Pronuncia 32/1992 — Rel. Renato Granata
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi primo e secondo, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;
Con ordinanza del 27 aprile 1991 il Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi - nel corso del giudizio di opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di Casagrande Cuppoloni Gianfranco per l'emissione di assegni bancari senza copertura - ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1 e 2 co., della legge 15 dicembre 1990, n. 386, norma che - per i reati di emissione di assegni senza copertura commessi prima della data di entrata in vigore della legge medesima - prevede la sospensione del procedimento penale e l'improcedibilità dell'azione penale in caso di pagamento degli assegni, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto, ove effettuato entro 90 giorni da tale data.
Rileva il giudice rimettente che l'imputato, in quanto dichiarato fallito, non può giovarsi della particolare disciplina transitoria introdotta dall'art. 11 cit., non avendo egli la possibilità di effettuare i pagamenti suddetti (e quindi di beneficiare della causa di improcedibilità del reato) in quanto non "in bonis"; né tali pagamenti potrebbero essere autorizzati dall'autorità vigilante perché sarebbe alterata la "par condicio creditorum". Pertanto l'imputato, proprio per la sua condizione personale di fallito, risulterebbe irragionevolmente discriminato, soprattutto nell'ipotesi in cui la procedura fallimentare si concludesse con il soddisfacimento dei creditori, giacché in tal caso egli non avrebbe potuto evitare una condanna penale e nello stesso tempo avrebbe pagato il suo debito con gli accessori. Vi sarebbe inoltre violazione del diritto di difesa perché l'imputato vedrebbe preclusa, sotto tale profilo, la possibilità di far valere compiutamente le sue ragioni.
La censura di incostituzionalità investe sia il primo comma dell'art. 11 cit. (nella parte in cui non prevede che per l'imputato dichiarato fallito il termine di novanta giorni debba decorrere dal momento della chiusura della procedura fallimentare e quindi dal rientro "in bonis"), sia il secondo comma (nella parte in cui non prevede che il periodo di 90 giorni di sospensione del procedimento penale debba decorrere, per l'imputato dichiarato fallito, anziché dalla data di entrata in vigore della legge, dalla conclusione della procedura fallimentare ovvero che lo stesso termine debba essere sospeso dal momento della dichiarazione di fallimento, successiva alla data di entrata in vigore della legge, fino all'esaurirsi della procedura).
Nel merito l'Avvocatura dello Stato sostiene l'infondatezza della questione atteso che la condizione di fallito rientra nel novero degli status riconducibili al fatto dell'interessato e non a situazioni di caso fortuito o di forza maggiore; d'altra parte tale condizione ha comunque effetti collaterali nell'ambito penale ad altri fini (applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno, adempimento dell'obbligazione pecuniaria in relazione al reato di insolvenza fraudolenta).
Analoga censura di sospetta illegittimità costituzionale - in riferimento agli stessi parametri - ha investito l'art. 11, 2 comma, della medesima legge n. 386 del 1990 nella parte in cui non prevede che il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (termine fino al quale - in regime di disciplina transitoria - il procedimento penale è sospeso) non decorra - in caso di intervenuta dichiarazione di fallimento dell'imputato - dal momento di chiusura della procedura e quindi dal rientro "in bonis" del fallito.
Un'ulteriore innovazione introdotta dalla cit. legge n. 386 del 1990 è poi rappresentata dalla previsione di una speciale condizione di procedibilità, disciplinata dall'art. 8, norma che contempla che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita se non siano decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e sempre che entro tale termine non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto (o per la constatazione equivalente).
Per raccordare tale nuovo regime, così caratterizzato, alla precedente disciplina, il successivo art. 11 prevede una particolare disposizione transitoria che introduce un'analoga causa di improcedibilità per i reati commessi prima della data di entrata in vigore della cit. legge n. 386. L'art. 11 infatti contempla che per tali reati non si procede se l'imputato effettua, entro novanta giorni (e non già sessanta come secondo la disciplina a regime), il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto (o per la constatazione equivalente); conseguentemente prevede che per lo stesso termine di novanta giorni il procedimento penale sia sospeso.
Le censure mosse dai giudici rimettenti non attengono allo specifico della disciplina transitoria dettata - per le evidenziate ragioni di coordinamento - dall'art. 11 cit., ma muovono da considerazioni di carattere generale sullo stato di indisponibilità del proprio patrimonio in cui viene a trovarsi il fallito. Ma tale status spiega effetti riflessi nella sfera penale sotto molteplici aspetti, incidendo sulla possibilità (che di fatto è preclusa al fallito) di risarcire il danno per beneficiare dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, c.p.; di adempiere, prima della condanna, al fine di estinguere il reato, l'obbligazione assunta dissimulando il proprio stato di insolvenza (art. 641 c.p.); di pagare - al medesimo fine - la frazione della pena dell'ammenda prevista per l'oblazione (art. 162 c.p.). Né può omettersi di notare che analoga situazione si riscontra in riferimento alla nuova fattispecie delittuosa introdotta dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990, cit., atteso che chi abbia emesso un assegno bancario senza copertura e successivamente sia dichiarato fallito, non può ripristinare la provvista affinché l'assegno, una volta presentato, sia pagato e conseguentemente non risulti integrata la fattispecie penale.
Quindi sotto variegati aspetti, attinenti tutti alla sussistenza o alla gravità di un reato, incide lo stato di indisponibilità del proprio patrimonio in cui versa il fallito.
Dal che, per altro verso, emerge la possibilità di ipotizzare un intervento del legislatore a monte, ossia un intervento nella disciplina stessa della procedura fallimentare, che, in una visione più organica, dia nuovo assetto alle indirette conseguenze penalistiche della dichiarazione di fallimento, nella prospettiva di un diverso bilanciamento - da affidare alla discrezionale valutazione del legislatore - tra esigenze della par condicio creditorum e tutela del fallito.
Sicché la soluzione proposta in via additiva dal giudice a quo si palesa non la unica costituzionalmente obbligata, ma soltanto una delle possibili, la scelta fra le quali non può non essere riservata ancora al legislatore.
136, primo comma, c.p. nella parte in cui ammetteva, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare, atteso che la violazione dell'art. 3 Cost. è stata ravvisata (non già in generale nell'autonoma valutazione dei riflessi penalistici dello stato di incapacità in cui versa il fallito per il fatto di non poter disporre dei propri beni, ma) nell'illegittima equiparazione tra la situazione di insolvibilità, che dà luogo alla conversione della pena pecuniaria, e quella di insolvenza (condizione questa contingente e, talvolta, provvisoria), in cui viene a trovarsi il fallito (equiparazione peraltro non più presente nella nuova disciplina della conversione della pena, quale introdotta dagli artt.
101 e 106 della legge 24 novembre 1981 n. 689, talché la Corte, con ordinanza n. 295 del 1987, ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione di costituzionalità, successivamente sollevata, del medesimo art. 136 c.p., come modificato dall'art. 101 cit.).
L'impossibilità di trarre da tale settoriale comparazione (tra insolvibilità ed insolvenza) elementi di valutazione a carattere generale è già stata ritenuta da questa Corte nella sentenza n. 135 del 1976, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 c.p. nella parte in cui non consente all'imputato fallito di effettuare l'oblazione per le contravvenzioni punite con la sola ammenda in ragione della situazione di incapacità derivante dalla dichiarazione di fallimento.
Al di là quindi di tale settoriale verifica di costituzionalità, del tutto interna alla specifica disciplina della conversione della pena pecuniaria, rimane il più generale disegno dei riflessi penalistici dello status di fallito che è investito dalle ordinanze dei giudici a quibus e che invece, per le ragioni esposte, rientra nella sfera di dicrezionalità del legislatore.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge 15 dicembre 1990 n.
386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, e dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Alessandria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA