Pronuncia 198/1993 — Rel. Renato Granata
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la s.p.a.
L.O.C.A.F.I.T. ed il Servizio Riscossione dei Tributi, concessione della Provincia di Genova, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
Premesso che l'art. 52 cit. (al pari dell'art. 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, in precedenza vigente) contempla che nella procedura di riscossione coattiva delle imposte dirette l'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c. deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto, il tribunale rimettente precisa di non ignorare la sentenza n. 85 del 1973 della Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, primo comma, cit. sia perché (in riferimento all'art. 24 della Costituzione) il termine suddetto non poteva ritenersi talmente breve da rendere la tutela meramente apparente od estremamente difficile, sia perché (in riferimento all'art. 3 della Costituzione) al terzo opponente, non diversamente che nella ordinaria procedura esecutiva, era consentita l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 c.p.c. . Nel caso di specie però - osserva il tribunale rimettente - il rimedio di cui all'art.
620 c.p.c. non può - allo stato - trovare applicazione perché da una parte i due incanti già effettuati sono rimasti infruttuosi (circostanza questa che legittima la successiva vendita a trattativa privata ex art. 73 d.P.R. n. 602/73) e quindi non vi è alcuna somma da distribuire, e d'altra parte l'esecuzione esattoriale in corso è stata sospesa con provvedimento del Pretore. Risulta quindi vulnerato il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) perché è ingiustificatamente precluso all'opponente di far valere il proprio diritto di proprietà sul bene pignorato, sebbene questo non sia stato ancora trasferito per l'esito infruttuoso degli incanti effettuati. Inoltre - prosegue il giudice rimettente - l'opponente viene di fatto espropriato del bene oggetto del pignoramento senza che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo (con conseguente vulnerazione anche dell'art. 42 della Costituzione.).
Questa Corte con sentenza n. 85 del 1973 ha già ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'analoga disciplina prevista dall'art. 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (che prevedeva che l'opposizione di terzi ex art. 619 cod. proc. civ. dovesse essere proposta prima della data fissata per il primo incanto nell'ambito della procedura di espropriazione forzata) sicché può ribadirsi analogo giudizio di compatibilità con le garanzie costituzionali del diritto di azione (art. 24 della Costituzione) anche per l'art. 52, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che ripete la stessa disposizione con riferimento alla nuova normativa della riscossione delle imposte sul reddito.
Né ad una diversa valutazione induce la circostanza di fatto allegata dal giudice rimettente per sollecitare un mutamento di giudizio, circostanza consistente nell'essere di fatto impedita l'opposizione tardiva (ex art. 620 cod. proc. civ.) a chi vanta un diritto reale sul bene pignorato ove non sia stata ancora effettuata la vendita del bene medesimo.
È infatti tale presupposto interpretativo, dal quale muove il giudice rimettente, a dover essere disatteso.
Invero, l'applicazione del rimedio dell'opposizione tardiva alla procedura di riscossione coattiva delle imposte - riconosciuta dalla sentenza citata come adeguato completamento della tutela del terzo - non può non trovare luogo con gli adattamenti richiesti dalle peculiarità che tale procedura connotano e differenziano dall'ordinaria esecuzione forzata. Questa - consentendo in generale l'esperibilità dell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. fino a che non sia disposta la vendita - logicamente prevede che l'opposizione tardiva ex art. 620 cod. proc. civ. sia proponibile "dopo" la vendita stessa. Inserita - invece - nella procedura di riscossione fiscale, la opposizione tardiva, appunto in ragione della rilevata necessità di adattamento, deve modellarsi sulla esigenza che anche nella anzidetta procedura la tutela del terzo, il quale vanti un diritto reale sul bene pignorato, non soffra soluzioni di continuità, al fine di evitare un'eventuale (ancorché temporanea) paralisi della tutela stessa pur in presenza di un pregiudizio attuale. Ciò comporta che, appena diventa non più proponibile l'opposizione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. (dopo la data fissata per il primo incanto), il terzo può, in luogo di quest'ultima, proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 cod. proc. civ., la quale, se la vendita non è stata ancora effettuata, ha in tale diverso contesto la funzione preventiva di impedire la distribuzione di quello che sarà il ricavato della futura vendita: funzione questa - si noti - peraltro non estranea neppure all'opposizione ordinaria ove, ancorché tempestivamente proposta, non sia stata sospesa la vendita.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA