo, impugnazione della sentenza arbitrale), con esclusione dell'opposizione a precetto. Quindi la sospensione (erroneamente) disposta sarebbe da revocare. Ma tale ritenuta impossibilità di sospendere l'esecuzione prima del suo inizio quando l'opposizione a precetto sia fondata su titolo diverso dalla sentenza esecutiva impugnabile si presenta - secondo il giudice rimettente - ingiustificatamente penalizzante per il debitore esecutato (e quindi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione) soprattutto nel caso dell'esecuzione per consegna o rilascio che avviene, o può avvenire, uno actu con l'attività dell'ufficiale giudiziario di consegna della cosa mobile o di immissione nel possesso dell'immobile, sicché il debitore, il quale lamenti l'illegittimità del titolo esecutivo e contesti il diritto del creditore a procedere, è del tutto sprovvisto della tutela cautelare costituita dalla facoltà di chiedere la sospensione dell'esecuzione senza che la specialità di tale esecuzione diretta giustifichi questa limitazione di tutela.
Il giudice rimettente ravvisa inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'esecutato che, dopo un primo infruttuoso accesso, può chiedere la sospensione dell'esecuzione e l'esecutato che, per una mera ed accidentale situazione di fatto, veda esaurirsi l'esecuzione al primo atto dell'ufficiale giudiziario.
Nel merito la società SIBO sostiene che non vi è un indebito sacrificio del diritto di difesa, né violazione del principio di eguaglianza, atteso che i titoli esecutivi che abilitano all'esecuzione per il rilascio rivestono caratteristiche di particolare certezza e stabilità, che giustificano una speciale tutela. Né d'altra parte la garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione copre sempre e comunque la tutela cautelare.
Risulta però in tal modo una prospettazione perplessa ed ambigua perché non è dato comprendere se l'attribuzione del potere di sospendere l'esecuzione, che - secondo il giudice rimettente - ricondurrebbe la norma censurata a conformità ai parametri costituzionali invocati, sia da riferire, in caso di organo collegiale, al giudice istruttore o al collegio; nel qual ultimo caso il giudice istruttore non sarebbe legittimato a sollevare la questione di costituzionalità de qua. Né può farsi ricorso ad un canone generale che attribuisca sempre e comunque al giudice istruttore tale potere di sospensione, atteso che una regola siffatta non è rinvenibile nel vigente ordinamento processuale. Ed infatti mentre è previsto che sia il giudice istruttore a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione nel giudizio di appello (art. 351 c.p.c.) ed in quello di opposizione a decreto di ingiunzione (art. 649 c.p.c.), è in altri casi richiesta la decisione collegiale; così in pendenza del giudizio di cassazione (art. 373, secondo comma, c.p.c.), di revocazione (art. 401 c.p.c.), di opposizione di terzo (art. 407 c.p.c.), di impugnazione della sentenza arbitrale (art. 830, secondo comma, c.p.c.).
Tale mancata puntualizzazione da parte del giudice rimettente non consente la verifica della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità e conseguentemente è causa di inammissibilità della stessa.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 623 codice procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore presso il Tribunale di Asti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA