Pronuncia 249/1993 — Rel. Giuliano Vassalli
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché dell'art. 238 (recte: 234) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione agli artt. 2 e 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), 7 c.p.p., 54 e 60 della legge n. 689 del 1981, promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Con due ordinanze di contenuto identico, emesse il 7 marzo ed il 9 maggio 1992, il Pretore di Taranto ha sollevato questione di legittimità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché dell'art. 238 (recte: 234) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), 7 c.p.p., 54 e 60 della legge n. 689 del 1981, nonché per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione agli artt. 54 e 60 della legge n. 689 del 1981.
Ha osservato in proposito il giudice a quo che l'aumento della competenza pretorile scaturito dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (art. 7 c.p.p.) ha determinato, a norma dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981, un corrispondente ampliamento dei casi in cui è consentita l'applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 della medesima legge: casi fra i quali è possibile annoverare anche l'ipotesi dell'omicidio colposo aggravato dal fatto commesso con violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro. Da ciò scaturisce, ad avviso del remittente, una disparità di trattamento sanzionatorio fra la meno grave fattispecie delle lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche - oggettivamente escluse dall'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive a norma dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981 - e quella più grave dell'omicidio colposo per fatti analoghi. Disparità, questa, che secondo il giudice a quo non rinviene giustificazione alcuna, in quanto le due fattispecie si pongono in rapporto di progressività, ledendo entrambe, in differente misura, lo stesso bene giuridico. Scartata la possibilità di ritenere in via interpretativa che anche l'ipotesi dell'omicidio colposo sia compresa nell'ambito delle esclusioni oggettive concernenti le sanzioni sostitutive, il remittente osserva come la questione sia frutto di una lacuna normativa colmabile con la disciplina di coordinamento, la quale ultima, a sua volta, è peraltro sottoposta agli stessi limiti imposti dalla delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di rito. Alla stregua di tali rilievi, consegue dunque, secondo il giudice a quo, un duplice profilo di illegittimità dell'art. 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 76 e 3 della Costituzione. Quanto al primo parametro, infatti, si deduce la violazione dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 in relazione all'art. 2, punto 45, della stessa legge-delega, nella parte in cui è stato omesso di prevedere l'abrogazione, fra le cause di esclusione oggettiva previste dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, della fattispecie di cui all'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, divenuto incompatibile con l'art. 54 della stessa legge n. 689 del 1981. La norma impugnata violerebbe, poi, il principio di uguaglianza, nella parte in cui, pur dovendo coordinare le disposizioni della legge n.
689 del 1981 alla mutata competenza pretorile che consente di applicare le sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 589, capoverso, del codice penale, ha omesso di sopprimere il reato di cui all'art. 590 dello stesso codice per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal novero delle esclusioni oggettive previste dall'art. 60 della medesima legge n. 689 del 1981.
Esclusa la possibilità di interventi additivi o interpretativi intesi a superare il limite previsto dall'art. 54 della legge n. 689 del 1981, e rilevato come l'intera materia delle esclusioni oggettive meriterebbe una approfondita rivisitazione da parte del legislatore, specie per ciò che concerne le ipotesi delittuose successive a quella legge, il giudice a quo conclusivamente rileva come, per le ragioni anzidette, il regime stabilito dall'art. 60 della legge n.
689 del 1981 finisca per porsi in contrasto non solo con l'art. 3 della Costituzione ma anche con l'art. 24 della stessa Carta, dal momento che l'esclusione delle sanzioni sostitutive per l'ipotesi di lesioni colpose commesse con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e non anche per l'ipotesi di omicidio colposo commesso con violazione delle stesse norme, integra una limitazione del "diritto di difesa dell'imputato nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale".
In stretta correlazione con la prima censura, il giudice a quo solleva, poi, questione di legittimità dell'art. 238 (recte: 234) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), assumendone il contrasto:
689 del 1981 a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (art. 7);
D'altra parte, quella che la Relazione ha definito come una "distonia" necessariamente da sanare, emergeva con chiarezza dal tessuto normativo, quale naturale conseguenza delle scelte che il legislatore si accingeva ad operare. Posto infatti, che la disciplina sostanziale delle sanzioni sostitutive era quella prevista dalla legge n. 689 del 1981, la quale aveva modellato l'intero sistema assumendo a fulcro dello stesso la tipologia dei reati a quell'epoca devoluti alla competenza del pretore, era fin troppo evidente che qualsiasi mutamento della sfera cognitiva di quel giudice avrebbe prodotto immediati riflessi sull'equilibrio e la coerenza del sistema stesso. Una volta, quindi, che il nuovo codice ha attribuito alla competenza del pretore (art. 7, comma 2, lett. h) il reato di "omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale", compresa, dunque, l'ipotesi aggravata del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e rendendosi in tal modo applicabili a quella fattispecie le sanzioni sostitutive in virtù del soddisfacimento del presupposto della competenza sancito dall'art. 54 della legge n. 689 del 1981, è venuta automaticamente a perdere qualsiasi ragion d'essere la preclusione sancita dall'art. 60 della medesima legge, che inibisce l'applicazione delle sanzioni medesime al reato di lesioni personali colpose previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, "limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale".
Tenuto conto, infatti, del rapporto di naturale continenza che lega fra loro il delitto di omicidio colposo e quello di lesioni personali colpose nell'ipotesi in cui entrambe le fattispecie siano state realizzate con violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro, finisce per risultare ictu oculi carente di ragionevolezza e si presenta per ciò stesso fortemente lesivo del principio di uguaglianza, un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico.
L'esclusione oggettiva di che trattasi va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale. Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità che il giudice a quo ha prospettato in merito all'art. 60 della legge n. 689 del 1981, nonché la questione, ormai priva di autonomo rilievo, che il medesimo giudice ha sollevato con riferimento all'art. 238 (recte: 234) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA