Pronuncia 16/1993 — Rel. Francesco Paolo Casavola
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1992 dal Tribunale di Foggia, nel procedimento civile vertente tra Centonza Antonio ed altro, e Fondazione Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Centonza Antonio e Matteo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi gli avvocati Giovanni Di Mattia ed Emilio Romagnoli per Centonza Antonio e Matteo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Espone il giudice a quo che gli attori erano stati autorizzati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ad eseguire un progetto di ristrutturazione di locali per il ricovero del bestiame nell'azienda cerealicola-zootecnica da essi condotta ed avevano poi ottenuto la concessione edilizia subordinata all'asservimento del fondo alla nuova costruzione, ma, a seguito del rifiuto del proprietario di sottoscrivere il relativo atto notarile di asservimento, avevano adito il tribunale ex art. 2932 del codice civile.
Secondo il giudice rimettente, la norma non porrebbe limiti al diritto dell'affittuario di eseguire migliorie e trasformazioni, anche in presenza del rifiuto del proprietario, così risolvendosi in una limitazione della proprietà terriera, potenzialmente riduttiva del valore di mercato dei fondi e lesiva dell'art. 44 della Costituzione.
La difesa delle parti private ha preliminarmente eccepito l'irrilevanza della questione per l'asserita inefficacia di una pronuncia d'illegittimità costituzionale nei confronti dei vincoli contenuti nei piani regolatori e l'inammissibilità in quanto la richiesta sentenza verrebbe a configurarsi come mera esecuzione di un giudicato già formatosi sulla decisione dell'Ispettorato (onde il problema riguarderebbe l'incremento - o meno - di valore del fondo, da esaminarsi soltanto in sede d'indennizzo). Nel merito, si insiste sull'infondatezza, sottolineandosi come la ristrutturazione del manufatto fosse finalizzata a quel più razionale sfruttamento del suolo che la legge favorisce e la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 53 del 1974 ha legittimato, sia pure con riguardo alla previgente normativa.
L'omessa previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 44 della Costituzione, che riserva al legislatore l'imposizione di obblighi alla proprietà terriera privata onde conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali.
La norma impugnata sancisce al primo comma il diritto per il locatore e l'affittuario di eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni di ordinamenti produttivi e fabbricati rurali nel rispetto della destinazione agricola del fondo, dei programmi regionali di sviluppo o, in mancanza di questi ultimi, delle vocazioni colturali delle relative zone.
All'esercizio di tale diritto è ordinato un dettagliato procedimento, descritto nei commi successivi, attivato dall'impulso propositivo della parte che intende eseguire le opere, la quale, in difetto di accordo, ne comunica la natura, le caratteristiche e le finalità all'altra parte ed all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
L'Ispettorato promuove quindi, attraverso la convocazione del locatore e dell'affittuario, con l'eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni professionali, un tentativo di accordo sulla descritta proposta. In mancanza, viene emessa una motivata pronuncia, sostanzialmente conformativa del contenuto del diritto, sia sul piano delle modalità di esecuzione che dei tempi di inizio ed ultimazione delle opere.
A questo punto compete al proprietario-locatore la facoltà di eseguire le opere stesse. Peraltro, nel caso di inerzia di questi, è l'affittuario a surrogarsi in tale posizione soggettiva, procedendo all'esecuzione, e perfino richiedendo, ove occorrano, permessi, concessioni, autorizzazioni ed eventuali finanziamenti (cfr. art. 17, quinto comma).
La sentenza additiva auspicata dal Tribunale di Foggia, ove mai fosse ipotizzabile, verrebbe infatti a vanificare la logica di mediazione sottesa alle descritte previsioni, paralizzando quelle istanze di miglioria che non possono invece trovare limite nell'inerzia di una delle parti, a fortiori di quella proprietaria, che non partecipa all'attività d'impresa.
In realtà, il senso della censura non risiede tanto nell'omessa previsione dell'esclusione di un obbligo di sottoporre il fondo a vincoli, quanto si traduce piuttosto in una critica al modo in cui la legge ha preventivamente risolto il conflitto d'interessi tra proprietario ed affittuario. Ma l'ordinanza di rimessione interviene in un momento in cui tali interessi ormai sono stati già contemperati nel procedimento dinanzi all'Ispettorato, conclusosi con la decisione - non impugnata - da questo assunta ed in una fase sostanzialmente attuativa della stessa. Superato tale momento procedimentale, del quale questa Corte ha già valutato la congruità nella logica degli "equi rapporti sociali" (cfr. ordinanza n. 601 del 1988), è chiaro come la dichiarazione di asservimento - presupposto di efficacia della concessione edilizia - altro non sia che una delle conseguenze della pronuncia dell'Ispettorato, e pertanto un giudizio di costituzionalità finalizzato a ridiscutere la sequenza attuativa della iniziativa di miglioria, per la sua intrinseca illogicità, non può essere ammesso;
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevata, in riferimento all'art. 44 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA