Pronuncia 100/1993 — Rel. Fernando Santosuosso
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1992 dal Tribunale di Cassino nel procedimento civile vertente tra fallimento di De Blasis Antonio e Carducci Mariolina, in De Blasis, ed altro, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione della curatela del fallimento di De Blasis Antonio;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Fulvio Fabrizi per la curatela del fallimento di De Blasis Antonio;
Premetteva il Tribunale che, nel corso della procedura fallimentare nei confronti di Antonio De Blasis, il curatore, rilevato che con due rogiti trascritti il 7 gennaio 1981 ed il 17 giugno 1981, il fallito aveva donato alla moglie alcuni immobili, chiedeva che il Tribunale dichiarasse in via alternativa detti negozi assolutamente simulati ( ex art. 1416 del codice civile) o revocati ai sensi dell'art. 69 della legge fallimentare ovvero dell'art. 2901 del codice civile, e comunque privi di effetto nei confronti della massa dei creditori ammessi al passivo del fallimento, con la conseguente restituzione degli immobili e dei frutti.
Il Tribunale, pertanto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 1° comma, e 24, 1° comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge fallimentare, nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale.
Il Tribunale rimettente ha ritenuto anzitutto rilevante la questione ai fini della decisione "dal momento che il curatore del fallimento ha invocato, sia pure in via alternativa, l'anzidetta norma, onde ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia nei confronti dei creditori concorrenti degli impugnati atti di donazione, compiuti dal fallito a vantaggio della moglie in epoca anteriore di oltre due anni alla dichiarazione di fallimento".
In proposito, è appena il caso di ricordare che spetta al giudice a quo ritenere quale sia l'ordine logico di esame delle varie domande introitate a sentenza (art. 277 del codice di procedura civile), oltre che valutare se la controversia non possa essere decisa senza affrontare la questione di costituzionalità (si vedano le sentenze n. 73 del 1991, n. 97 del 1987 e n. 139 del 1980 della Corte costituzionale).
Giova premettere che il complesso quadro normativo disegnato dal legislatore del 1942 per tutelare i creditori da atti pregiudizievoli alle loro ragioni era composto da norme contenute sia nel codice civile (per le situazioni generali che prescindono dal fallimento), sia nella legge fallimentare per il particolare ambito applicativo di detta procedura concorsuale. Sul primo versante il codice prevedeva:
Sul versante della procedura fallimentare, il legislatore tracciava un sistema revocatorio molto differenziato, prevedendosi la disciplina più rigorosa dell'inefficacia automatica ex lege per gli atti a titolo gratuito e per l'anticipazione di pagamenti compiuti nel biennio anteriore al fallimento (artt. 64, 65), e quella meno rigorosa, di revoca a determinate condizioni, per atti a titolo oneroso o cambiali scadute (artt. 67, 68).
A questa normativa comune se ne aggiungeva una particolare, riguardante specificamente gli atti fra coniugi, considerati dal legislatore con maggiore diffidenza presumendosi che il coniuge sia la persona più in grado di conoscere lo stato di insolvenza dell'imprenditore e più disposta a colludere con lui. In questo caso la legge prevedeva (oltre il generale divieto di donazioni sopracennato) sia la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti tra i coniugi durante tutto il tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, per una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza (art. 69), sia la cosiddetta praesumptio muciana sulla provenienza del danaro per gli acquisti del coniuge del fallito (art. 70).
L'abrogazione del divieto di donazioni fra coniugi, giustificato dalla citata sentenza per violazione del principio di eguaglianza fra cittadini e per la riduzione della libertà della iniziativa economica dei coniugi (ma con un accenno anche al risvolto del possibile pregiudizio dei diritti di terzi), ha fatto sorgere notevoli dubbi sulla coerenza della disciplina applicabile agli atti gratuiti fra coniugi con le altre norme di risulta nel quadro complessivo della tutela delle ragioni dei creditori; problema che la dottrina e la giurisprudenza espressamente dichiarano di difficile soluzione, in sede interpretativa.
Premesso che il caso degli atti gratuiti tra coniugi effettuati nel biennio rientra ovviamente nell'applicabilità della norma generale prevista dall'art. 64 della legge fallimentare, ove invece si tratti di atti a titolo gratuito tra coniugi prima ancora del biennio si cerca quale sia la norma suscettibile di espansione per la sua ratio e per le condizioni più prossime a tale secondo caso.
Va in proposito osservato che, a prescindere dai limiti del petitum dell'ordinanza di rimessione, che appunto individua tale norma nell'art. 69, effettivamente questa disposizione, anche se riguardante gli atti a titolo oneroso, contiene due elementi di prossimità alla predetta seconda ipotesi, essendo essa infatti riferita specificamente solo agli atti tra coniugi e ad atti posti in essere nel periodo di esercizio dell'impresa, anche oltre il biennio anteriore al fallimento.
Non resta che la via di una pronunzia di incostituzionalità parziale, che meglio assicuri la certezza del diritto, dal momento che la soluzione adeguatrice consiste nell'estensione logicamente necessitata ed in certo senso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata (Corte costituzionale, sentenza n. 8 del 1987). Ed invero, la irragionevolezza della norma dell'art. 69 sopravvenuta all'abrogazione del divieto di donazioni tra coniugi (art. 781 del codice civile), può essere superata ampliando la portata della disposizione originariamente limitata alla revocatoria degli atti a titolo oneroso compiuti tra coniugi anche oltre il biennio - limitazione ormai priva di fondamento logico - agli atti di liberalità tra coniugi nello stesso periodo, altrimenti revocabili solo alle condizioni più rigorose previste dall'art. 2901 e con una decorrenza prescrizionale più svantaggiosa.
Può conclusivamente ritenersi che gli aspetti di irragionevolezza sopra esposti sono in contrasto con i principi dell'art. 3 della Costituzione, restando assorbita la prospettazione del giudice a quo in riferimento all'art. 24 della Costituzione. L'estensione dell'intero testo dell'art. 69 della legge fallimentare agli atti gratuiti non disperde qualche residuo margine di disarmonia, come quello della rilevanza della prova contraria del coniuge sulla sua ignoranza circa lo stato di insolvenza del fallito (mentre ciò è previsto dall'art. 2901, n. 2, del codice civile solo per l'ipotesi degli atti a titolo oneroso); ma eliminare tali residui margini è compito del legislatore.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
Il presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA