Pronuncia 191/1993 — Rel. Giuliano Vassalli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1992 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone nel procedimento penale a carico di Guerini Alessandro, iscritta al n.
727 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, in quanto, prevedendo la perseguibilità a querela "per un delitto commesso con dolo", irragionevolmente stabilisce una disciplina diversa rispetto a quella dettata dall'art. 590, quinto comma, dello stesso codice che, riferendosi ad un delitto colposo e per il quale la colpa resta integrata dalla "violazione di norme che configurano una situazione di pericolo e non necessariamente di danno", prevede invece la relativa procedibilità d'ufficio; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto il giudice a quo sollecita una pronuncia vòlta ad introdurre un regime penale deteriore rispetto a quello vigente per il reato in ordine al quale procede, o infondata;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato non può essere accolta in quanto l'accoglimento presupporrebbe la soluzione del problema, tuttora controverso nell'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, circa la natura processuale o sostanziale della querela ed in particolare circa gli effetti della sopravvenuta procedibilità a querela sui procedimenti penali in corso; che nel merito i rilievi del giudice a quo sono privi di qualsiasi fondamento giacché, come puntualmente rilevato dall'Avvocatura, il rimettente, nell'evocare a raffronto la disciplina della procedibilità stabilita per il reato previsto dall'art. 590 del codice penale, ha omesso di considerare che anche le lesioni personali colpose lievi o lievissime, ancorché conseguenti a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono punibili a querela della persona offesa; e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA